Art. 40 
 
Modifiche  all'articolo   39   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe  nazionale  delle  patenti
nautiche»; 
    b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «o  su
disposizione dell'autorita' giudiziaria». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  39  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 39 (Revisione delle  patenti  nautiche).  -  1.
          L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre  che
          siano sottoposti a  visita  medica  presso  la  commissione
          medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di  patenti
          nautiche,   qualora   sorgano   dubbi   sulla   persistenza
          dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo  di
          patente  posseduta.  L'esito   della   visita   medica   e'
          comunicato   all'autorita'    marittima    o    all'ufficio
          motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  che  ha  rilasciato  la  patente  per   gli
          eventuali provvedimenti di sospensione,  di  revoca  o  per
          l'annotazione sul  documento  di  eventuali  limitazioni  o
          prescrizioni  nonche'  per  l'aggiornamento   dell'anagrafe
          nazionale delle patenti nautiche. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo' disporre  la  revisione  straordinaria  delle  patenti
          nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate
          in determinati periodi  o  su  disposizione  dell'autorita'
          giudiziaria.».