Art. 40
Modifiche all'articolo 39 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti
nautiche»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su
disposizione dell'autorita' giudiziaria».
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 39 (Revisione delle patenti nautiche). - 1.
L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la commissione
medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti
nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di
patente posseduta. L'esito della visita medica e'
comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli
eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per
l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o
prescrizioni nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti
nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate
in determinati periodi o su disposizione dell'autorita'
giudiziaria.».