Art. 41 
 
Modifiche  all'articolo   40   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. Oltre che  nei  casi
di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter,  comma
5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55,  comma  3  del  codice,  la  patente
nautica e' sospesa fino a  un  massimo  di  tre  mesi  dall'autorita'
marittima o dall'UMC del luogo  dove  il  fatto  e'  stato  commesso,
quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da
compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni.»; 
    b) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente  «3.  Per  motivi  di
pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita'  che
ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto,  che  indica  la
durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.». 
    c) al comma 5, le parole  «al  prefetto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'UMC»; 
    d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Avverso  i
provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1,
2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente  per  territorio  entro
sessanta giorni oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro centoventi giorni.»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I provvedimenti  di
sospensione sono  comunicati  all'anagrafe  nazionale  delle  patenti
nautiche e, fino  alla  sua  attuazione,  all'autorita'  marittima  o
all'UMC  che  ha  provveduto  al  rilascio  della  patente,  ai  fini
dell'annotazione  nel  registro  delle  patenti   nautiche   di   cui
all'articolo 46, comma 1.». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 40 (Sospensione delle patenti nautiche).  -  1.
          La  patente  nautica  e'  sospesa  dall'autorita'  che   ha
          provveduto al rilascio, qualora, in  sede  di  accertamento
          sanitario per la convalida, risulti la  temporanea  perdita
          dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In
          tal caso la patente e' sospesa fino a quando  l'interessato
          non produca  la  certificazione  della  commissione  medica
          locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica. 
                2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53,  commi
          6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1
          e 10 e 55, comma  3  del  codice,  la  patente  nautica  e'
          sospesa fino  a  un  massimo  di  tre  mesi  dall'autorita'
          marittima o dall'UMC del  luogo  dove  il  fatto  e'  stato
          commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza  o
          di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o
          da produrre gravi danni. 
                3. Per  motivi  di  pubblica  sicurezza,  la  patente
          nautica e' sospesa  dall'autorita'  che  ha  provveduto  al
          rilascio su richiesta del prefetto, che  indica  la  durata
          della sospensione, comunque non superiore a sei mesi. 
                4. La patente nautica e' inoltre sospesa  quando  sia
          iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per  i
          delitti  di  omicidio  colposo  ovvero  lesioni   gravi   o
          gravissime colpose derivanti dalla violazione  delle  norme
          sul comando delle unita' da diporto e delle navi  o  per  i
          delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  dal  libro
          II, titolo VI, del codice penale o per i  delitti  previsti
          dalla parte terza del codice della navigazione. 
                5.  Nelle  ipotesi  di  reato  di  cui  al  comma  4,
          l'ufficiale di Polizia  giudiziaria  che  ha  accertato  la
          violazione trasmette,  entro  dieci  giorni  e  tramite  il
          proprio comando o ufficio, copia della comunicazione  della
          notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il
          fatto e' stato commesso  ovvero  all'UMC  se  il  fatto  e'
          avvenuto  nelle  acque  interne.  Le   predette   autorita'
          dispongono,   ove   sussistano    fondati    elementi    di
          responsabilita', la sospensione provvisoria  della  patente
          fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di
          consegnarla  entro  cinque  giorni  dall'avvenuta  notifica
          dell'ordinanza. 
                6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4  derivi
          una condanna per lesioni  personali  colpose,  la  sentenza
          dispone  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La
          sospensione della patente e' da un mese a sei  mesi  quando
          dal fatto derivi una  lesione  personale  colposa  grave  o
          gravissima. Nel caso di omicidio  colposo,  la  sospensione
          della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad  un
          anno.  Copia  della  sentenza,  passata  in  giudicato,  e'
          trasmessa dalla cancelleria del giudice  che  l'ha  emessa,
          nel  termine  di  quindici  giorni,  all'ufficio   che   ha
          provveduto al rilascio della patente. 
                7.  Avverso  i  provvedimenti  di  sospensione  della
          patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso
          gerarchico  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti    entro    trenta    giorni    oppure    ricorso
          giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale
          competente per  territorio  entro  sessanta  giorni  oppure
          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro
          centoventi giorni. 
                8. I provvedimenti  di  sospensione  sono  comunicati
          all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino  alla
          sua attuazione, all'autorita' marittima o  all'UMC  che  ha
          provveduto   al   rilascio   della   patente,    ai    fini
          dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui
          all'articolo 46, comma 1.».