Art. 41
Modifiche all'articolo 40 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. Oltre che nei casi
di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma
5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente
nautica e' sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita'
marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato commesso,
quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da
compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente «3. Per motivi di
pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita' che
ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la
durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.».
c) al comma 5, le parole «al prefetto» sono sostituite dalle
seguenti: «all'UMC»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Avverso i
provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1,
2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro
sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I provvedimenti di
sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti
nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o
all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini
dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui
all'articolo 46, comma 1.».
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 40 (Sospensione delle patenti nautiche). - 1.
La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha
provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento
sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita
dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In
tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato
non produca la certificazione della commissione medica
locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica.
2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi
6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1
e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e'
sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita'
marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato
commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o
di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o
da produrre gravi danni.
3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente
nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al
rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata
della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.
4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia
iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i
delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o
gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme
sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i
delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro
II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti
dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4,
l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la
violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il
proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della
notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il
fatto e' stato commesso ovvero all'UMC se il fatto e'
avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita'
dispongono, ove sussistano fondati elementi di
responsabilita', la sospensione provvisoria della patente
fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di
consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica
dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi
una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza
dispone la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La
sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione
della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un
anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e'
trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa,
nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha
provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso i provvedimenti di sospensione della
patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro trenta giorni oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio entro sessanta giorni oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni.
8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati
all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla
sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha
provveduto al rilascio della patente, ai fini
dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui
all'articolo 46, comma 1.».