Art. 42 
 
                    Revoca delle patenti nautiche 
 
  1. L'articolo 41 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 41 (Revoca delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica
e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto  al
rilascio se il titolare  non  e'  piu'  in  possesso,  con  carattere
permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai  sensi
dell'articolo 36. 
    2. Se a seguito della visita medica di idoneita' viene  accertato
che il titolare di patente nautica di categoria  A  o  B  e'  affetto
dalle  patologie  o  minorazioni  anatomiche  o  funzionali  indicate
nell'allegato I,  paragrafo  3,  puo'  essere  chiesto  all'autorita'
marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio,  il  conseguimento
senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le  condizioni
di  cui  all'allegato  I,  paragrafo  4,  puo'  essere   chiesto   il
conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2. 
    3. Se il titolare non e' piu' in possesso  dei  requisiti  morali
previsti  dall'articolo  37,   la   patente   nautica   e'   revocata
dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha  provveduto  al  rilascio.
L'interessato puo' conseguire nuovamente  la  patente  nautica  senza
esami a seguito  di  estinzione  del  reato  o  di  provvedimento  di
riabilitazione. 
    4. Avverso il provvedimento di revoca della  patente  nautica  e'
ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti entro  trenta  giorni  oppure  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente  per  territorio  entro
sessanta giorni oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro centoventi giorni. 
    5.  I  provvedimenti  di  revoca  sono  comunicati   all'anagrafe
nazionale  delle  patenti  nautiche  e,  fino  alla  sua  attuazione,
all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al  rilascio,  ai
fini dell'annotazione nel registro  delle  patenti  nautiche  di  cui
all'articolo 46, comma 1.».