Art. 42
Revoca delle patenti nautiche
1. L'articolo 41 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Revoca delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica
e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al
rilascio se il titolare non e' piu' in possesso, con carattere
permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai sensi
dell'articolo 36.
2. Se a seguito della visita medica di idoneita' viene accertato
che il titolare di patente nautica di categoria A o B e' affetto
dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate
nell'allegato I, paragrafo 3, puo' essere chiesto all'autorita'
marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento
senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni
di cui all'allegato I, paragrafo 4, puo' essere chiesto il
conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2.
3. Se il titolare non e' piu' in possesso dei requisiti morali
previsti dall'articolo 37, la patente nautica e' revocata
dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio.
L'interessato puo' conseguire nuovamente la patente nautica senza
esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di
riabilitazione.
4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica e'
ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro
sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni.
5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione,
all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai
fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui
all'articolo 46, comma 1.».