Art. 44 
 
                   Registro delle patenti nautiche 
 
  1. L'articolo 46 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  46  (Registro  delle  patenti   nautiche).   -   1.   Fino
all'attuazione dell'anagrafe nazionale  delle  patenti  nautiche,  le
autorita' marittime e gli UMC annotano i  dati  di  cui  all'articolo
39-bis del codice in un registro conforme al  modello  approvato  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39-bis del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
                «Art.  39-bis  (Anagrafe  nazionale   delle   patenti
          nautiche).  -  1.  Per   finalita'   di   sicurezza   della
          navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare,  di
          prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite  l'uso
          di  unita'  da  diporto,  di   ottimizzazione   dell'azione
          amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati
          sull'utenza  diportistica,  anche   a   favore   di   altre
          Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  e'  istituita  l'anagrafe  nazionale  delle
          patenti  nautiche  nel  rispetto  delle  disposizioni   del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  delle  regole
          tecniche adottate ai sensi dell'articolo  71  dello  stesso
          codice. 
                2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma  1  devono
          essere indicati per ogni intestatario di patente nautica: 
                  a) i dati  anagrafici  e  le  loro  variazioni  dei
          titolari di patente nautica; 
                  b) i dati  relativi  al  procedimento  di  rilascio
          delle patenti  nautiche  e,  per  ognuna  di  esse,  quelli
          relativi ai procedimenti  amministrativi  successivi,  come
          quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca; 
                  b-bis) le limitazioni  e  le  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 39, comma 6-bis; 
                  c)  i  dati  relativi  alle  violazioni  di   norme
          previste dal presente codice, dal relativo  regolamento  di
          attuazione o da altri leggi o  regolamenti  applicabili  in
          materia,   che   comportano   l'irrogazione   di   sanzioni
          amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; 
                  d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui  il
          titolare   e'   stato    coinvolto    con    addebito    di
          responsabilita',  che  hanno  comportato  l'irrogazione  di
          sanzioni  amministrative  accessorie  o   l'emanazione   di
          sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti
          annotate in anagrafe. 
                3. L'anagrafe di cui  al  comma  1  e'  completamente
          informatizzata ed e'  popolata  e  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
          gli  affari  generali  e  il   personale,   forniti   dalle
          Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali  marittimi
          e dagli Uffici della motorizzazione  civile,  dagli  organi
          accertatori di cui al comma  4,  lettera  b)  e  c),  dalle
          compagnie di assicurazione con riferimento  ai  certificati
          di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a  trasmettere
          i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale
          per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,  la
          navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                3-bis. L'annotazione del cambiamento della  residenza
          del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro
          elaborazione dati (CED) del Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  che  aggiorna  il  dato   nell'anagrafe
          nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il  Ministero
          dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui
          al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe  nazionale  della
          popolazione residente (ANPR), istituita presso il  medesimo
          Ministero ai sensi del citato articolo 62. 
                4.  L'accesso   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          nazionale delle patenti nautiche e' consentito: 
                  a)  alle  autorita'  pubbliche  individuate   dagli
          articoli 1 e 3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634,
          secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate; 
                  b) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria
          appartenenti alle Forze di polizia di cui  all'articolo  16
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli  ufficiali
          di  pubblica  sicurezza,  per   il   tramite   del   Centro
          elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
          legge; 
                  c) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria
          appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 
                5. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per
          l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione  e  per  la
          pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          ai sensi dell'articolo 36,  paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
          nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati  trattati,
          le operazioni eseguibili, il motivo di  interesse  pubblico
          rilevante e  le  misure  di  tutela  per  gli  interessati,
          assicurando la protezione dei dati personali per i  diritti
          e  le  liberta'  degli  interessati  attraverso  misure  di
          garanzia  appropriate  e  specifiche  e  prevedendo  idonee
          misure tecniche  di  sicurezza,  nonche'  le  modalita'  di
          accesso e le modalita' e i tempi per  la  trasmissione  dei
          dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».