Art. 44
Registro delle patenti nautiche
1. L'articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino
all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le
autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo
39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 39-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 39-bis (Anagrafe nazionale delle patenti
nautiche). - 1. Per finalita' di sicurezza della
navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di
prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso
di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione
amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati
sull'utenza diportistica, anche a favore di altre
Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso
codice.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono
essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei
titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio
delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli
relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come
quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui
all'articolo 39, comma 6-bis;
c) i dati relativi alle violazioni di norme
previste dal presente codice, dal relativo regolamento di
attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in
materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni
amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il
titolare e' stato coinvolto con addebito di
responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di
sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di
sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti
annotate in anagrafe.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente
informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale, forniti dalle
Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi
e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle
compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati
di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere
i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale
per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza
del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro
elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero
dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo
Ministero ai sensi del citato articolo 62.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli
articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali
di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati,
le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico
rilevante e le misure di tutela per gli interessati,
assicurando la protezione dei dati personali per i diritti
e le liberta' degli interessati attraverso misure di
garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee
misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di
accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei
dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».