Art. 45
Distruzione delle patenti nautiche
1. Dopo l'articolo 47 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Distruzione delle patenti nautiche). - 1. Il
periodo massimo di giacenza presso l'autorita' marittima o l'UMC
delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonche' degli
stampati ritirati e sostituiti perche' non piu' in vigore o
deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a
seguito di furto o di smarrimento, e' fissato in un anno. Allo
scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al
titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della
patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla
data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo
giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le
comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non piu'
in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.
2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 e'
redatto verbale di distruzione, che e' conservato agli atti
dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
dell'economia e delle finanze.».
Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'articolo 2963 del codice
civile:
«Art. 2963 (Computo dei termini di prescrizione). - I
termini di prescrizione contemplati dal presente codice e
dalle altre leggi si computano secondo il calendario
comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica
con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato
di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di
scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno
del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine
si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.».