Art. 45 
 
                 Distruzione delle patenti nautiche 
 
  1. Dopo l'articolo 47 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: 
    «Art. 47-bis  (Distruzione  delle  patenti  nautiche).  -  1.  Il
periodo massimo di giacenza  presso  l'autorita'  marittima  o  l'UMC
delle  patenti  nautiche  rilasciate  o  convalidate,  nonche'  degli
stampati  ritirati  e  sostituiti  perche'  non  piu'  in  vigore   o
deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute  a
seguito di furto o di  smarrimento,  e'  fissato  in  un  anno.  Allo
scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo  o  l'UMC  comunica  al
titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della
patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo  giorno  dalla
data di invio della comunicazione e non oltre  il  quarantacinquesimo
giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice  civile.  Le
comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non  piu'
in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti. 
    2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1  e'
redatto  verbale  di  distruzione,  che  e'  conservato   agli   atti
dell'ufficio competente  per  cinque  anni  e  inviato  in  copia  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2963  del  codice
          civile: 
                «Art. 2963 (Computo dei termini di prescrizione). - I
          termini di prescrizione contemplati dal presente  codice  e
          dalle  altre  leggi  si  computano  secondo  il  calendario
          comune. 
                Non si computa il giorno nel corso del quale cade  il
          momento iniziale del termine e la prescrizione si  verifica
          con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. 
                Se il termine scade in giorno festivo,  e'  prorogato
          di diritto al giorno seguente non festivo. 
                La prescrizione  a  mesi  si  verifica  nel  mese  di
          scadenza e nel giorno di questo  corrispondente  al  giorno
          del mese iniziale. 
                Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine
          si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.».