Art. 46 
 
Modifiche  all'articolo   48   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate  di  cui  all'allegato
V-bis»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «natanti da diporto» sono  inserite
le seguenti: «e le  moto  d'acqua»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e per la sostituzione  dei  tubolari  delle  unita'
pneumatiche». 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 48 (Finalita' e campo di applicazione). - 1. La
          presente sezione stabilisce le condizioni per  il  rilascio
          del certificato  di  sicurezza  ed  individua  i  mezzi  di
          salvataggio nonche' le dotazioni di  sicurezza  minime  che
          devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui
          al comma 2 in  relazione  alla  navigazione  effettivamente
          svolta. E' responsabilita' del comandante  dotare  l'unita'
          degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di  sicurezza  e
          marinaresche  necessarie  in  relazione   alle   condizioni
          meteo-marine  e  alla  distanza  da  porti  sicuri  per  la
          navigazione che intende  intraprendere,  anche  avvalendosi
          delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis. 
                2. La disciplina della presente  sezione  si  applica
          alla  navigazione  intrapresa  nelle  acque  marittime   ed
          interne dalle unita' da diporto di seguito indicate: 
                  a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5
          e i 24 metri, munite di marcatura CE; 
                  b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE. 
                3. Per i natanti da diporto e  le  moto  d'acqua,  le
          disposizioni   della   presente   sezione   si    applicano
          limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio
          e le dotazioni di sicurezza, per il  numero  delle  persone
          trasportabili,  per  il  motore  ausiliario,  nonche'   per
          l'identificativo  di  cui  all'articolo   49   e   per   la
          sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche.».