Art. 46
Modifiche all'articolo 48 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato
V-bis»;
b) al comma 3, dopo le parole «natanti da diporto» sono inserite
le seguenti: «e le moto d'acqua» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e per la sostituzione dei tubolari delle unita'
pneumatiche».
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 48 (Finalita' e campo di applicazione). - 1. La
presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio
del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di
salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che
devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui
al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente
svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita'
degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e
marinaresche necessarie in relazione alle condizioni
meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la
navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi
delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis.
2. La disciplina della presente sezione si applica
alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed
interne dalle unita' da diporto di seguito indicate:
a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5
e i 24 metri, munite di marcatura CE;
b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le
disposizioni della presente sezione si applicano
limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio
e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone
trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per
l'identificativo di cui all'articolo 49 e per la
sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche.».