Art. 47
Modifiche all'articolo 50 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il
certificato di sicurezza e' rilasciato dallo STED, all'atto della
prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON» e alla
lettera b), le parole da «dell'articolo 10 del codice ovvero
affidato» fino alla fine della lettera sono sostituire dalle
seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,
scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria»;
b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'ATCN» e dopo le parole «dell'Unione europea» sono
inserite le seguenti: «o dello Spazio economico europeo»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli estremi del
certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione
della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o
dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che
provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza
di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.»;
d) al comma 5, le parole «affidato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero
di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del
codice, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale
rappresentante» sono sostituite dalla seguenti: «autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un
organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unita' o
dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alla convalida del
certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unita' da
diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorita'
consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai
fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli
organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI
aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 50 (Certificato di sicurezza). - 1. Il
certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al
presente regolamento, e' il documento che attesta la
rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della
presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dallo
STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa
validazione dell'UCON:
a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera a), del presente regolamento, sulla base della
documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione,
dagli articoli 19 e 20 del codice;
b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera b), del presente regolamento, sulla base di una
attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le
modalita' indicate all'articolo 57 del presente
regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unita' o
dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria.
3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma
2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di
sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione
tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso
il certificato di sicurezza ha validita' limitata al
periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51
del presente regolamento. Per le unita' usate di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente
regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica
e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo
rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono
presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore
in locazione finanziaria a uno STED, che provvede
all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza
di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto
ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione
di idoneita' da parte di un organismo tecnico autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,
ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal
proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria. Detti organismi provvedono alla
visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui
all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede
uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in
un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di
un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le
modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi
tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI
aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».