Art. 47 
 
Modifiche  all'articolo   50   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:   «Il
certificato di sicurezza e' rilasciato  dallo  STED,  all'atto  della
prima iscrizione nell'ATCN,  previa  validazione  dell'UCON»  e  alla
lettera  b),  le  parole  da  «dell'articolo  10  del  codice  ovvero
affidato»  fino  alla  fine  della  lettera  sono  sostituire   dalle
seguenti: «del decreto legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n.  104,
scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore  in
locazione finanziaria»; 
    b) al comma 3, le parole «nei  registri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'ATCN» e dopo le  parole  «dell'Unione  europea»  sono
inserite le seguenti: «o dello Spazio economico europeo»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Gli  estremi  del
certificato di sicurezza o  del  suo  rinnovo,  previa  presentazione
della  DCI   aggiornata,   sono   presentati   dal   proprietario   o
dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED,  che
provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla  licenza
di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.»; 
    d)  al  comma  5,  le  parole  «affidato  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero
di un organismo tecnico notificato  ai  sensi  dell'articolo  10  del
codice,  scelto  dal  proprietario  dell'unita'  o  dal  suo   legale
rappresentante» sono sostituite dalla seguenti: «autorizzato ai sensi
del decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  ovvero  di  un
organismo tecnico notificato ai  sensi  del  decreto  legislativo  11
gennaio  2016,  n.  5,  scelto   dal   proprietario   dell'unita'   o
dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alla convalida  del
certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le  unita'  da
diporto  che  si  trovano  in  un  porto  estero,  anche  l'autorita'
consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata,  ai
fini e con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  57,  da  uno  degli
organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione  della  DCI
aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.». 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  50  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  50  (Certificato  di  sicurezza).  -   1.   Il
          certificato  di  sicurezza,  conforme  all'allegato  IV  al
          presente  regolamento,  e'  il  documento  che  attesta  la
          rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni  della
          presente sezione. 
                2. Il certificato di sicurezza  e'  rilasciato  dallo
          STED, all'atto della  prima  iscrizione  nell'ATCN,  previa
          validazione dell'UCON: 
                  a) per le unita' di cui all'articolo 48,  comma  2,
          lettera a), del  presente  regolamento,  sulla  base  della
          documentazione tecnica prevista, ai  fini  dell'iscrizione,
          dagli articoli 19 e 20 del codice; 
                  b) per le unita' di cui all'articolo 48,  comma  2,
          lettera b), del presente regolamento,  sulla  base  di  una
          attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e  con  le
          modalita'   indicate   all'articolo   57    del    presente
          regolamento, da un organismo tecnico  notificato  ai  sensi
          del decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  ovvero
          autorizzato ai sensi  del  decreto  legislativo  14  giugno
          2011,  n.  104,  scelto  dal  proprietario  dell'unita'   o
          dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria. 
                3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48,  comma
          2, lettera a), del presente regolamento, il certificato  di
          sicurezza e' rilasciato  sulla  base  della  documentazione
          tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso
          il  certificato  di  sicurezza  ha  validita'  limitata  al
          periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo  51
          del presente  regolamento.  Per  le  unita'  usate  di  cui
          all'articolo  48,  comma  2,  lettera  b),   del   presente
          regolamento, provenienti da  Paesi  dell'Unione  europea  o
          dello Spazio economico europeo, la  documentazione  tecnica
          e' valida solo se equivalente a quella nazionale. 
                4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo
          rinnovo, previa presentazione della  DCI  aggiornata,  sono
          presentati dal proprietario o  dall'eventuale  utilizzatore
          in  locazione  finanziaria  a  uno   STED,   che   provvede
          all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza
          di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON. 
                5. Il certificato di sicurezza si rinnova di  diritto
          ogni cinque anni, a seguito di rilascio di  un'attestazione
          di idoneita' da parte di un organismo  tecnico  autorizzato
          ai sensi del decreto legislativo 14 giugno  2011,  n.  104,
          ovvero di un organismo  tecnico  notificato  ai  sensi  del
          decreto legislativo 11  gennaio  2016,  n.  5,  scelto  dal
          proprietario dell'unita' o dall'eventuale  utilizzatore  in
          locazione  finanziaria.  Detti  organismi  provvedono  alla
          visita per il  rinnovo  osservando  le  formalita'  di  cui
          all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento. 
              6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede
          uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in
          un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di
          un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 57, da  uno  degli  organismi
          tecnici di cui al comma 5, previa presentazione  della  DCI
          aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».