Art. 48 
 
Modifiche  all'articolo   51   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera a) le parole  «dall'immatricolazione»
sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  registrazione  nell'ATCN»  e
alla lettera b) le  parole  «dall'immatricolazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla registrazione nell'ATCN»; 
    b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In
caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali  di
cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del  motore  o
di trasformazione rilevante dell'unita' da  diporto  o  di  mutamenti
alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di
sicurezza  e'  sottoposto  a  convalida  con  le  procedure  di   cui
all'articolo 50, comma 6» e al secondo periodo, dopo le parole «e  il
proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale  utilizzatore
in locazione finanziaria»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alle  unita'
da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48,  comma  2,  lettera
b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del  16
giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio  2016,  n.  5.  In
caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita'  o  di
modifica  rilevante  del  motore  o   di   trasformazione   rilevante
dell'unita' da  diporto  o  di  mutamenti  delle  caratteristiche  di
costruzione  essenziali,  e'  rilasciato  un  nuovo  certificato   di
sicurezza  di  cui  all'articolo  51,  comma   3,   sulla   base   di
un'attestazione  di  idoneita'  rilasciata,   in   conformita'   alle
direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da  un  organismo  tecnico  notificato  o  autorizzato,  scelto   dal
proprietario o dall'eventuale utilizzatore in  locazione  finanziaria
dell'unita'.»; 
    d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e,  se
l'organismo tecnico lo  ritiene  necessario,  che  sull'unita'  venga
eseguita un'ispezione a secco della carena». 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 51 (Validita' del certificato di sicurezza).  -
          1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto,  in
          caso di primo rilascio, ha le seguenti validita': 
                  a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN  per  le
          unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e
          per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera  a),
          n. 1), del codice; 
                  b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per  le
          unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e
          per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera  a),
          n. 2), del codice. 
                2. In caso di rinnovo, la validita'  del  certificato
          di   sicurezza   decorre    dalla    data    di    rilascio
          dell'attestazione di idoneita'. 
                3. In caso di gravi avarie o di perdita  di  uno  dei
          requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di
          modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante
          dell'unita' da diporto o di mutamenti alle  caratteristiche
          di costruzione non essenziali, il certificato di  sicurezza
          e'  sottoposto  a  convalida  con  le  procedure   di   cui
          all'articolo 50, comma 6. Qualora le innovazioni  apportate
          all'apparato di propulsione o  alle  altre  caratteristiche
          tecniche dell'unita'  siano  tali  da  far  venire  meno  i
          requisiti essenziali in base ai quali e'  stato  rilasciato
          il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e
          il proprietario o  l'eventuale  utilizzatore  in  locazione
          finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente  alla
          nuova licenza di navigazione. 
                3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE  di  cui
          all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in
          commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non
          si applica  la  valutazione  di  post  costruzione  di  cui
          all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
          5. In caso di gravi avarie o  di  perdita  dello  stato  di
          navigabilita' o di  modifica  rilevante  del  motore  o  di
          trasformazione  rilevante  dell'unita'  da  diporto  o   di
          mutamenti delle caratteristiche di costruzione  essenziali,
          e' rilasciato un nuovo  certificato  di  sicurezza  di  cui
          all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione  di
          idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  da  un
          organismo tecnico  notificato  o  autorizzato,  scelto  dal
          proprietario o  dall'eventuale  utilizzatore  in  locazione
          finanziaria dell'unita'. 
                4. Per le unita' da diporto di cui  all'articolo  48,
          comma  2,  lettera  b),  del   presente   regolamento,   il
          certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore
          rispetto  a  quella  indicata  al  comma  1,  del  presente
          articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo
          tecnico. 
                5. L'autorita' marittima o della navigazione interna,
          qualora ritenga che siano venute  meno  le  condizioni  che
          hanno consentito il rilascio del certificato di  sicurezza,
          dispone che  l'unita'  sia  sottoposta  alla  procedura  di
          convalida di cui all'articolo 50,  comma  6,  del  presente
          regolamento  e,   se   l'organismo   tecnico   lo   ritiene
          necessario, che sull'unita' venga eseguita  un'ispezione  a
          secco della carena.».