Art. 48
Modifiche all'articolo 51 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) le parole «dall'immatricolazione»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione nell'ATCN» e
alla lettera b) le parole «dall'immatricolazione» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla registrazione nell'ATCN»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In
caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di
cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o
di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti
alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di
sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui
all'articolo 50, comma 6» e al secondo periodo, dopo le parole «e il
proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore
in locazione finanziaria»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alle unita'
da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera
b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16
giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In
caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita' o di
modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante
dell'unita' da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di
costruzione essenziali, e' rilasciato un nuovo certificato di
sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di
un'attestazione di idoneita' rilasciata, in conformita' alle
direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal
proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria
dell'unita'.»;
d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, se
l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unita' venga
eseguita un'ispezione a secco della carena».
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 51 (Validita' del certificato di sicurezza). -
1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in
caso di primo rilascio, ha le seguenti validita':
a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN per le
unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e
per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a),
n. 1), del codice;
b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per le
unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e
per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a),
n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato
di sicurezza decorre dalla data di rilascio
dell'attestazione di idoneita'.
3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei
requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di
modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante
dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche
di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e' sottoposto a convalida con le procedure di cui
all'articolo 50, comma 6. Qualora le innovazioni apportate
all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche
tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i
requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato
il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e
il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla
nuova licenza di navigazione.
3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in
commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non
si applica la valutazione di post costruzione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di
navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di
trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di
mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali,
e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui
all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di
idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un
organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal
proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria dell'unita'.
4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48,
comma 2, lettera b), del presente regolamento, il
certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore
rispetto a quella indicata al comma 1, del presente
articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo
tecnico.
5. L'autorita' marittima o della navigazione interna,
qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che
hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza,
dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di
convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente
regolamento e, se l'organismo tecnico lo ritiene
necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a
secco della carena.».