Art. 5
Perdita di possesso
1. L'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Perdita di possesso). - 1. Ai fini dell'annotazione di
cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di
possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario
o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria
presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la
copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che
certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilita'
dell'unita' da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza
di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta e'
presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al
proprietario l'annotazione della perdita di possesso.
2. In caso di rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita'
da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4,
del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto
in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento
dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o
dispone il rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da
diporto. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita'
da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita'
telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in
possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unita', prima di
procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON puo'
disporre una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un
organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in
disponibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l'UCON comunica
allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e
gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1.
4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai
sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata,
presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di
navigazione e degli altri documenti di bordo.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 4, del
citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 15 (Iscrizione). - Omissis
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo
Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione
della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice
penale, presentando l'originale o la copia conforme della
denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere
presentata in caso di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di
organi giurisdizionali che accertano la perdita del
possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo'
richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione
del presente codice sono stabilite le modalita' relative
alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in
possesso dell'unita' da diporto.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
2018, n. 152:
«Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»).
- Omissis
2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED,
previa validazione dell'UCON, provvedono:
a) alle attivita' istruttorie finalizzate
all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione
nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN;
b) alle attivita' istruttorie finalizzate
all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di
cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146;
c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta'
e degli altri atti e domande per i quali occorre
l'iscrizione e la trascrizione;
d) all'annotazione della perdita e del rientro in
possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
e) alle attivita' istruttorie finalizzate
all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con
facolta' di acquisto;
f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio
del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla
demolizione;
g) al rilascio della licenza di navigazione,
all'aggiornamento della stessa mediante emissione di
appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della
licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o
deterioramento dell'originale;
h) al rilascio della licenza di navigazione
provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) alle attivita' istruttorie relative alla
dichiarazione di armatore;
l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio
della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico,
anche provvisoria;
m) al rilascio del certificato di sicurezza e del
certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione
temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171.
Omissis.».