Art. 5 
 
                         Perdita di possesso 
 
  1. L'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Perdita di possesso). - 1. Ai fini  dell'annotazione  di
cui all'articolo 15, comma 4, del codice,  nei  casi  di  perdita  di
possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, il  proprietario
o l'utilizzatore dell'unita'  da  diporto  in  locazione  finanziaria
presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o  la
copia  conforme  della  denuncia,  della  querela  o  dell'atto   che
certifica o dispone  la  perdita  di  possesso  o  di  disponibilita'
dell'unita' da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza
di navigazione e gli altri documenti di bordo.  Se  la  richiesta  e'
presentata dall'utilizzatore  dell'unita'  da  diporto  in  locazione
finanziaria, lo STED comunica  con  modalita'  telematiche  anche  al
proprietario l'annotazione della perdita di possesso. 
    2. In caso di rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita'
da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4,
del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita'  da  diporto
in locazione finanziaria presenta a  uno  STED,  per  l'aggiornamento
dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica  o
dispone il rientro in possesso o  in  disponibilita'  dell'unita'  da
diporto. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore  dell'unita'
da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica  con  modalita'
telematiche  anche  al  proprietario  l'annotazione  di  rientro   in
possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unita', prima  di
procedere  all'annotazione  di  rientro  in  possesso,  l'UCON   puo'
disporre una visita  di  ricognizione  dell'unita'  da  parte  di  un
organismo tecnico notificato ai  sensi  del  decreto  legislativo  11
gennaio  2016,  n.  5  oppure  autorizzato  ai  sensi   del   decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
    3.  Effettuata  l'annotazione  di  rientro  in  possesso   o   in
disponibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l'UCON comunica
allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e
gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1. 
    4. In caso di mancata restituzione  dei  documenti  di  bordo  ai
sensi del comma 1, il proprietario o  l'utilizzatore  dell'unita'  da
diporto  in  locazione  finanziaria,  in  nome  e   per   conto   del
proprietario e munito  di  procura  con  sottoscrizione  autenticata,
presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova  licenza  di
navigazione e degli altri documenti di bordo.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172): 
                «Art. 15 (Iscrizione). - Omissis 
                4. Il proprietario o  l'utilizzatore  dell'unita'  da
          diporto  in  locazione  finanziaria  puo'  richiedere  allo
          Sportello telematico del  diportista  (STED)  l'annotazione
          della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
          reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice
          penale, presentando l'originale o la copia  conforme  della
          denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
          la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo'  essere
          presentata  in   caso   di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
          l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di  sentenza  di
          organi  giurisdizionali  che  accertano  la   perdita   del
          possesso  per  l'intestatario   dell'unita'   da   diporto,
          requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
          locazione finanziaria. Nel caso in cui  il  proprietario  o
          l'utilizzatore  dell'unita'   da   diporto   in   locazione
          finanziaria   rientra   nel   possesso   dell'unita'   puo'
          richiederne l'annotazione  allo  Sportello  telematico  del
          diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una  nuova
          licenza di navigazione. Con il  regolamento  di  attuazione
          del presente codice sono stabilite  le  modalita'  relative
          alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro  in
          possesso dell'unita' da diporto.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 14  dicembre
          2018, n. 152: 
                «Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»).
          - Omissis 
                2. I soggetti di cui al comma  1,  tramite  lo  STED,
          previa validazione dell'UCON, provvedono: 
                  a)   alle   attivita'    istruttorie    finalizzate
          all'iscrizione, anche  provvisoria,  e  alla  cancellazione
          nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN; 
                  b)   alle   attivita'    istruttorie    finalizzate
          all'annotazione dell'utilizzazione a  fini  commerciali  di
          cui all'articolo 24, comma  1,  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2008,  n.
          146; 
                  c) al rilascio degli atti relativi alla  proprieta'
          e  degli  altri  atti  e  domande  per  i   quali   occorre
          l'iscrizione e la trascrizione; 
                  d) all'annotazione della perdita e del  rientro  in
          possesso di cui  all'articolo  15,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
                  e)   alle   attivita'    istruttorie    finalizzate
          all'utilizzazione a titolo  di  locazione  finanziaria  con
          facolta' di acquisto; 
                  f) alle attivita' istruttorie relative al  rilascio
          del  nulla  osta  alla  dismissione  di  bandiera  o   alla
          demolizione; 
                  g)  al  rilascio  della  licenza  di   navigazione,
          all'aggiornamento  della  stessa  mediante   emissione   di
          appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della
          licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione  o
          deterioramento dell'originale; 
                  h)  al  rilascio  della  licenza   di   navigazione
          provvisoria di cui all'articolo 20, comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
                  i)  alle  attivita'   istruttorie   relative   alla
          dichiarazione di armatore; 
                  l) alle  attivita'  istruttorie  tese  al  rilascio
          della licenza di esercizio  dell'apparato  radiotelefonico,
          anche provvisoria; 
                  m) al rilascio del certificato di sicurezza  e  del
          certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26
          del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
                  n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione
          temporanea di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo
          18 luglio 2005, n. 171. 
                Omissis.».