Art. 50 
 
Modifiche  all'articolo   53   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
proprietario o l'eventuale utilizzatore in  locazione  finanziaria  o
armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e
il numero di iscrizione o con il numero di individuazione  registrato
nell'ATCN  dell'unita'   da   diporto   della   quale   costituiscono
dotazione.»; 
    b) al comma 2 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da
diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice». 
 
          Note all'art. 50: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 53 (Requisiti e  caratteristiche  tecniche  dei
          mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). -  1.
          I mezzi  di  salvataggio  individuali  e  collettivi  e  le
          dotazioni  di  sicurezza  delle  unita'  da  diporto   sono
          conformi ai requisiti tecnici  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'
          dall'Unione   europea    o    previsti    da    convenzioni
          internazionali. 
                1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore  in
          locazione finanziaria o  armatore  identifica  i  mezzi  di
          salvataggio  individuali  con  la  sigla  e  il  numero  di
          iscrizione o con il  numero  di  individuazione  registrato
          nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale  costituiscono
          dotazione. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo' in ogni momento verificare presso il  costruttore,  il
          rivenditore o l'importatore,  secondo  i  tempi  e  i  modi
          ritenuti piu' idonei, che  i  mezzi  di  salvataggio  e  le
          dotazioni di sicurezza  commercializzati  in  Italia  siano
          efficienti   e   conformi   alle   predette    prescrizioni
          ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale  dei
          prodotti delle unita' da diporto di  cui  all'articolo  60,
          comma 3-bis del codice.».