Art. 50
Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il
proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o
armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e
il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato
nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono
dotazione.»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da
diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice».
Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 53 (Requisiti e caratteristiche tecniche dei
mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). - 1.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le
dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono
conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
dall'Unione europea o previsti da convenzioni
internazionali.
1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di
salvataggio individuali con la sigla e il numero di
iscrizione o con il numero di individuazione registrato
nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono
dotazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il
rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi
ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano
efficienti e conformi alle predette prescrizioni
ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei
prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60,
comma 3-bis del codice.».