Art. 51 
 
Modifiche  all'articolo   54   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza  dalla  costa  ed
entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se  munite
di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono  avere  a
bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per  la  navigazione
entro le dodici miglia di distanza dalla costa.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il mezzo collettivo
di salvataggio previsto per la navigazione  entro  dodici  miglia  di
distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico
munito di marcatura CE e conforme agli  standard  UNI  EN  ISO  6185,
purche' sia  un'unita'  pronta  all'uso,  munita  di  dispositivo  di
risalita a bordo e del kit di sopravvivenza  previsto  per  il  mezzo
collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare  il  numero  di
persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2-bis.  Le  unita'
pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE,
di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3
e  4,  sono  esentate   dall'obbligo   di   dotarsi   della   zattera
autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso  di  navigazione  entro
dodici  miglia  di  distanza  dalla  costa,  se  munite  del  kit  di
sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.»; 
    d) al comma 3,  la  parola  «acquascooter»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «moto d'acqua». 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  54  (Mezzi  di  salvataggio  e  dotazioni   di
          sicurezza). - 1. Le unita' da diporto devono avere a  bordo
          i mezzi  di  salvataggio  individuali  e  collettivi  e  le
          dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato  V  in
          relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unita'
          che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed
          entro il limite dell'area di ricerca e soccorso  nazionale,
          se    munite    di    strumenti    elettronici    per    la
          geo-localizzazione,  possono  avere  a  bordo  i  mezzi  di
          salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le
          dodici  miglia  di  distanza  dalla  costa.  I   mezzi   di
          salvataggio  individuali   e   collettivi   devono   essere
          sufficienti per il numero delle persone presenti  a  bordo,
          compreso l'equipaggio. 
                2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la
          navigazione entro dodici miglia  di  distanza  dalla  costa
          puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito  di
          marcatura CE e conforme agli  standard  UNI  EN  ISO  6185,
          purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo
          di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per
          il mezzo collettivo  di  salvataggio  e  sia  in  grado  di
          imbarcare il numero di persone presenti  a  bordo  compreso
          l'equipaggio. 
                2-bis.  Le  unita'  pneumatiche,  comprese  quelle  a
          carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B  e
          C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono
          esentate   dall'obbligo   di    dotarsi    della    zattera
          autogonfiabile  di  cui  all'allegato   V,   in   caso   di
          navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se
          munite del kit  di  sopravvivenza  previsto  per  il  mezzo
          collettivo di salvataggio. 
                3. I conduttori di tavole  a  vela,  moto  d'acqua  e
          unita' similari, nonche' le persone trasportate,  indossano
          permanentemente  un  mezzo  di   salvataggio   individuale,
          indipendentemente dalla distanza  dalla  costa  in  cui  la
          navigazione si svolge. 
                4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo  che
          non sussistano impedimenti al libero  galleggiamento  nella
          manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate  ritenute
          per   un   rapido   distacco   dall'unita'    durante    la
          navigazione.».