Art. 51
Modifiche all'articolo 54 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed
entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite
di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a
bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione
entro le dodici miglia di distanza dalla costa.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il mezzo collettivo
di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di
distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico
munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185,
purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo di
risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo
collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di
persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le unita'
pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE,
di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3
e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera
autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro
dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di
sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.»;
d) al comma 3, la parola «acquascooter» e' sostituita dalle
seguenti: «moto d'acqua».
Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 54 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di
sicurezza). - 1. Le unita' da diporto devono avere a bordo
i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le
dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in
relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unita'
che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed
entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale,
se munite di strumenti elettronici per la
geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di
salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le
dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di
salvataggio individuali e collettivi devono essere
sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo,
compreso l'equipaggio.
2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la
navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa
puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di
marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185,
purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo
di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per
il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di
imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso
l'equipaggio.
2-bis. Le unita' pneumatiche, comprese quelle a
carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e
C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono
esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera
autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di
navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se
munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo
collettivo di salvataggio.
3. I conduttori di tavole a vela, moto d'acqua e
unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano
permanentemente un mezzo di salvataggio individuale,
indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la
navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che
non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella
manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute
per un rapido distacco dall'unita' durante la
navigazione.».