Art. 52
Modifiche all'articolo 56 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «, compresi gli
acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati
con la sigla ed il numero di iscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «rientranti nella categoria dei natanti o delle moto
d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il
numero di individuazione registrato nell'ATCN».
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 56 (Navigazione con battelli al servizio delle
unita' da diporto). - 1. I battelli di servizio rientranti
nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua,
individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il
numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita'
da diporto al cui servizio sono posti, quando sono
utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa
ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo
delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio
previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di
salvataggio individuali.»