Art. 52 
 
Modifiche  all'articolo   56   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  le  parole  «,  compresi  gli
acquascooter, rientranti nella categoria dei  natanti  e  individuati
con la sigla ed  il  numero  di  iscrizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «rientranti  nella  categoria  dei  natanti  o  delle  moto
d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con  il
numero di individuazione registrato nell'ATCN». 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  56  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 56 (Navigazione con battelli al servizio  delle
          unita' da diporto). - 1. I battelli di servizio  rientranti
          nella  categoria  dei  natanti  o   delle   moto   d'acqua,
          individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il
          numero di individuazione registrato  nell'ATCN  dell'unita'
          da  diporto  al  cui  servizio  sono  posti,  quando   sono
          utilizzati in  navigazione  entro  un  miglio  dalla  costa
          ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non  hanno  l'obbligo
          delle dotazioni di sicurezza e  dei  mezzi  di  salvataggio
          previsti dalla presente sezione, fatti  salvi  i  mezzi  di
          salvataggio individuali.»