Art. 53 
 
Modifiche  all'articolo   57   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «dei requisiti in base  ai  quali»  sono
sostituite dalle seguenti: «dello stato di navigabilita' in  base  al
quale»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per  le  unita'  da
diporto di cui  all'articolo  48,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  il
proprietario o  l'eventuale  utilizzatore  in  locazione  finanziaria
presenta   allo   STED   l'attestazione   di   idoneita'   rilasciata
dall'organismo  tecnico  notificato  o  autorizzato  comprovante   la
permanenza  dello  stato  di  navigabilita'  in  base  al  quale   il
certificato di sicurezza e'  stato  rilasciato,  per  l'aggiornamento
dell'ATCN e della licenza  di  navigazione  a  seguito  di  convalida
dell'UCON.  In  caso  di  visita  periodica   di   rinnovo   eseguita
all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore  in  locazione
finanziaria puo' presentare la medesima documentazione  all'autorita'
consolare.»; 
    c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. In caso  di
sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal
fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante,
si applica l'articolo  51,  comma  3  per  le  unita'  marcate  CE  e
l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate  CE,  costruite,
immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998. 
    3-ter. Qualora nel corso della  visita  di  rinnovo  si  rilevino
deficienze o inconvenienti temporaneamente  tollerabili,  l'organismo
notificato o  autorizzato  rilascia  l'attestazione  di  idoneita'  e
dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro
il quale il proprietario  o  l'eventuale  utilizzatore  in  locazione
finanziaria  deve  eliminare  le  deficienze  o   gli   inconvenienti
rilevati,  decorso  inutilmente  il   quale   decade   la   validita'
dell'attestazione  di  idoneita'  rilasciata.  Le  prescrizioni  sono
annotate   dall'organismo   tecnico    notificato    o    autorizzato
sull'attestazione  d'idoneita'  e  dallo  STED  sul  certificato   di
sicurezza  per  l'aggiornamento  dell'ATCN   e   della   licenza   di
navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con  l'avvertenza  che
in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato  di
sicurezza perde di validita'.». 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  57  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 57 (Modalita' di esecuzione degli  accertamenti
          tecnici per il rilascio, il  rinnovo  e  la  convalida  del
          certificato di sicurezza). - 1. Per le unita' da diporto di
          cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di
          idoneita' e'  rilasciata  ai  fini  dell'abilitazione  alla
          navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa
          ispezione  dell'unita',   con   riferimento   allo   scafo,
          all'apparato  motore,   all'impianto   elettrico   e   alla
          protezione  antincendio;  a  tali  fini,  si  applicano  le
          prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico
          prescelto. 
                2. Per le unita' da diporto di cui  all'articolo  48,
          comma 2, lettere a) e b), il certificato  di  sicurezza  e'
          convalidato sulla  base  di  un'attestazione  di  idoneita'
          comprovante la permanenza dello stato di  navigabilita'  in
          base  al  quale  il  certificato  di  sicurezza  e'   stato
          rilasciato. 
                3. Per le unita' da diporto di cui  all'articolo  48,
          comma 2, lettere a) e b),  il  proprietario  o  l'eventuale
          utilizzatore in locazione finanziaria  presenta  allo  STED
          l'attestazione  di  idoneita'   rilasciata   dall'organismo
          tecnico notificato o autorizzato comprovante la  permanenza
          dello  stato  di  navigabilita'  in  base   al   quale   il
          certificato  di  sicurezza   e'   stato   rilasciato,   per
          l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione  a
          seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica
          di  rinnovo  eseguita   all'estero,   il   proprietario   o
          l'eventuale  utilizzatore  in  locazione  finanziaria  puo'
          presentare   la   medesima   documentazione   all'autorita'
          consolare. 
                3-bis. In caso di  sostituzione  dei  tubolari  delle
          unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o  da  un
          centro  di  assistenza  autorizzato  dal  fabbricante,   si
          applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate  CE  e
          l'articolo 51, comma 3-bis per le unita'  non  marcate  CE,
          costruite, immesse in commercio o messe in  servizio  prima
          del 16 giugno 1998. 
                3-ter. Qualora nel corso della visita di  rinnovo  si
          rilevino   deficienze   o   inconvenienti   temporaneamente
          tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato  rilascia
          l'attestazione di  idoneita'  e  dispone,  sulla  base  del
          proprio regolamento tecnico, il termine entro il  quale  il
          proprietario  o  l'eventuale  utilizzatore   in   locazione
          finanziaria   deve   eliminare   le   deficienze   o    gli
          inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade
          la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata.  Le
          prescrizioni   sono   annotate    dall'organismo    tecnico
          notificato o autorizzato  sull'attestazione  d'idoneita'  e
          dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento
          dell'ATCN e della licenza  di  navigazione,  a  seguito  di
          convalida  dell'UCON,  con  l'avvertenza  che  in  caso  di
          inottemperanza entro il termine fissato il  certificato  di
          sicurezza perde di validita'. 
                4. Ai fini di cui al comma 3 del  presente  articolo,
          l'organismo  tecnico  comunica,  con  almeno  48   ore   di
          anticipo,  all'autorita'  marittima  o   consolare   avente
          giurisdizione sul luogo della visita, il  calendario  delle
          visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di
          identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo
          di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. 
                L'autorita' marittima o consolare  puo'  intervenire,
          tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita
          ovvero  puo'  verificarne  l'esecuzione  al  termine  della
          stessa.»