Art. 53
Modifiche all'articolo 57 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole «dei requisiti in base ai quali» sono
sostituite dalle seguenti: «dello stato di navigabilita' in base al
quale»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le unita' da
diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il
proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria
presenta allo STED l'attestazione di idoneita' rilasciata
dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la
permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il
certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per l'aggiornamento
dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida
dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita
all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria puo' presentare la medesima documentazione all'autorita'
consolare.»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. In caso di
sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal
fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante,
si applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e
l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE, costruite,
immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.
3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino
deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo
notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneita' e
dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro
il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti
rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validita'
dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le prescrizioni sono
annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato
sull'attestazione d'idoneita' e dallo STED sul certificato di
sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di
navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che
in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di
sicurezza perde di validita'.».
Note all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 57 (Modalita' di esecuzione degli accertamenti
tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza). - 1. Per le unita' da diporto di
cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di
idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla
navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa
ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla
protezione antincendio; a tali fini, si applicano le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico
prescelto.
2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48,
comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e'
convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita'
comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in
base al quale il certificato di sicurezza e' stato
rilasciato.
3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48,
comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale
utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED
l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo
tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza
dello stato di navigabilita' in base al quale il
certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per
l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a
seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica
di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o
l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo'
presentare la medesima documentazione all'autorita'
consolare.
3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle
unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un
centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si
applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e
l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE,
costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima
del 16 giugno 1998.
3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si
rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente
tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia
l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del
proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il
proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria deve eliminare le deficienze o gli
inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade
la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le
prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico
notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e
dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento
dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di
convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di
inottemperanza entro il termine fissato il certificato di
sicurezza perde di validita'.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo,
l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di
anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente
giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle
visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di
identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo
di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.
L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire,
tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita
ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della
stessa.»