Art. 54
Modifiche all'articolo 60 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 60, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola
«tenuto» e' sostituita dalla seguente: «tenuta».
Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 60 (Persone trasportabili su natanti non
omologati ed omologati). - 1. Il numero delle persone
trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi
della marcatura CE e' determinato come segue:
a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto
fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unita' di lunghezza
fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unita' di lunghezza
fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto
superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto
superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto
superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle
persone trasportabili e' determinato dalla certificazione
di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di
conformita', e' tenuta a bordo quando il numero delle
persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma
1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive
subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto
in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale
imbarcato.»