Art. 54 
 
Modifiche  all'articolo   60   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  60,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio  2008,  n.  146,  la  parola
«tenuto» e' sostituita dalla seguente: «tenuta». 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  60  (Persone  trasportabili  su  natanti   non
          omologati ed omologati).  -  1.  Il  numero  delle  persone
          trasportabili dai natanti  prototipi  non  omologati  privi
          della marcatura CE e' determinato come segue: 
                  a) tre persone per unita' di  lunghezza  fuoritutto
          fino a metri 3,50; 
                  b)  quattro  persone  per   unita'   di   lunghezza
          fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50; 
                  c)  cinque  persone   per   unita'   di   lunghezza
          fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00; 
                  d) sei persone per unita' di  lunghezza  fuoritutto
          superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50; 
                  e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto
          superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50; 
                  f) nove persone per unita' di lunghezza  fuoritutto
          superiore a metri 8,50. 
                2. Per i natanti prodotti in serie, il  numero  delle
          persone trasportabili e' determinato  dalla  certificazione
          di  omologazione  che,  unitamente  alla  dichiarazione  di
          conformita', e' tenuta  a  bordo  quando  il  numero  delle
          persone imbarcate e' superiore a quello indicato  al  comma
          1. 
                3.  Quando  sono  trasportate  attrezzature  sportive
          subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto
          in ragione di una persona  per  ogni  75  kg  di  materiale
          imbarcato.»