Art. 57
Modifiche all'articolo 63 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nonche' un'ispezione a secco della
carena» sono sostituite dalle seguenti: «, un'ispezione a secco della
carena e una prova di stabilita' in acqua»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Una nave da
diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata dalla prova di
stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di
gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo cantiere,
sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando
istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali
il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravità
della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o
altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali
risultino invariati.»;
c) al comma 3, le parole «organismi affidati» sono sostituite
dalle seguenti: «organismi autorizzati di cui al decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104».
Note all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 63 (Visita iniziale). - 1. La visita iniziale
e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e
comprende un'ispezione completa della struttura, delle
macchine, del materiale d'armamento, un'ispezione a secco
della carena e una prova di stabilita' in acqua.
1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione puo'
essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora
l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni
di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo
cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche
formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati
fondamentali, quali il dislocamento e la posizione
longitudinale del centro di gravita' della nave gemella,
siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro
metodo equivalente approvato e che i suddetti dati
fondamentali risultino invariati.
2. La visita accerta che le installazioni elettriche,
i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi
antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle
prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle
caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle
strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita',
all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della
nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi
autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.»