Art. 57 
 
Modifiche  all'articolo   63   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «nonche'  un'ispezione  a  secco  della
carena» sono sostituite dalle seguenti: «, un'ispezione a secco della
carena e una prova di stabilita' in acqua»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Una nave  da
diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata  dalla  prova  di
stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  accerti  le  condizioni  di
gemellarita' con un'altra unita'  costruita  dal  medesimo  cantiere,
sulla  base  dei  propri  regolamenti   tecnici,   anche   formulando
istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali,  quali
il dislocamento e la posizione longitudinale del centro  di  gravità
della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di  pesata  o
altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali
risultino invariati.»; 
    c) al comma 3, le parole  «organismi  affidati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «organismi autorizzati di cui al decreto  legislativo
14 giugno 2011, n. 104». 
 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  63  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 63 (Visita iniziale). - 1. La  visita  iniziale
          e' effettuata prima  che  la  nave  entri  in  esercizio  e
          comprende  un'ispezione  completa  della  struttura,  delle
          macchine, del materiale d'armamento, un'ispezione  a  secco
          della carena e una prova di stabilita' in acqua. 
                1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione  puo'
          essere  dispensata  dalla  prova  di  stabilita',   qualora
          l'organismo  tecnico  autorizzato   di   cui   al   decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti  le  condizioni
          di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal  medesimo
          cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici,  anche
          formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati
          fondamentali,  quali  il  dislocamento   e   la   posizione
          longitudinale del centro di gravita'  della  nave  gemella,
          siano ottenuti attraverso  una  prova  di  pesata  o  altro
          metodo  equivalente  approvato  e  che  i   suddetti   dati
          fondamentali risultino invariati. 
                2. La visita accerta che le installazioni elettriche,
          i mezzi di  salvataggio,  le  dotazioni  ed  i  dispositivi
          antincendio, i mezzi di segnalazione  siano  conformi  alle
          prescrizioni della presente sezione. 
                3. Le disposizioni relative alle  sistemazioni,  alle
          caratteristiche dei  materiali,  ai  dimensionamenti  delle
          strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita',
          all'armamento ed alla lavorazione di tutte le  parti  della
          nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi
          autorizzati di cui al decreto legislativo 14  giugno  2011,
          n. 104.»