Art. 58
Modifiche all'articolo 65 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,
previa comunicazione al proprietario,»;
b) al comma 2, dopo le parole «dall'autorita' marittima» sono
inserite le seguenti: «o della navigazione interna»;
c) al comma 3, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria» e
dopo le parole «dall'autorita' marittima» sono inserite le seguenti:
«o della navigazione interna»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per
l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del
certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo
62, comma 3.».
Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 65 (Visite occasionali). - 1. Nel caso in cui
una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano
stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano
venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato
rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di
validita' ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria, previa comunicazione al
proprietario, sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale e', inoltre, disposta
dall'autorita' marittima o della navigazione interna
allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga
siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato
rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita'
comunica la data della visita ed i motivi per cui viene
disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario o l'eventuale
utilizzatore in locazione finanziaria della nave non
provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale
disposta dall'autorita' marittima o della navigazione
interna, il certificato di sicurezza perde di validita'.
3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi
di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si
applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.».