Art. 58 
 
Modifiche  all'articolo   65   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «il proprietario» sono inserite  le
seguenti:  «o  l'eventuale  utilizzatore  in  locazione  finanziaria,
previa comunicazione al proprietario,»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole  «dall'autorita'  marittima»  sono
inserite le seguenti: «o della navigazione interna»; 
    c) al comma 3, dopo le parole «il proprietario» sono inserite  le
seguenti: «o l'eventuale utilizzatore  in  locazione  finanziaria»  e
dopo le parole «dall'autorita' marittima» sono inserite le  seguenti:
«o della navigazione interna»; 
    d) dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per
l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del
certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo
62, comma 3.». 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 65 (Visite occasionali). - 1. Nel caso  in  cui
          una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui  siano
          stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per  cui  siano
          venuti  meno  i  requisiti  in  base  ai  quali  e'   stato
          rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde  di
          validita' ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore  in
          locazione    finanziaria,    previa    comunicazione     al
          proprietario, sottopone la nave a visita occasionale. 
                2.  La  visita  occasionale  e',  inoltre,   disposta
          dall'autorita'  marittima  o  della   navigazione   interna
          allorche' sussistano altri  motivi  per  cui  essa  ritenga
          siano venuti meno i requisiti in base  ai  quali  e'  stato
          rilasciato  il  certificato   di   sicurezza.   L'autorita'
          comunica la data della visita ed i  motivi  per  cui  viene
          disposta. 
                3. Nel caso in  cui  il  proprietario  o  l'eventuale
          utilizzatore  in  locazione  finanziaria  della  nave   non
          provveda a  sottoporre  l'unita'  alla  visita  occasionale
          disposta  dall'autorita'  marittima  o  della   navigazione
          interna, il certificato di sicurezza perde di validita'. 
                3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei  casi
          di perdita di validita' del certificato  di  sicurezza,  si
          applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.».