Art. 59
Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 67, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «o
un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4,» sono
sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unita'
da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni
di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico
autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,
salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,».
Note all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 67 (Organi di esecuzione delle visite). - 1.
Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario
marittimo nella cui giurisdizione si trova l'unita' da
diporto o un suo delegato, per la parte concernente le
dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche'
l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto
dall'articolo 62, commi 4 e 5, per le unita' che si trovino
in porti esteri.»