Art. 59 
 
Modifiche  all'articolo   67   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  67,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le  parole  «o
un suo delegato, sentito  l'organismo  tecnico  affidato  di  cui  al
decreto  legislativo  3   agosto   1998,   n.   314,   e   successive
modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4,» sono
sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unita'
da diporto o un suo delegato, per la parte concernente  le  dotazioni
di sicurezza e i mezzi di salvataggio,  nonche'  l'organismo  tecnico
autorizzato di cui al decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.  104,
salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,». 
 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  67  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 67 (Organi di esecuzione delle  visite).  -  1.
          Alle visite di sicurezza provvede il capo  del  circondario
          marittimo nella cui  giurisdizione  si  trova  l'unita'  da
          diporto o un suo delegato,  per  la  parte  concernente  le
          dotazioni di sicurezza e i mezzi  di  salvataggio,  nonche'
          l'organismo  tecnico  autorizzato   di   cui   al   decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 62, commi 4 e 5, per le unita' che si trovino
          in porti esteri.»