Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione di
un'unita' da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura
con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla
documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia
del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del
contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di
successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo
registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.»;
b) al comma 2, dopo la parola «annotazione» sono inserite le
seguenti: «nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo
dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e
della data di scadenza del relativo contratto» e dopo le parole «dal
proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di
risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la
cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del
codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in
locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di
risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del
contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria o alla data di
scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario
presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del
contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di
successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle
entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalita'
telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario
e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e
richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione
e dei documenti di bordo.»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di
perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, a
seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore
in locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la cancellazione
dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 7 (Iscrizione di unita' da diporto a titolo di
locazione finanziaria). - 1. Per l'iscrizione di un'unita'
da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario
e munito di procura con sottoscrizione autenticata,
presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista
dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto
di locazione finanziaria registrato oppure copia del
contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto
pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il
titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON,
tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle
entrate, non appena perfezionato.
2. L'annotazione nell'ATCN e sulla licenza di
navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza
del relativo contratto puo' essere richiesta dal
proprietario o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in
locazione finanziaria, anche successivamente all'iscrizione
dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1
del presente articolo.
3. In caso di risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui
all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di
risoluzione del contratto. In caso di cessione o di
variazione del contratto di locazione finanziaria relativa
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria o alla data di scadenza del contratto di
locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED
copia del contratto registrato oppure copia del contratto
corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con
riserva di successiva presentazione del titolo registrato
dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo
STED notifica con modalita' telematiche l'avvenuta
cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della
licenza di navigazione e dei documenti di bordo.
3-bis. In caso di perdita di possesso o di
disponibilita' dell'unita' da diporto, a seguito della
relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la
cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16,
comma 1, del codice.
4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi
previsti in materia di pubblicita' navale.
5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni
da diporto, la dichiarazione di assunzione di
responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera
d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria.».