Art. 6 
 
Modifiche   all'articolo   7   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 7 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione di
un'unita' da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unita'  da  diporto  in  locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura
con sottoscrizione autenticata,  presenta  a  uno  STED,  oltre  alla
documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice,  copia
del contratto di locazione finanziaria registrato  oppure  copia  del
contratto corredato della ricevuta  attestante  l'avvenuto  pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva  di
successiva presentazione  all'UCON,  tramite  uno  STED,  del  titolo
registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.»; 
    b) al comma 2, dopo la  parola  «annotazione»  sono  inserite  le
seguenti: «nell'ATCN e sulla licenza di  navigazione  del  nominativo
dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione  finanziaria  e
della data di scadenza del relativo contratto» e dopo le parole  «dal
proprietario»  sono  inserite  le  seguenti:   «o   dall'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,»; 
    c) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  In  caso  di
risoluzione  del  contratto  di   locazione   finanziaria,   per   la
cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma  1,  del
codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita'  da  diporto  in
locazione  finanziaria  presenta  a  uno  STED  copia  dell'atto   di
risoluzione del contratto. In caso di cessione o  di  variazione  del
contratto  di   locazione   finanziaria   relativa   all'utilizzatore
dell'unita' da diporto  in  locazione  finanziaria  o  alla  data  di
scadenza del contratto  di  locazione  finanziaria,  il  proprietario
presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure  copia  del
contratto corredata della ricevuta  attestante  l'avvenuto  pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva  di
successiva presentazione del  titolo  registrato  dall'Agenzia  delle
entrate, non appena perfezionato.  Lo  STED  notifica  con  modalita'
telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario
e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria  e
richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di  navigazione
e dei documenti di bordo.»; 
    d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In  caso  di
perdita di possesso o di disponibilita'  dell'unita'  da  diporto,  a
seguito della relativa annotazione, il proprietario o  l'utilizzatore
in locazione finanziaria puo' chiedere a uno  STED  la  cancellazione
dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 7 (Iscrizione di unita' da diporto a titolo  di
          locazione finanziaria). - 1. Per l'iscrizione di  un'unita'
          da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il
          proprietario o l'utilizzatore  dell'unita'  da  diporto  in
          locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario
          e  munito  di  procura  con   sottoscrizione   autenticata,
          presenta a uno STED,  oltre  alla  documentazione  prevista
          dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del  contratto
          di  locazione  finanziaria  registrato  oppure  copia   del
          contratto corredato della  ricevuta  attestante  l'avvenuto
          pagamento dell'imposta di registro a  cui  e'  soggetto  il
          titolo, con riserva di successiva  presentazione  all'UCON,
          tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia  delle
          entrate, non appena perfezionato. 
                2.  L'annotazione  nell'ATCN  e  sulla   licenza   di
          navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da
          diporto in locazione finanziaria e della data  di  scadenza
          del  relativo   contratto   puo'   essere   richiesta   dal
          proprietario o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto  in
          locazione finanziaria, anche successivamente all'iscrizione
          dell'unita', con le medesime modalita' di cui  al  comma  1
          del presente articolo. 
                3. In caso di risoluzione del contratto di  locazione
          finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione  di  cui
          all'articolo 16, comma 1, del  codice,  il  proprietario  o
          l'utilizzatore  dell'unita'   da   diporto   in   locazione
          finanziaria  presenta  a  uno  STED  copia   dell'atto   di
          risoluzione  del  contratto.  In  caso  di  cessione  o  di
          variazione del contratto di locazione finanziaria  relativa
          all'utilizzatore  dell'unita'  da  diporto   in   locazione
          finanziaria o  alla  data  di  scadenza  del  contratto  di
          locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno  STED
          copia del contratto registrato oppure copia  del  contratto
          corredata della ricevuta  attestante  l'avvenuto  pagamento
          dell'imposta di registro a cui e' soggetto il  titolo,  con
          riserva di successiva presentazione del  titolo  registrato
          dall'Agenzia delle entrate,  non  appena  perfezionato.  Lo
          STED  notifica   con   modalita'   telematiche   l'avvenuta
          cancellazione   dell'annotazione    al    proprietario    e
          all'utilizzatore  dell'unita'  da  diporto   in   locazione
          finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della
          licenza di navigazione e dei documenti di bordo. 
                3-bis.  In  caso  di  perdita  di   possesso   o   di
          disponibilita' dell'unita'  da  diporto,  a  seguito  della
          relativa annotazione, il proprietario o  l'utilizzatore  in
          locazione  finanziaria  puo'  chiedere  a   uno   STED   la
          cancellazione  dell'annotazione  di  cui  all'articolo  16,
          comma 1, del codice. 
                4. L'annotazione del nominativo  dell'utilizzatore  a
          titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai  tributi
          previsti in materia di pubblicita' navale. 
                5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni
          da   diporto,   la   dichiarazione   di    assunzione    di
          responsabilita' di cui all'articolo 20,  comma  1,  lettera
          d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore  a  titolo
          di locazione finanziaria.».