Art. 61 
 
Modifiche  all'articolo   69   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  69,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole
«Il  proprietario»  sono  inserite  le   seguenti:   «o   l'eventuale
utilizzatore in locazione finanziaria,» ed e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza  sono  osservate  le
raccomandazioni  del  fabbricante  indicate  nella  documentazione  a
corredo o stampigliate sul prodotto.». 
 
          Note all'art. 61: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  69  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  69  (Mantenimento  delle  condizioni  dopo  le
          visite). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
          locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni
          di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto  attiene
          allo scafo, all'apparato motore, all'impianto  elettrico  e
          alla  protezione   contro   gli   incendi,   nonche'   alla
          sostituzione   delle   apparecchiature,   dei   mezzi    di
          salvataggio e delle dotazioni di sicurezza  che  presentino
          deterioramento  o   deficienze   tali   da   comprometterne
          l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono  osservate
          le   raccomandazioni   del   fabbricante   indicate   nella
          documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».