Art. 61
Modifiche all'articolo 69 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 69, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole
«Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale
utilizzatore in locazione finanziaria,» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le
raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a
corredo o stampigliate sul prodotto.».
Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 69 (Mantenimento delle condizioni dopo le
visite). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni
di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene
allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e
alla protezione contro gli incendi, nonche' alla
sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne
l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate
le raccomandazioni del fabbricante indicate nella
documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».