Art. 62
Modifiche all'articolo 70 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 70, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole
«dall'autorita' marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o
convalidato» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED che lo ha
rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione
dell'UCON».
Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 70 (Certificato di sicurezza per navi da
diporto). - 1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi
vengono annotati sulla licenza di navigazione dallo STED
che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di
validazione dell'UCON, attesta la corrispondenza della nave
alle norme della presente sezione.».