Art. 62 
 
Modifiche  all'articolo   70   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  70,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio  2008,  n.  146,  le  parole
«dall'autorita'  marittima  che  lo  ha   rilasciato,   rinnovato   o
convalidato» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED  che  lo  ha
rilasciato,  rinnovato  o  convalidato  a  seguito   di   validazione
dell'UCON». 
 
          Note all'art. 62: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  70  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  70  (Certificato  di  sicurezza  per  navi  da
          diporto). - 1. Il certificato di sicurezza, i  cui  estremi
          vengono annotati sulla licenza di  navigazione  dallo  STED
          che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito  di
          validazione dell'UCON, attesta la corrispondenza della nave
          alle norme della presente sezione.».