Art. 63
Modifiche all'articolo 71 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o di nave proveniente da altri registri»;
b) al comma 2, dopo le parole «e il proprietario» sono inserite
le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,
previa comunicazione al proprietario,».
Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 71 (Validita' del certificato di sicurezza). -
1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di:
a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di
primo rilascio;
b) cinque anni dalla data di rilascio della
dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in
caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri.
2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie
o siano state apportate innovazioni o abbia subito
mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non
essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a
convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65.
Qualora le innovazioni apportate all'apparato di
propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della
nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali
in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di
sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario o
l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa
comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.»