Art. 63 
 
Modifiche  all'articolo   71   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «o di nave proveniente da altri registri»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «e il proprietario»  sono  inserite
le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore  in  locazione  finanziaria,
previa comunicazione al proprietario,». 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 71 (Validita' del certificato di sicurezza).  -
          1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di: 
                  a) otto  anni  dall'immatricolazione,  in  caso  di
          primo rilascio; 
                  b)  cinque  anni  dalla  data  di  rilascio   della
          dichiarazione ai fini delle annotazioni  di  sicurezza,  in
          caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri. 
                2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi  avarie
          o  siano  state  apportate  innovazioni  o   abbia   subito
          mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione  non
          essenziali, il certificato di  sicurezza  e'  sottoposto  a
          convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65.
          Qualora   le   innovazioni   apportate   all'apparato    di
          propulsione o alle  altre  caratteristiche  tecniche  della
          nave siano tali da far venire meno i  requisiti  essenziali
          in base ai quali e'  stato  rilasciato  il  certificato  di
          sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario o
          l'eventuale utilizzatore in locazione  finanziaria,  previa
          comunicazione  al  proprietario,  ne  richiede   il   nuovo
          rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.»