Art. 64 
 
Modifiche  all'articolo   72   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «affidato di cui al decreto  legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive  modificazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14  giugno
2011, n. 104»; 
    b) al comma 2, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    c) al comma 4, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    d) al comma 5, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    e) il comma 6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  72  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 72 (Apparato motore, impianti ed allestimento).
          - 1.  Gli  apparati  motori  sono  sottoposti  a  prova  di
          funzionamento  per  accertarne  la  sicura  sistemazione  e
          l'efficienza  secondo  le  prescrizioni   del   regolamento
          tecnico  dell'organismo  tecnico  autorizzato  di  cui   al
          decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
                2. I macchinari ausiliari e gli impianti  esaurimento
          sentine ed elettrico sono conformi  alle  prescrizioni  del
          regolamento tecnico dell'organismo tecnico  autorizzato  di
          cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
                3. Sul ponte  e  sulle  sovrastrutture  esposte  alle
          intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri
          adeguati mezzi di appiglio per le persone. 
                4. Le navi con un solo motore e le navi a  vela  sono
          provviste di  un  sistema  di  emergenza  che  consente  di
          manovrare  l'unita'  a  velocita'   ridotta,   secondo   le
          prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico
          autorizzato di cui al decreto legislativo 14  giugno  2011,
          n. 104. 
                5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche
          di  stabilita'  adeguate,  secondo  le   prescrizioni   del
          regolamento tecnico dell'organismo tecnico  autorizzato  di
          cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»