Art. 64
Modifiche all'articolo 72 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «affidato di cui al decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104»;
b) al comma 2, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
c) al comma 4, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
d) al comma 5, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
e) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 72 (Apparato motore, impianti ed allestimento).
- 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di
funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e
l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento
sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di
cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle
intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri
adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono
provviste di un sistema di emergenza che consente di
manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico
autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche
di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di
cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»