Art. 65 
 
Modifiche  all'articolo   73   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    b) al comma 3, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    c) al comma 4, le parole «affidato di cui al decreto  legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive  modificazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14  giugno
2011, n. 104»; 
    d) al comma 6, le parole «affidato di cui al decreto  legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive  modificazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14  giugno
2011, n. 104». 
 
          Note all'art. 65: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  73  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 73 (Protezione contro  gli  incendi).  -  1.  I
          serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e
          sistemati in conformita' alle prescrizioni del  regolamento
          tecnico  dell'organismo  tecnico  autorizzato  di  cui   al
          decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
                2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi
          sono  provvisti  di   propria   ventilazione   naturale   o
          meccanica, se e'  previsto  l'uso  di  combustibile  avente
          punto di infiammabilita' minore o uguale a 55  C°.  Qualora
          esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere
          possibile  chiudere  la  ventilazione  del   locale   prima
          dell'entrata in funzione dell'impianto fisso. 
                3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per  la
          cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in
          modo da non costituire pericolo per le persone  e  le  cose
          secondo   le   prescrizioni   del    regolamento    tecnico
          dell'organismo  tecnico  autorizzato  di  cui  al   decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
                4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati  i
          motori  alimentati  con  combustibile   avente   punto   di
          infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o  a  ciclo  Diesel
          sovralimentato di potenza complessiva maggiore di  500  kW,
          sono dotati di un  impianto  fisso  di  estinzione  incendi
          realizzato secondo il  regolamento  tecnico  dell'organismo
          tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
          2011, n. 104. 
                5. Le navi  da  diporto  sono  dotate  di  una  pompa
          meccanica  da  incendio  e  almeno  due  prese  antincendio
          opportunamente  ubicate,   con   relative   manichette   ed
          accessori. 
                6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori
          portatili, di capacita' estinguente  nel  numero  richiesto
          dall'articolo  75,  comma  1,  lettera  p),  sistemati   in
          posizione facilmente accessibile. Le  loro  caratteristiche
          sono conformi alle  prescrizioni  del  regolamento  tecnico
          dell'organismo  tecnico  autorizzato  di  cui  al   decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»