Art. 65
Modifiche all'articolo 73 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
b) al comma 3, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
c) al comma 4, le parole «affidato di cui al decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104»;
d) al comma 6, le parole «affidato di cui al decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104».
Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 73 (Protezione contro gli incendi). - 1. I
serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e
sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi
sono provvisti di propria ventilazione naturale o
meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente
punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora
esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere
possibile chiudere la ventilazione del locale prima
dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la
cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in
modo da non costituire pericolo per le persone e le cose
secondo le prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i
motori alimentati con combustibile avente punto di
infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel
sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW,
sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi
realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo
tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa
meccanica da incendio e almeno due prese antincendio
opportunamente ubicate, con relative manichette ed
accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori
portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto
dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in
posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche
sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»