Art. 69
Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «L'autorita' marittima» sono
inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si
trova» e la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
b) al comma 2, dopo le parole «L'autorita' marittima» sono
inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si
trova», la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e
dopo le parole «prove di navigazione con navi da diporto» sono
inserite le seguenti: «non provviste di autorizzazione alla
navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice».
Note all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 77 (Trasferimento per lavori e navigazione di
prova). - 1. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione
la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo
tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, autorizza, stabilendone le condizioni, il
trasferimento della nave da diporto con certificato di
sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella
in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione,
riparazione o trasformazione.
2. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione la
nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico
autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104, autorizza prove di navigazione con navi da diporto
non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea
di cui all'articolo 31 del codice di nuova costruzione o
che abbiano subito lavori di riparazione o di
trasformazione presso cantieri navali o officine
meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al
percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla
sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle
persone a bordo.».