Art. 69 
 
Modifiche  all'articolo   77   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole  «L'autorita'  marittima»  sono
inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto  si
trova»  e  la  parola  «affidato»  e'  sostituita   dalle   seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    b) al comma  2,  dopo  le  parole  «L'autorita'  marittima»  sono
inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto  si
trova»,  la  parola  «affidato»   e'   sostituita   dalle   seguenti:
«autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»  e
dopo le parole «prove  di  navigazione  con  navi  da  diporto»  sono
inserite  le  seguenti:  «non  provviste   di   autorizzazione   alla
navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice». 
 
          Note all'art. 69: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  77  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 77 (Trasferimento per lavori e  navigazione  di
          prova). - 1. L'autorita' marittima nella cui  giurisdizione
          la nave da diporto si trova, previa  visita  dell'organismo
          tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
          2011, n. 104, autorizza,  stabilendone  le  condizioni,  il
          trasferimento della nave  da  diporto  con  certificato  di
          sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a  quella
          in cui  devono  essere  eseguiti  lavori  di  manutenzione,
          riparazione o trasformazione. 
                2. L'autorita' marittima nella cui  giurisdizione  la
          nave da  diporto  si  trova,  sentito  l'organismo  tecnico
          autorizzato di cui al decreto legislativo 14  giugno  2011,
          n. 104, autorizza prove di navigazione con navi da  diporto
          non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea
          di cui all'articolo 31 del codice di  nuova  costruzione  o
          che   abbiano   subito   lavori   di   riparazione   o   di
          trasformazione   presso   cantieri   navali   o    officine
          meccaniche.   Nell'autorizzazione    sono    indicate    le
          prescrizioni particolari in  relazione  alla  durata  e  al
          percorso della prova,  alle  condizioni  meteomarine,  alla
          sicurezza della  navigazione  ed  alla  salvaguardia  delle
          persone a bordo.».