Art. 72 
 
Modifiche  all'articolo   80   del   decreto   del   Ministro   delle
        infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2  e'  sostituito  dal
seguente:  «2.   Le   visite   sono   richieste   dal   proprietario,
dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione  finanziaria
dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite  sceglie  l'organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio  2016,
n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo  14  giugno
2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.». 
 
          Note all'art. 72: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  80  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 80 (Tipi di visite). - 1. Le unita' da  diporto
          impiegate in attivita' di  noleggio  sono  sottoposte  alle
          seguenti visite: 
                  a)    visita    iniziale,    prima     dell'impiego
          nell'attivita' di  noleggio,  ad  esclusione  delle  unita'
          immesse per la prima volta in servizio; 
                  b) visite periodiche, alla scadenza del periodo  di
          validita' del certificato di idoneita' al noleggio; 
                  c) visite occasionali, quando se  ne  verifichi  la
          necessita'. 
                2.  Le  visite  sono  richieste   dal   proprietario,
          dall'armatore o dall'eventuale  utilizzatore  in  locazione
          finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite
          sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto
          legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,  oppure  autorizzato  ai
          sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011,  n.  104,  al
          quale affidarne l'esecuzione.».