Art. 72
Modifiche all'articolo 80 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Le visite sono richieste dal proprietario,
dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria
dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.».
Note all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 80 (Tipi di visite). - 1. Le unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle
seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego
nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita'
immesse per la prima volta in servizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di
validita' del certificato di idoneita' al noleggio;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la
necessita'.
2. Le visite sono richieste dal proprietario,
dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite
sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al
quale affidarne l'esecuzione.».