Art. 74
Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «all'allegato VII» sono sostituite
dalle seguenti: «all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da
diporto e VII-bis per i natanti da diporto»;
2) alla lettera a), le parole da «sulla base della
dichiarazione di idoneita'» fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: «dallo STED all'atto dell'annotazione
dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24,
previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della
dichiarazione di idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON»;
3) alla lettera b), dopo le parole «dall'autorita'» sono
inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»;
b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'ATCN»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Lo STED rilascia un
tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di
idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN,
a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto
l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia del
certificato di idoneita'.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per le imbarcazioni
e le navi da diporto, il certificato di idoneita' al noleggio e'
rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI
aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' rilasciata
dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di
convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o
della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante
rinnova o convalida il certificato di idoneita' sulla base della
dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata
all'autorita' marittima o della navigazione interna avente
giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.»;
e) al comma 7, le parole «e' inviata all'ufficio di iscrizione
dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di idoneita' rinnovato
o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite di uno STED per
l'aggiornamento dell'ATCN» e le parole «all'ufficio» sono sostituite
dalle seguenti: «all'autorita' marittima o della navigazione
interna»;
f) al comma 8, le parole «di uno dei Paesi dell'Unione europea»
sono sostituite dalla seguente: «straniera».
Note all'art. 74:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 82 (Certificato di idoneita'). - 1. Il
certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato
VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per
i natanti da diporto, e' rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo
STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita'
di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione
della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di
idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego
nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' marittima o
della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in
cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo
dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di
cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il
certificato e' rilasciato sulla base della sola
documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione
nell'ATCN.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi
dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al
comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua
scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di
cui all'articolo 26 del codice.
5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con
gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla
licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di
convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita'
marittima o della navigazione interna conserva copia del
certificato di idoneita'.
6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il
certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o
convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI
aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita'
rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81,
a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto
l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
in cui si trova il natante rinnova o convalida il
certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di
idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita'
marittima o della navigazione interna avente giurisdizione
sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unita' che si trovano in un porto estero,
al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita'
provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate
nel presente capo. Copia del certificato di idoneita'
rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite
di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN ovvero, per i
natanti da diporto, all'autorita' marittima o della
navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui
l'unita' abitualmente staziona.
8. Le unita' da diporto battenti bandiera straniera,
di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora
sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che
garantisca un livello di protezione equivalente a quello
perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia
di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli
accertamenti di cui all'articolo 80 del presente
regolamento.».