Art. 74 
 
Modifiche  all'articolo   82   del   decreto   del   Ministro   delle
        infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole  «all'allegato  VII»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'allegato VII per le imbarcazioni e  le  navi  da
diporto e VII-bis per i natanti da diporto»; 
      2)  alla  lettera  a),  le  parole   da   «sulla   base   della
dichiarazione  di  idoneita'»  fino  alla  fine  della  lettera  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dallo  STED  all'atto  dell'annotazione
dell'utilizzo in attivita' di  noleggio  prevista  dall'articolo  24,
previa  presentazione  della  DCI  aggiornata,   sulla   base   della
dichiarazione di idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON»; 
      3) alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «dall'autorita'»  sono
inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»; 
    b) al comma 3, le parole «nei  registri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'ATCN»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Lo STED rilascia un
tagliando  di  aggiornamento  con  gli  estremi  del  certificato  di
idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna  l'ATCN,
a  seguito  di  convalida  dell'UCON.  Per  i  natanti   da   diporto
l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia  del
certificato di idoneita'.»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per le imbarcazioni
e le navi da diporto, il certificato  di  idoneita'  al  noleggio  e'
rinnovato o convalidato dallo STED, previa  presentazione  della  DCI
aggiornata, sulla base della dichiarazione  di  idoneita'  rilasciata
dagli  organismi  tecnici  di  cui  all'articolo  81,  a  seguito  di
convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o
della navigazione interna del  luogo  in  cui  si  trova  il  natante
rinnova o convalida il certificato  di  idoneita'  sulla  base  della
dichiarazione  di  idoneita'.  Copia  del  certificato   e'   inviata
all'autorita'  marittima   o   della   navigazione   interna   avente
giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.»; 
    e) al comma 7, le parole «e' inviata  all'ufficio  di  iscrizione
dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di idoneita'  rinnovato
o convalidato e' inviata all'UCON per il  tramite  di  uno  STED  per
l'aggiornamento dell'ATCN» e le parole «all'ufficio» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «all'autorita'  marittima   o   della   navigazione
interna»; 
    f) al comma 8, le parole «di uno dei Paesi  dell'Unione  europea»
sono sostituite dalla seguente: «straniera». 
 
          Note all'art. 74: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  82  (Certificato  di  idoneita').  -   1.   Il
          certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato
          VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis  per
          i natanti da diporto, e' rilasciato: 
                  a) per le imbarcazioni e le navi da diporto,  dallo
          STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo  in  attivita'
          di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione
          della DCI aggiornata, sulla  base  della  dichiarazione  di
          idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON; 
                  b) per i natanti da diporto, all'atto  dell'impiego
          nell'attivita'  di  noleggio,  dall'autorita'  marittima  o
          della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in
          cui l'unita' abitualmente staziona. 
                2. Il certificato fa parte  dei  documenti  di  bordo
          dell'unita' e sostituisce il certificato  di  sicurezza  di
          cui all'articolo 26 del codice. 
                3. Ove si tratti di prima immissione in servizio,  il
          certificato   e'   rilasciato   sulla   base   della   sola
          documentazione tecnica  prevista  ai  fini  dell'iscrizione
          nell'ATCN. 
                4.  Qualora  l'unita'  adibita  al   noleggio   cessi
          dall'esercizio dell'attivita', il  certificato  di  cui  al
          comma 1 del presente  articolo  e'  valido  sino  alla  sua
          scadenza in sostituzione del certificato  di  sicurezza  di
          cui all'articolo 26 del codice. 
                5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con
          gli estremi del certificato di idoneita' da  apporre  sulla
          licenza di navigazione e  aggiorna  l'ATCN,  a  seguito  di
          convalida dell'UCON. Per i natanti da  diporto  l'autorita'
          marittima o della navigazione interna  conserva  copia  del
          certificato di idoneita'. 
                6. Per le imbarcazioni  e  le  navi  da  diporto,  il
          certificato  di  idoneita'  al  noleggio  e'  rinnovato   o
          convalidato dallo  STED,  previa  presentazione  della  DCI
          aggiornata, sulla base  della  dichiarazione  di  idoneita'
          rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo  81,
          a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da  diporto
          l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
          in  cui  si  trova  il  natante  rinnova  o  convalida   il
          certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione  di
          idoneita'. Copia del certificato e'  inviata  all'autorita'
          marittima o della navigazione interna avente  giurisdizione
          sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. 
                7. Per le unita' che si trovano in un  porto  estero,
          al rinnovo e alla convalida del  certificato  di  idoneita'
          provvede l'autorita' consolare con  le  modalita'  indicate
          nel presente  capo.  Copia  del  certificato  di  idoneita'
          rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il  tramite
          di uno STED per l'aggiornamento  dell'ATCN  ovvero,  per  i
          natanti  da  diporto,  all'autorita'  marittima   o   della
          navigazione interna avente giurisdizione sul luogo  in  cui
          l'unita' abitualmente staziona. 
                8. Le unita' da diporto battenti bandiera  straniera,
          di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  codice,  qualora
          sprovviste di specifica  certificazione  di  sicurezza  che
          garantisca un livello di protezione  equivalente  a  quello
          perseguito dalle disposizioni del presente capo in  materia
          di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli
          accertamenti  di   cui   all'articolo   80   del   presente
          regolamento.».