Art. 75
Modifiche all'articolo 84 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «Per le dotazioni di sicurezza sono
osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella
documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».
Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 84 (Mantenimento delle condizioni dopo il
rilascio del certificato di idoneita'). - 1. L'armatore o,
in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a
noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua
manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato
motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli
incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature,
dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che
presentino deterioramento o deficienze tali da
comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza
sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate
nella documentazione a corredo o stampigliate sul
prodotto.».