Art. 75 
 
Modifiche  all'articolo   84   del   decreto   del   Ministro   delle
        infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  84,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «Per  le  dotazioni  di  sicurezza  sono
osservate  le  raccomandazioni   del   fabbricante   indicate   nella
documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.». 
 
          Note all'art. 75: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  84  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  84  (Mantenimento  delle  condizioni  dopo  il
          rilascio del certificato di idoneita'). - 1. L'armatore  o,
          in mancanza, il proprietario mantiene  l'unita'  adibita  a
          noleggio in buone condizioni di uso  e  provvede  alla  sua
          manutenzione per quanto attiene  allo  scafo,  all'apparato
          motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli
          incendi, nonche' alla sostituzione  delle  apparecchiature,
          dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che
          presentino   deterioramento   o    deficienze    tali    da
          comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di  sicurezza
          sono osservate le raccomandazioni del fabbricante  indicate
          nella  documentazione  a   corredo   o   stampigliate   sul
          prodotto.».