Art. 76
Modifiche all'articolo 85 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «La
visita iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale».
Note all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 85 (Visita iniziale). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale
delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di
marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti
essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione
cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione
cui e' adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei
natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto
accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai
tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla
specifica destinazione cui e' adibita.
3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia
impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende
un'ispezione completa della struttura, dell'apparato
motore, del materiale d'armamento, delle installazioni
elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di
segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.».