Art. 76 
 
Modifiche  all'articolo   85   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  85,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole  «La
visita  iniziale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Salvo  quanto
previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale». 
 
          Note all'art. 76: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  85  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  85  (Visita  iniziale).  -  1.  Salvo   quanto
          previsto dall'articolo 82,  comma  3,  la  visita  iniziale
          delle imbarcazioni e  dei  natanti  da  diporto  muniti  di
          marcatura CE accerta che gli  stessi  abbiano  i  requisiti
          essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione
          cui l'unita' e' abilitata ed  alla  specifica  destinazione
          cui e' adibita. 
                2.  La  visita  iniziale  delle  imbarcazioni  e  dei
          natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da  diporto
          accerta  che  l'unita'   soddisfi   le   prescrizioni   del
          regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione  ai
          tipi di navigazione  cui  l'unita'  e'  abilitata  ed  alla
          specifica destinazione cui e' adibita. 
                3. La visita e' effettuata  prima  che  l'unita'  sia
          impiegata   nell'attivita'   di   noleggio   e    comprende
          un'ispezione  completa   della   struttura,   dell'apparato
          motore,  del  materiale  d'armamento,  delle  installazioni
          elettriche, dei dispositivi  antincendio  e  dei  mezzi  di
          segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.».