Art. 77
Modifiche all'articolo 87 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le imbarcazioni
e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi
avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di
cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o
di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita dal
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle
caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di
idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il
proprietario, sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua
convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non
marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma
3-bis.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi
da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita' nel caso
in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati
notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai
quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il
proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida
del certificato.»;
c) al comma 2, le parole «L'autorita' comunica» sono sostituite
dalle seguenti: «L'autorita' marittima o della navigazione interna
comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita',».
Note all'art. 77:
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 87 (Visite occasionali). - 1. Per le
imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE,
in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei
requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o
di modifica rilevante del motore, o di trasformazione
rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle
caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato
di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in
mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita
occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni
e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le
procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di
idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia
subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli
mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai
quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in
mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita
occasionale per la convalida del certificato.
2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e'
inoltre disposta dall'autorita' marittima o della
navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per
cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai
quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'.
L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica
all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita', i
motivi per cui viene disposta la visita occasionale,
annotandone l'obbligo sul certificato.».