Art. 77 
 
Modifiche  all'articolo   87   del   decreto   del   Ministro   delle
        infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le imbarcazioni
e i natanti da diporto muniti di  marcatura  CE,  in  caso  di  gravi
avarie, o di perdita anche di uno solo dei  requisiti  essenziali  di
cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o
di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita  dal
decreto legislativo 11 gennaio  2016,  n.  5,  o  di  mutamenti  alle
caratteristiche  di  costruzione  essenziali,   il   certificato   di
idoneita'  perde  di  validita'  e  l'armatore  o,  in  mancanza,  il
proprietario, sottopone l'unita' a  visita  occasionale  per  la  sua
convalida. Nel caso di imbarcazioni  e  di  natanti  da  diporto  non
marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo  51,  comma
3-bis.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le  navi
da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita'  nel  caso
in cui la nave abbia subito gravi  avarie  o  siano  stati  apportati
notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in  base  ai
quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza,  il
proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la  convalida
del certificato.»; 
    c) al comma 2, le parole «L'autorita' comunica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'autorita' marittima o  della  navigazione  interna
comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita',». 
 
          Note all'art. 77: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  87  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  87  (Visite  occasionali).   -   1.   Per   le
          imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE,
          in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei
          requisiti essenziali di cui all'allegato II del  codice,  o
          di modifica  rilevante  del  motore,  o  di  trasformazione
          rilevante dell'unita' da diporto come definita dal  decreto
          legislativo 11 gennaio 2016, n.  5,  o  di  mutamenti  alle
          caratteristiche di costruzione essenziali,  il  certificato
          di  idoneita'  perde  di  validita'  e  l'armatore  o,   in
          mancanza, il  proprietario,  sottopone  l'unita'  a  visita
          occasionale per la sua convalida. Nel caso di  imbarcazioni
          e di natanti da diporto non marcati  CE,  si  applicano  le
          procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis. 
                1-bis. Per le navi  da  diporto,  il  certificato  di
          idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave  abbia
          subito  gravi  avarie  o  siano  stati  apportati  notevoli
          mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base  ai
          quali e' stato rilasciato. In tal  caso  l'armatore  o,  in
          mancanza,  il  proprietario  sottopone  la  nave  a  visita
          occasionale per la convalida del certificato. 
                2. La visita occasionale di un'unita' da  diporto  e'
          inoltre   disposta   dall'autorita'   marittima   o   della
          navigazione interna allorche' sussistano altri  motivi  per
          cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in  base  ai
          quali e' stato  rilasciato  il  certificato  di  idoneita'.
          L'autorita' marittima o della navigazione interna  comunica
          all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita', i
          motivi  per  cui  viene  disposta  la  visita  occasionale,
          annotandone l'obbligo sul certificato.».