Art. 81
Modifiche all'articolo 90 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «indicati nell'allegato V,» sono
inserite le seguenti: «issano in un punto ben visibile una bandiera
rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non
inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45
centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente
spiegata e»;
b) alla lettera c), le parole «un'unita» sono sostituite dalle
seguenti: «un'unita'» e le parole «EN 14467» sono sostituite dalle
seguenti: «UNI EN ISO 24803:2018».
Note all'art. 81:
- Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di
sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate come unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e
collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati
nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad
una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni
non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di
lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo
le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni
cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e
dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna,
di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di
riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione
di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di
erogazione di gas respirabile in grado di garantire
l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unita' per la somministrazione di ossigeno
con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO
24803:2018;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla
tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita'
25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche
(VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata
al primo soccorso subacqueo.».