Art. 81 
 
Modifiche  all'articolo   90   del   decreto   del   Ministro   delle
        infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  90,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole «indicati  nell'allegato  V,»  sono
inserite le seguenti: «issano in un punto ben visibile  una  bandiera
rossa con striscia diagonale bianca, visibile  ad  una  distanza  non
inferiore  a  trecento  metri,  di  dimensioni  non  inferiori  a  45
centimetri di altezza e 70 centimetri di  lunghezza,  permanentemente
spiegata e»; 
    b) alla lettera c), le parole «un'unita»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un'unita'» e le parole «EN 14467»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «UNI EN ISO 24803:2018». 
 
          Note all'art. 81: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  90  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  90  (Mezzi  di  salvataggio  e  dotazioni   di
          sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate come unita'
          appoggio per le immersioni subacquee  a  scopo  sportivo  o
          ricreativo, oltre ai mezzi  di  salvataggio  individuali  e
          collettivi  e  alle   dotazioni   di   sicurezza   indicati
          nell'allegato V,  issano  in  un  punto  ben  visibile  una
          bandiera rossa con striscia diagonale bianca,  visibile  ad
          una distanza non inferiore a trecento metri, di  dimensioni
          non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di
          lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a  bordo
          le seguenti dotazioni supplementari: 
                  a) una bombola di riserva da almeno 10  litri  ogni
          cinque subacquei imbarcati, contenente  gas  respirabile  e
          dotata di due erogatori e, in caso di immersione  notturna,
          di una luce subacquea stroboscopica; 
                  b) in caso di immersioni  che  prevedono  soste  di
          decompressione obbligate, in sostituzione della bombola  di
          riserva di cui alla lettera a), e' richiesta  una  stazione
          di decompressione. La stazione e' dotata di un  sistema  di
          erogazione  di  gas  respirabile  in  grado  di   garantire
          l'esecuzione delle ultime due tappe  di  decompressione  ad
          ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; 
                  c) un'unita' per la  somministrazione  di  ossigeno
          con  caratteristiche  conformi  alla  norma  UNI   EN   ISO
          24803:2018; 
                  d) una cassetta di pronto  soccorso  conforme  alla
          tabella A allegata al decreto del Ministero  della  sanita'
          25 maggio 1988, n. 279, e una  maschera  di  insufflazione,
          indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; 
                  e) un apparato ricetrasmittente  ad  onde  metriche
          (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
          effettivamente svolta. 
                2.  Le  immersioni  subacquee  a  scopo  sportivo   o
          ricreativo richiedono la presenza di una persona  abilitata
          al primo soccorso subacqueo.».