Art. 82 
 
Modifiche  all'articolo   91   del   decreto   del   Ministro   delle
        infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  subacqueo  in
immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una
bandiera  rossa  con  striscia  diagonale  bianca,  visibile  ad  una
distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non  inferiori
a  45  centimetri  di  altezza  e  70  centimetri  di  lunghezza.  Se
l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo
ha l'obbligo  di  essere  assistito  da  un'unita'  di  appoggio  con
presenza a bordo di una persona pronta  ad  intervenire  in  caso  di
emergenza.»; 
    b) al comma 2, le parole «il  segnale  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e' costituito» sono sostituite dalle seguenti:  «le
segnalazioni di cui all'articolo  90,  comma  1  e  al  comma  1  del
presente articolo sono costituite»; 
    c) al comma 3, dopo le parole «superficie gonfiabile» e' inserita
la seguente: «autoraddrizzante»; 
    d) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Fermo  restando
quanto previsto dal comma 1,  il  subacqueo  deve  operare  entro  il
raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni  di  cui
ai commi 1 e 2»; 
    e) al comma 5, le parole  «dai  segnali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle segnalazioni». 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  91  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  91  (Segnalazione).  -  1.  Il  subacqueo   in
          immersione ha l'obbligo di segnalarsi con  un  galleggiante
          recante una bandiera rossa con striscia  diagonale  bianca,
          visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di
          dimensioni non inferiori a 45 centimetri di  altezza  e  70
          centimetri di lunghezza. Se l'immersione  avviene  oltre  i
          trecento metri dalla costa, il subacqueo  ha  l'obbligo  di
          essere assistito da un'unita' di appoggio  con  presenza  a
          bordo di una persona  pronta  ad  intervenire  in  caso  di
          emergenza. 
                2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di
          cui all'articolo 90, comma 1 e  al  comma  1  del  presente
          articolo sono costituite da una  luce  lampeggiante  gialla
          visibile,  a  giro  di  orizzonte,  ad  una  distanza   non
          inferiore a trecento metri. 
                3. In  caso  di  piu'  subacquei  in  immersione,  e'
          sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un
          pedagno    o    pallone    di     superficie     gonfiabile
          autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola
          di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in
          superficie, in caso di separazione dal gruppo. 
                4. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  il
          subacqueo deve operare entro il raggio di  cinquanta  metri
          dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2. 
                5. Le unita' da diporto, da traffico o  da  pesca  in
          transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai
          cento  metri  dalle  segnalazioni  di  posizionamento   del
          subacqueo.».