Art. 82
Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il subacqueo in
immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una
distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori
a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se
l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo
ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con
presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di
emergenza.»;
b) al comma 2, le parole «il segnale di cui al comma 1 del
presente articolo e' costituito» sono sostituite dalle seguenti: «le
segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del
presente articolo sono costituite»;
c) al comma 3, dopo le parole «superficie gonfiabile» e' inserita
la seguente: «autoraddrizzante»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il
raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui
ai commi 1 e 2»;
e) al comma 5, le parole «dai segnali» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle segnalazioni».
Note all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 91 (Segnalazione). - 1. Il subacqueo in
immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante
recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di
dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70
centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i
trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di
essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a
bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di
emergenza.
2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di
cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente
articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non
inferiore a trecento metri.
3. In caso di piu' subacquei in immersione, e'
sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un
pedagno o pallone di superficie gonfiabile
autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola
di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in
superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il
subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri
dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in
transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai
cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del
subacqueo.».