Art. 85 
 
Compartimenti  motori  e  motori  alimentati  con  fonti  energetiche
                             alternative 
 
  1. L'articolo 92 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 92 (Compartimenti motori  e  motori  alimentati  con  fonti
energetiche alternative). - 1. Per il rilascio  della  certificazione
di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto  di  nuova
costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori
elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico  dell'organismo
tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11  gennaio
2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE. 
    2. Per  il  rilascio  della  certificazione  di  conformita'  dei
sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei  natanti  e  delle
imbarcazioni da diporto gia'  immessi  sul  mercato,  alimentati  con
combustibili  alternativi  oppure  con  motori  elettrici  anche  con
sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione,
si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis  del  decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 
    3. Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi
da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con  motori
elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico  dell'organismo
tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno  2011,
n. 104.». 
 
          Note all'art. 85: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del  decreto
          legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  (Attuazione   della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE): 
                «Art.   19-bis   (Compartimenti   motori   e   motori
          alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa
          tecnica regolante i sistemi  di  alimentazione  e  relativi
          motori  di  propulsione  alimentati  con  gas  di  petrolio
          liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su
          unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi  sul
          mercato, e' conforme  alla  regola  tecnica  elaborata  nel
          rispetto della normativa europea o, in mancanza di  questa,
          della normativa internazionale di riferimento,  individuata
          secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4. 
                2.  Il  fabbricante  o  l'importatore  di  cui   agli
          articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della
          conformita' del sistema di  alimentazione  alternativo.  Le
          imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di
          alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o
          che provvedono alla loro  installazione  sono  responsabili
          della loro sistemazione a bordo. 
                3. I certificati e le dichiarazioni previste  per  le
          operazioni  periodiche   di   ispezione,   sostituzione   e
          controllo previsti dalla regola tecnica di cui al  comma  1
          sono documenti di bordo. 
                4. Con uno o piu' decreti da  adottare  in  relazione
          alle  specificita'  dei  diversi  sistemi  alternativi   di
          propulsione di cui al comma 1, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          disciplina: 
                  a)  l'individuazione  dei  criteri   della   regola
          tecnica   elaborata   nel    rispetto    della    normativa
          internazionale; 
                  b) le  procedure  connesse  all'applicazione  delle
          regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; 
                  c)  i  requisiti  che  deve   possedere   l'impresa
          installatrice di cui al comma 2; 
                  d) l'adozione da parte  dell'impresa  installatrice
          di  un  sistema  di  qualita'  approvato  da  un  organismo
          notificato e autorizzato ai fini  della  valutazione  della
          conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; 
                  e) le modalita' con cui l'organismo  notificato  di
          cui alla lettera d) effettua i  controlli  sul  sistema  di
          gestione della qualita' dell'impresa installatrice; 
                  f) procedure  per  l'immissione  in  commercio  dei
          motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive  delle
          norme di sicurezza in materia; 
                  g) procedure per la conversione alle  alimentazioni
          con gas di petrolio liquefatto,  gas  naturale  liquefatto,
          metano ed elettrici o a doppia alimentazione  delle  unita'
          da diporto  e  dei  relativi  motori  di  propulsione  gia'
          immessi sul mercato; 
                  h)  le  operazioni  di  controllo  periodico  sugli
          impianti di cui al comma 1, nonche'  l'istituzione  di  una
          apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto  a
          tali controlli; 
                  i)   le   procedure   per   l'istituzione    presso
          l'amministrazione competente di  un  elenco  delle  imprese
          installatrici; 
                  l)  l'obbligo  per  le  imprese  installatrici   di
          informare l'amministrazione  competente  del  possesso  dei
          requisiti di cui alla lettera c).». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.