Art. 85
Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche
alternative
1. L'articolo 92 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti
energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione
di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova
costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori
elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo
tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE.
2. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei
sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto gia' immessi sul mercato, alimentati con
combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con
sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione,
si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3. Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi
da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori
elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo
tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.».
Note all'art. 85:
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 19-bis (Compartimenti motori e motori
alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa
tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi
motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su
unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul
mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel
rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa,
della normativa internazionale di riferimento, individuata
secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli
articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della
conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le
imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di
alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o
che provvedono alla loro installazione sono responsabili
della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le
operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e
controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1
sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione
alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di
propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola
tecnica elaborata nel rispetto della normativa
internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle
regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa
installatrice di cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice
di un sistema di qualita' approvato da un organismo
notificato e autorizzato ai fini della valutazione della
conformita' dei sistemi di qualita' aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di
cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di
gestione della qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei
motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle
norme di sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni
con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto,
metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita'
da diporto e dei relativi motori di propulsione gia'
immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli
impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una
apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a
tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso
l'amministrazione competente di un elenco delle imprese
installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di
informare l'amministrazione competente del possesso dei
requisiti di cui alla lettera c).».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.