Art. 87 
 
Modifiche  all'allegato   II   del   decreto   del   Ministro   delle
        infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29  luglio  2008,  n.  146,  le  lettere  A  e  B  sono
sostituite dalle lettere A e B di cui all'allegato  II  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 87: 
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  II  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Allegato II. Procedure di rilascio e convalida delle
          patenti nautiche 
                A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 
                  1. I candidati  agli  esami  per  il  conseguimento
          delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D,  tipo  D2,
          presentano   la   domanda   di   ammissione   agli    esami
          all'autorita' marittima o agli uffici della  motorizzazione
          civile del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          competenti per territorio ai sensi del comma 2, in  duplice
          copia, di cui  una  in  bollo,  corredata  dal  certificato
          medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due  foto
          formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei  diritti
          previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice
          e dei diritti di ammissione agli esami di cui  all'articolo
          64 del codice. Per i soggetti di cui  all'articolo  30  del
          regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della
          patente nautica posseduta. 
                  2. I candidati che presentano la domanda di cui  al
          comma 1 presso  un  ufficio  avente  giurisdizione  su  una
          provincia  diversa  da  quella  di  residenza  allegano  la
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  di  cui
          all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta
          provincia per motivi di studio o di lavoro. 
                  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
          ai cittadini stranieri e ai  cittadini  italiani  residenti
          all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani  residenti
          all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di
          residenza. 
                
                B. CALENDARIO DEGLI ESAMI 
                  1.  I  candidati  in  possesso  dell'autorizzazione
          provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso
          di  validita'  dichiarano  la  propria   disponibilita'   a
          sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato  la
          domanda   di   ammissione,   consegnando    contestualmente
          l'attestazione comprovante il pagamento  dello  stampato  a
          rigoroso rendiconto, una marca  da  bollo  e,  in  caso  di
          candidati  privatisti,  l'attestato  di  svolgimento  delle
          esercitazioni  pratiche  di   cui   al   decreto   previsto
          dall'articolo 29, comma 11 o di  cui  al  decreto  previsto
          dall'articolo 29-bis, comma 6,  lettera  d),  nel  caso  di
          patenti nautiche di categoria D, tipo D1. 
                  2.  Gli  uffici  competenti,   sulla   base   delle
          dichiarazioni di  disponibilita'  ricevute,  dispongono  un
          calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno
          o piu' esaminatori o commissioni per lo  svolgimento  delle
          prove teoriche e pratiche, da tenersi entro  quarantacinque
          giorni dalla data della  dichiarazione  di  disponibilita'.
          Alla  dichiarazione  di  disponibilita',  che  puo'  essere
          presentata contestualmente alla domanda di  ammissione,  fa
          seguito  la  convocazione  del  candidato   per   sostenere
          l'esame. 
                  3.  La  domanda  di  ammissione   agli   esami   e'
          archiviata nei seguenti casi: 
                    a)  quando   il   candidato   non   presenta   la
          dichiarazione di disponibilita' a  svolgere  l'esame  entro
          sei mesi dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di
          ammissione; 
                    b) quando il candidato,  regolarmente  convocato,
          non si presenti all'esame per due volte,  indipendentemente
          dai motivi addotti; 
                    c) quando il candidato non abbia superato per due
          volte la prova teorica o per due volte la prova pratica; 
                    d)  quando  l'ufficio  competente   abbia   avuto
          comunicazione o notizia  della  perdita  dei  requisiti  di
          idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato. 
                  4. Il  candidato  che,  avendo  superato  la  prova
          teorica, non ha sostenuto o non ha superato per  due  volte
          la prova pratica, qualora presenti  una  nuova  domanda  di
          ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse  e  dei
          diritti previsti, entro  trenta  giorni  dall'archiviazione
          della precedente, puo' sostenere nuovamente per  due  volte
          la sola prova pratica. 
                  5.  I  candidati  al  conseguimento  delle  patenti
          nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche'  i  candidati
          con  disturbi  specifici  dell'apprendimento  (DSA)   hanno
          facolta' di richiedere,  contestualmente  alla  domanda  di
          ammissione agli esami, misure personalizzate,  compensative
          e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame. 
                  6. Le misure compensative comprendono: 
                    a) la concessione  di  tempi  aggiuntivi  per  lo
          svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del
          30% rispetto a quelli  stabiliti  per  la  generalita'  dei
          candidati; 
                    b)  l'uso  di  ausili,  adattamenti  e  strumenti
          compensativi necessari in relazione  alla  tipologia  della
          prova di esame  e  allo  specifico  deficit  attestato  dal
          certificato medico  di  idoneita'  al  conseguimento  della
          patente nautica; 
                    c)  il  supporto  di   assistenti   o   mediatori
          linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame
          e allo specifico deficit attestato dal  certificato  medico
          di idoneita' al conseguimento della patente nautica. 
                  7. Compatibilmente con la tipologia e la  finalita'
          della prova di esame, possono essere adottate, quali misure
          dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di
          svolgimento delle  prove  teoriche  oppure  lo  svolgimento
          delle prove  teoriche  in  modalita'  alternative,  tenendo
          conto anche del profilo individuale di abilita'.  Nel  caso
          della scelta della  forma  orale,  le  domande  rivolte  al
          candidato consistono in quelle della scheda d'esame a  quiz
          a lui abbinata, che e'  allegata  al  verbale  d'esame  con
          l'indicazione delle risposte espresse dal candidato. 
                  8. Per i candidati di cui al comma 6, in  relazione
          alla tipologia e alla finalita' della prova di esame,  sono
          comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto
          alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico
          di idoneita' al conseguimento della  patente  nautica,  non
          arrecano  affaticamento  e  disagio   in   operazioni   che
          direttamente coinvolgono l'handicap o lo  specifico  DSA  e
          consentono al candidato di dimostrare la  padronanza  delle
          competenze teoriche e pratiche richieste dai  programmi  di
          esame. 
                  9.   L'ammissione   del   candidato   alle   misure
          personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego
          e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha  ricevuto
          la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione
          della domanda di ammissione agli esami. Avverso il  diniego
          o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso
          ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti  entro  trenta  giorni,   oppure   al   Tribunale
          amministrativo regionale competente  per  territorio  entro
          sessanta giorni, decorrenti dalla data di  ricezione  della
          comunicazione dell'ufficio. La  presentazione  del  ricorso
          sospende  i  termini  del  procedimento  amministrativo  di
          rilascio della patente nautica. 
                C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE 
                  1. La patente nautica, sottoscritta dal  presidente
          della commissione o dall'esaminatore nonche' dal candidato,
          e' rilasciata al termine della prova pratica. 
                  2.   Per   i   soggetti   gia'   in   possesso   di
          un'abilitazione,  il  rilascio  della  nuova   patente   e'
          subordinato al ritiro della precedente che e' annullata  ed
          acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della
          patente  e'  data  comunicazione   all'autorita'   che   ha
          provveduto al rilascio. 
                  3. I soggetti di cui all'articolo 32  del  presente
          regolamento, oltre all'abilitazione  posseduta,  presentano
          apposita domanda corredata dal certificato  medico  di  cui
          all'articolo 36 del  presente  regolamento,  una  marca  da
          bollo,  due   foto   formato   tessera   e   l'attestazione
          comprovante  il  pagamento  dello   stampato   a   rigoroso
          rendiconto. 
                D. CONVALIDA DELLE PATENTI 
                  1. Per  la  convalida  della  patente  il  titolare
          presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio,
          corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del
          presente regolamento. L'interessato dichiara,  inoltre,  di
          possedere i requisiti morali di  cui  all'articolo  37  del
          presente regolamento, nonche' l'eventuale possesso di altra
          patente nautica. 
                  2.    Copia    della    domanda    e'    restituita
          all'interessato e sostituisce,  per  la  durata  di  trenta
          giorni, la patente nautica in corso di convalida. 
                  3. Il competente ufficio  provvede  alla  convalida
          della patente ovvero invia all'interessato, nel termine  di
          trenta giorni dalla data di  ricezione  della  domanda,  un
          talloncino adesivo da  apporre  sul  medesimo  documento  e
          recante la seguente dicitura: 
                    "Patente nautica n..........validita'  confermata
          fino  al......................"  seguita  dalla  firma  del
          funzionario incaricato. Gli estremi  della  convalida  sono
          annotati nel registro delle patenti. 
                  4.  Le  prescrizioni  risultanti  dal   certificato
          medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero  sul
          talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante  la
          seguente 
                    dicitura:    "Patente    nautica    n............
          validita'   confermata   fino   al    .....................
          prescrizioni mediche ......................" seguita  dalla
          firma  del  funzionario  incaricato.  Gli   estremi   della
          convalida con le prescrizioni sono  annotati  nel  registro
          delle patenti. 
                E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI 
                  1.  Per  ottenere  il   duplicato   delle   patenti
          deteriorate   o   illeggibili,    l'interessato    presenta
          all'ufficio  che  ha  provveduto  al  rilascio,  oltre   ai
          documenti previsti  per  la  convalida,  due  foto  formato
          tessera, una marca da bollo e le  attestazioni  comprovanti
          il pagamento dei diritti previsti dalla tabella  A  di  cui
          all'allegato XVI del codice e  dello  stampato  a  rigoroso
          rendiconto. La patente sostituita e' ritirata ed annullata. 
                  2.    Copia    della    domanda    e'    restituita
          all'interessato e sostituisce,  per  la  durata  di  trenta
          giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. 
                  3. Nel documento rilasciato ai sensi del  comma  1,
          l'ufficio  effettua  la  seguente  annotazione:  "Duplicato
          della       patente        n...........rilasciata        in
          data........................",  seguita  dalla  firma   del
          funzionario incaricato. 
                F. CAMBIO DI RESIDENZA 
                  1. il titolare della patente  nautica  comunica  il
          cambio  di  residenza  all'ufficio  che  ha  provveduto  al
          rilascio,    mediante    dichiarazione    sostitutiva    di
          certificazione ai sensi dell'articolo 46  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                  2. L'ufficio, previa annotazione  della  variazione
          nel registro delle patenti, aggiorna a vista  il  documento
          ovvero  invia  all'interessato  un  talloncino  adesivo  da
          applicare  sul  medesimo  documento,  recante  la  seguente
          dicitura:    "Patente    nautica    n......................
          residente a  ..........................................  in
          via   ...................",   seguita   dalla   firma   del
          funzionario incaricato. 
                G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA 
                  1.  In   caso   di   smarrimento,   sottrazione   o
          distruzione  della  patente  nautica,  il  titolare  ne  fa
          denuncia alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  che  ne
          rilasciano attestazione. 
                  2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della
          patente presenta all'ufficio  che  l'ha  rilasciata,  oltre
          alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al  comma
          1, le attestazioni comprovanti  il  pagamento  dei  diritti
          previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice
          e dello stampato a rigoroso rendiconto,  nonche'  due  foto
          formato tessera. Il  documento,  a  norma  dell'articolo  7
          della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' esente dal bollo. 
                  3.    Copia    della    domanda    e'    restituita
          all'interessato e sostituisce,  per  la  durata  di  trenta
          giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. 
                  4. Nel duplicato di patente  l'ufficio  provvede  a
          riportare la seguente annotazione: 
                    "Duplicato della patente n...........  rilasciata
          in  data   ..............",   seguita   dalla   firma   del
          funzionario incaricato. 
                  5.  Il  duplicato  della  patente  nautica  ha   la
          validita' del documento sostituito.».