Art. 87
Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le lettere A e B sono
sostituite dalle lettere A e B di cui all'allegato II del presente
decreto.
Note all'art. 87:
- Si riporta il testo dell'allegato II del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Allegato II. Procedure di rilascio e convalida delle
patenti nautiche
A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
1. I candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2,
presentano la domanda di ammissione agli esami
all'autorita' marittima o agli uffici della motorizzazione
civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice
copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato
medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto
formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti
previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice
e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo
64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del
regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della
patente nautica posseduta.
2. I candidati che presentano la domanda di cui al
comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una
provincia diversa da quella di residenza allegano la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta
provincia per motivi di studio o di lavoro.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti
all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di
residenza.
B. CALENDARIO DEGLI ESAMI
1. I candidati in possesso dell'autorizzazione
provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso
di validita' dichiarano la propria disponibilita' a
sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la
domanda di ammissione, consegnando contestualmente
l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a
rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di
candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle
esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto
dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto
dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di
patenti nautiche di categoria D, tipo D1.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle
dichiarazioni di disponibilita' ricevute, dispongono un
calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno
o piu' esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle
prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque
giorni dalla data della dichiarazione di disponibilita'.
Alla dichiarazione di disponibilita', che puo' essere
presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa
seguito la convocazione del candidato per sostenere
l'esame.
3. La domanda di ammissione agli esami e'
archiviata nei seguenti casi:
a) quando il candidato non presenta la
dichiarazione di disponibilita' a svolgere l'esame entro
sei mesi dalla data di presentazione della domanda di
ammissione;
b) quando il candidato, regolarmente convocato,
non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente
dai motivi addotti;
c) quando il candidato non abbia superato per due
volte la prova teorica o per due volte la prova pratica;
d) quando l'ufficio competente abbia avuto
comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di
idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato.
4. Il candidato che, avendo superato la prova
teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte
la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di
ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei
diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione
della precedente, puo' sostenere nuovamente per due volte
la sola prova pratica.
5. I candidati al conseguimento delle patenti
nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche' i candidati
con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno
facolta' di richiedere, contestualmente alla domanda di
ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative
e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame.
6. Le misure compensative comprendono:
a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del
30% rispetto a quelli stabiliti per la generalita' dei
candidati;
b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti
compensativi necessari in relazione alla tipologia della
prova di esame e allo specifico deficit attestato dal
certificato medico di idoneita' al conseguimento della
patente nautica;
c) il supporto di assistenti o mediatori
linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame
e allo specifico deficit attestato dal certificato medico
di idoneita' al conseguimento della patente nautica.
7. Compatibilmente con la tipologia e la finalita'
della prova di esame, possono essere adottate, quali misure
dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di
svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento
delle prove teoriche in modalita' alternative, tenendo
conto anche del profilo individuale di abilita'. Nel caso
della scelta della forma orale, le domande rivolte al
candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz
a lui abbinata, che e' allegata al verbale d'esame con
l'indicazione delle risposte espresse dal candidato.
8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione
alla tipologia e alla finalita' della prova di esame, sono
comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto
alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico
di idoneita' al conseguimento della patente nautica, non
arrecano affaticamento e disagio in operazioni che
direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e
consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle
competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di
esame.
9. L'ammissione del candidato alle misure
personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego
e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto
la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione
della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego
o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso
ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale
amministrativo regionale competente per territorio entro
sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso
sospende i termini del procedimento amministrativo di
rilascio della patente nautica.
C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE
1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente
della commissione o dall'esaminatore nonche' dal candidato,
e' rilasciata al termine della prova pratica.
2. Per i soggetti gia' in possesso di
un'abilitazione, il rilascio della nuova patente e'
subordinato al ritiro della precedente che e' annullata ed
acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della
patente e' data comunicazione all'autorita' che ha
provveduto al rilascio.
3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente
regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano
apposita domanda corredata dal certificato medico di cui
all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da
bollo, due foto formato tessera e l'attestazione
comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso
rendiconto.
D. CONVALIDA DELLE PATENTI
1. Per la convalida della patente il titolare
presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio,
corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del
presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di
possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del
presente regolamento, nonche' l'eventuale possesso di altra
patente nautica.
2. Copia della domanda e' restituita
all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta
giorni, la patente nautica in corso di convalida.
3. Il competente ufficio provvede alla convalida
della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un
talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e
recante la seguente dicitura:
"Patente nautica n..........validita' confermata
fino al......................" seguita dalla firma del
funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono
annotati nel registro delle patenti.
4. Le prescrizioni risultanti dal certificato
medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul
talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la
seguente
dicitura: "Patente nautica n............
validita' confermata fino al .....................
prescrizioni mediche ......................" seguita dalla
firma del funzionario incaricato. Gli estremi della
convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro
delle patenti.
E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI
1. Per ottenere il duplicato delle patenti
deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta
all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai
documenti previsti per la convalida, due foto formato
tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti
il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui
all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso
rendiconto. La patente sostituita e' ritirata ed annullata.
2. Copia della domanda e' restituita
all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta
giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1,
l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato
della patente n...........rilasciata in
data........................", seguita dalla firma del
funzionario incaricato.
F. CAMBIO DI RESIDENZA
1. il titolare della patente nautica comunica il
cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al
rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'ufficio, previa annotazione della variazione
nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento
ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da
applicare sul medesimo documento, recante la seguente
dicitura: "Patente nautica n......................
residente a .......................................... in
via ...................", seguita dalla firma del
funzionario incaricato.
G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA
1. In caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione della patente nautica, il titolare ne fa
denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza, che ne
rilasciano attestazione.
2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della
patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre
alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma
1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti
previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice
e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonche' due foto
formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7
della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' esente dal bollo.
3. Copia della domanda e' restituita
all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta
giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a
riportare la seguente annotazione:
"Duplicato della patente n........... rilasciata
in data ..............", seguita dalla firma del
funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la
validita' del documento sostituito.».