Art. 9 
 
Modifiche  all'articolo   10   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  10,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole
«imbarcazioni da diporto» sono inserite le seguenti: «e per  le  navi
da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d)  ed  e),
del codice». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 10 (Forma del titolo per la pubblicita'). -  1.
          La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno
          dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e,
          in caso di acquisto a causa di morte,  in  forza  dell'atto
          indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure  della
          dichiarazione di successione. 
                2. Per le imbarcazioni da diporto e per  le  navi  da
          diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  d)
          ed  e),  del  codice,  il  titolo  per  la  trascrizione  e
          l'annotazione puo' essere costituito da  una  dichiarazione
          dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure  dalla
          fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante
          autenticata.».