Art. 9
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole
«imbarcazioni da diporto» sono inserite le seguenti: «e per le navi
da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e),
del codice».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 10 (Forma del titolo per la pubblicita'). - 1.
La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno
dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e,
in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto
indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della
dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da
diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d)
ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e
l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione
dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla
fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante
autenticata.».