Art. 2 
 
Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  380,  comma  2,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono
inserite le seguenti: 
      «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente  una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad  essa  funzionali  previsto  dall'articolo  583-quater,
secondo comma, del codice penale; 
      a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635,
terzo comma, del codice penale;»; 
    b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali e' previsto
l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle
strutture    sanitarie    o    socio-sanitarie     residenziali     o
semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone  esercenti
una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a  causa
delle funzioni o del servizio nonche' di  chiunque  svolga  attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali  allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa  di  tali
attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate
al servizio sanitario o  socio-sanitario,  quando  non  e'  possibile
procedere immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni  inerenti  alla
regolare erogazione del servizio, si considera comunque in  stato  di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale,  sulla  base  di
documentazione   video-fotografica   o   di   altra    documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica,  dalla  quale  emerga  inequivocabilmente  il  fatto,  ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il  tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto.».