Art. 2
Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono
inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater,
secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635,
terzo comma, del codice penale;»;
b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali e' previsto
l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle
strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti
una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa
delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali
attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate
al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla
regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di
documentazione video-fotografica o di altra documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto.».