Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni e le  autorita'  interessate  provvedono
alle  attivita'  ivi  previste  nell'ambito  delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.