Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono
alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.