Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli
articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1,
valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti
spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a
euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.