Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli
articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui  all'articolo  1,
valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti
spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari  a
euro  17.200  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.