La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Disposizioni in materia di 
           valutazione delle studentesse e degli studenti 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole: «nel  primo  ciclo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella scuola  secondaria  di  primo  grado»  e  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «A  decorrere  dall'anno
scolastico  2024/2025,  la  valutazione  periodica  e  finale   degli
apprendimenti, ivi  compreso  l'insegnamento  di  educazione  civica,
delle alunne e degli alunni delle classi  della  scuola  primaria  e'
espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli
di apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di cui  al
primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione e del merito»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  La   valutazione   del   comportamento   dell'alunna   e
dell'alunno della scuola  primaria  e'  espressa  collegialmente  dai
docenti  con  un  giudizio  sintetico  riportato  nel  documento   di
valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi  3  e  4.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la
valutazione del comportamento e' espressa in decimi,  fermo  restando
quanto previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Se la valutazione del comportamento e' inferiore a  sei
decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe
successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»; 
    c) all'articolo 13, comma 2, lettera d): 
      1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso  di
valutazione del comportamento pari a  sei  decimi,  il  consiglio  di
classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva
e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del
secondo ciclo»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di
valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di
classe delibera la non ammissione all'esame di Stato  conclusivo  del
percorso di studi»; 
    d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il punteggio piu'  alto  nell'ambito  della  fascia  di
attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della  media
dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere  attribuito  se
il voto di  comportamento  assegnato  e'  pari  o  superiore  a  nove
decimi». 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  il
comma 2-bis e' abrogato. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo
la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale». 
  4. Al fine di ripristinare la cultura del  rispetto,  di  affermare
l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche  secondarie
di primo e secondo  grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilita'
e  di  restituire  piena  serenita'  al  contesto  lavorativo   degli
insegnanti e del personale scolastico, nonche' al percorso  formativo
delle studentesse e  degli  studenti,  con  uno  o  piu'  regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  si  provvede  alla  revisione  della
disciplina  in  materia  di  valutazione  del   comportamento   delle
studentesse e degli studenti. 
  5. I regolamenti di cui al  comma  4  sono  adottati  nel  rispetto
dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24  giugno  1998,  n.  249,  al  fine  di
riformare l'istituto dell'allontanamento della  studentessa  e  dello
studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni,
in modo che: 
      1) l'allontanamento dalla scuola, fino  a  un  massimo  di  due
giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente
in attivita' di approfondimento sulle conseguenze  dei  comportamenti
che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 
      2) l'allontanamento dalla scuola  di  durata  superiore  a  due
giorni comporti lo svolgimento, da parte della  studentessa  e  dello
studente, di attivita'  di  cittadinanza  solidale  presso  strutture
convenzionate  con   le   istituzioni   scolastiche   e   individuate
nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica
del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito.  Tali  attivita',  se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo  il
rientro  in  classe  della  studentessa  e  dello  studente,  secondo
principi di temporaneita', gradualita' e proporzionalita'; 
    b) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da: 
      1) prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di  comportamento
inferiore a sei decimi e la conseguente non  ammissione  alla  classe
successiva  e  all'esame  di  Stato  avvengano  anche  a  fronte   di
comportamenti  che  configurano   mancanze   disciplinari   gravi   e
reiterate,  anche  con  riferimento  alle  violazioni  previste   dal
regolamento di istituto; 
      2) prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di  comportamento
inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica  comporti  il
coinvolgimento della  studentessa  e  dello  studente  oggetto  della
valutazione  in  attivita'   di   approfondimento   in   materia   di
cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla  comprensione  delle
ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che  hanno  determinato
tale voto; 
      3) conferire maggiore  peso  al  voto  di  comportamento  della
studentessa e dello studente nella valutazione complessiva,  riferito
all'intero anno scolastico, in particolar modo in  presenza  di  atti
violenti o di aggressione  nei  confronti  del  personale  scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti; 
      4) prevedere che, per  le  studentesse  e  gli  studenti  delle
scuole  secondarie  di  secondo  grado  che  abbiano  riportato   una
valutazione pari a sei decimi  nel  comportamento,  il  consiglio  di
classe, in sede di valutazione finale,  sospenda  il  giudizio  senza
riportare  immediatamente  un  giudizio  di  ammissione  alla  classe
successiva e assegni alle studentesse e agli  studenti  un  elaborato
critico in materia di cittadinanza  attiva  e  solidale;  la  mancata
presentazione dell'elaborato prima dell'inizio  dell'anno  scolastico
successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe  comportano  la  non  ammissione  della  studentessa  e  dello
studente all'anno scolastico successivo; 
      5)  prevedere  la  votazione  in  decimi  per  la   valutazione
periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e
degli studenti del secondo ciclo di  istruzione,  in  ciascuna  delle
discipline di studio  previste  dalle  Indicazioni  nazionali  per  i
licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per  gli  istituti  tecnici  e
professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e  dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 2, 6, 13 e 15  del  decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.  62,  recante  «Norme  in
          materia di valutazione e  certificazione  delle  competenze
          nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
          commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
          107», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.112  del  16
          maggio 2017, S.O., come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 2  (Valutazione  nel  primo  ciclo).  -  1.  La
          valutazione periodica e finale  degli  apprendimenti  delle
          alunne e degli alunni  nella  scuola  secondaria  di  primo
          grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per
          ciascuna  delle  discipline  di   studio   previste   dalle
          Indicazioni Nazionali per il  curricolo,  e'  espressa  con
          votazioni in decimi  che  indicano  differenti  livelli  di
          apprendimento. A decorrere dall'anno scolastico  2024/2025,
          la valutazione periodica e finale degli apprendimenti,  ivi
          compreso l'insegnamento di educazione civica, delle  alunne
          e degli  alunni  delle  classi  della  scuola  primaria  e'
          espressa con giudizi sintetici correlati  alla  descrizione
          dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalita'  della
          valutazione di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  sono
          definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione  e  del
          merito. 
                2.     L'istituzione     scolastica,      nell'ambito
          dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
          strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
          parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
                3. La valutazione e'  effettuata  collegialmente  dai
          docenti contitolari della classe ovvero  dal  consiglio  di
          classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per
          gruppi  di  alunne  e  di  alunni,  i  docenti   incaricati
          dell'insegnamento della religione cattolica e di  attivita'
          alternative  all'insegnamento  della  religione   cattolica
          partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni
          che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La  valutazione
          e' integrata dalla descrizione del processo e  del  livello
          globale  di  sviluppo  degli  apprendimenti  raggiunto.   I
          docenti, anche di  altro  grado  scolastico,  che  svolgono
          attivita' e insegnamenti per tutte le alunne  e  tutti  gli
          alunni   o   per   gruppi   degli    stessi,    finalizzati
          all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa,
          forniscono elementi conoscitivi sull'interesse  manifestato
          e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le  operazioni
          di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o  da
          suo delegato. 
                4. 
                5. La valutazione  del  comportamento  dell'alunna  e
          dell'alunno   della    scuola    primaria    e'    espressa
          collegialmente  dai  docenti  con  un  giudizio   sintetico
          riportato nel  documento  di  valutazione,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e  gli
          alunni  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   la
          valutazione del comportamento e' espressa in decimi,  fermo
          restando quanto previsto dal regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 
                6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione
          di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel  caso  in
          cui a piu' docenti di  sostegno  sia  affidato,  nel  corso
          dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo  stesso  alunno
          con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente. 
                7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309
          del  decreto   legislativo   16   aprile   1994,   n.   297
          relativamente  alla  valutazione  dell'insegnamento   della
          religione  cattolica,  la   valutazione   delle   attivita'
          alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se   ne
          avvalgono, e'  resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio
          sintetico  sull'interesse  manifestato  e  i   livelli   di
          apprendimento conseguiti.». 
                «Art. 6  (Ammissione  alla  classe  successiva  nella
          scuola secondaria di primo grado  ed  all'esame  conclusivo
          del primo ciclo). - 1. Le alunne e gli alunni della  scuola
          secondaria  di  primo  grado  sono  ammessi   alla   classe
          successiva e all'esame conclusivo del  primo  ciclo,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.  249  e  dal
          comma 2 del presente articolo. 
                2. Nel caso di parziale o  mancata  acquisizione  dei
          livelli di apprendimento  in  una  o  piu'  discipline,  il
          consiglio  di  classe   puo'   deliberare,   con   adeguata
          motivazione, la non ammissione  alla  classe  successiva  o
          all'esame conclusivo del primo ciclo. 
                2-bis.  Se  la  valutazione  del   comportamento   e'
          inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera  la
          non ammissione alla classe successiva o all'esame di  Stato
          conclusivo del percorso di studi. 
                3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali
          delle   alunne   e   degli   alunni    indichino    carenze
          nell'acquisizione dei livelli di  apprendimento  in  una  o
          piu'  discipline,  l'istituzione  scolastica,   nell'ambito
          dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
          strategie   per   il   miglioramento   dei    livelli    di
          apprendimento. 
                4. Nella deliberazione di cui al  comma  2,  il  voto
          dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
          alunni  che  si  sono   avvalsi   dell'insegnamento   della
          religione cattolica, e' espresso  secondo  quanto  previsto
          dal punto 2.7 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente  per
          le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si
          sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,  se   determinante,
          diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
                5. Il voto di  ammissione  all'esame  conclusivo  del
          primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in  decimi,
          considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna  o
          dall'alunno.». 
                «Art. 13 (Ammissione dei  candidati  interni).  -  1.
          Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato  in  qualita'  di
          candidati interni le studentesse e gli studenti  che  hanno
          frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  dei   percorsi   di
          istruzione secondaria di secondo grado  presso  istituzioni
          scolastiche statali e paritarie. 
                2. L'ammissione all'esame di Stato  e'  disposta,  in
          sede  di  scrutinio  finale,  dal  consiglio   di   classe,
          presieduto dal dirigente scolastico o da suo  delegato.  E'
          ammesso  all'esame  di   Stato,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente  della
          Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa  o  lo
          studente in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) frequenza per almeno tre quarti  del  monte  ore
          annuale  personalizzato,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
                  b) partecipazione, durante l'ultimo anno di  corso,
          alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a  verificare  i
          livelli  di  apprendimento  conseguiti   nelle   discipline
          oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
                  c)   svolgimento   dell'attivita'   di   alternanza
          scuola-lavoro secondo  quanto  previsto  dall'indirizzo  di
          studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
          caso di candidati che, a seguito  di  esame  di  idoneita',
          siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di  corso,  le
          tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di
          alternanza  scuola-lavoro   necessarie   per   l'ammissione
          all'esame di Stato sono definiti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
                  d)  votazione  non  inferiore  ai  sei  decimi   in
          ciascuna disciplina o gruppo  di  discipline  valutate  con
          l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l'ordinamento
          vigente e un voto di  comportamento  non  inferiore  a  sei
          decimi. Nel caso di valutazione del  comportamento  pari  a
          sei decimi, il consiglio di  classe  assegna  un  elaborato
          critico in materia di cittadinanza  attiva  e  solidale  da
          trattare in sede di  colloquio  dell'esame  conclusivo  del
          secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi
          in  una  disciplina  o  in  un  gruppo  di  discipline,  il
          consiglio  di  classe   puo'   deliberare,   con   adeguata
          motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del  secondo
          ciclo.    Nella    relativa    deliberazione,    il    voto
          dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
          alunni  che  si  sono   avvalsi   dell'insegnamento   della
          religione cattolica, e' espresso  secondo  quanto  previsto
          dal punto 2.7 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente  per
          le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si
          sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,  se   determinante,
          diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  Nel  caso
          di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il
          consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di
          Stato conclusivo del percorso di studi. 
                3.  Sono   equiparati   ai   candidati   interni   le
          studentesse  e  gli  studenti  in  possesso   del   diploma
          professionale  quadriennale  di  «Tecnico»  conseguito  nei
          percorsi   del   Sistema   di   istruzione   e   formazione
          professionale, che  abbiano  positivamente  frequentato  il
          corso annuale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6,  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  e  recepito
          dalle Intese stipulate tra  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e le  regioni  o  province
          autonome. 
                4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di
          Stato conclusivo del secondo ciclo, le  studentesse  e  gli
          studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale  della
          penultima classe, non  meno  di  otto  decimi  in  ciascuna
          disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi
          nel comportamento, che hanno seguito un regolare  corso  di
          studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno
          riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  in
          ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non  inferiore
          a otto decimi nel comportamento negli scrutini  finali  dei
          due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi  in
          non  ammissioni  alla  classe  successiva  nei   due   anni
          predetti.  Le  votazioni  suddette   non   si   riferiscono
          all'insegnamento della religione cattolica e alle attivita'
          alternative.». 
                «Art. 15 (Attribuzione del credito scolastico). -  1.
          In  sede  di  scrutinio  finale  il  consiglio  di   classe
          attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato
          nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad  un  massimo
          di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici
          per  il  quarto  anno  e  quindici  per  il  quinto   anno.
          Partecipano al  consiglio  tutti  i  docenti  che  svolgono
          attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse  e  tutti
          gli studenti  o  per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli
          insegnanti  di  religione  cattolica  e  per  le  attivita'
          alternative alla religione  cattolica,  limitatamente  agli
          studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. 
                2. Con la tabella di cui all'allegato A del  presente
          decreto e' stabilita la corrispondenza  tra  la  media  dei
          voti conseguiti dalle studentesse e  dagli  studenti  negli
          scrutini finali per ciascun anno di corso e  la  fascia  di
          attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico,
          nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno
          non frequentato,  nella  misura  massima  prevista  per  lo
          stesso. La tabella di cui all'allegato A si  applica  anche
          ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito  di  esame
          preliminare  e  a  coloro  che  hanno  sostenuto  esami  di
          idoneita'. Per i candidati che svolgono  l'esame  di  Stato
          negli anni  scolastici  2018/2019  e  2019/2020  la  stessa
          tabella  reca  la  conversione   del   credito   scolastico
          conseguito, rispettivamente nel  terzo  e  quarto  anno  di
          corso e nel terzo anno di corso. 
                2-bis.  Il  punteggio  piu'  alto  nell'ambito  della
          fascia di attribuzione  del  credito  scolastico  spettante
          sulla base della media dei voti riportata  nello  scrutinio
          finale puo' essere attribuito se il voto  di  comportamento
          assegnato e' pari o superiore a nove decimi. 
                3. Per i candidati esterni il credito  scolastico  e'
          attribuito  dal  consiglio  di  classe  davanti  al   quale
          sostengono  l'esame  preliminare  di   cui   al   comma   2
          dell'articolo  14,  sulla  base  della  documentazione  del
          curriculum  scolastico  e   dei   risultati   delle   prove
          preliminari.». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 20  agosto  2019,
          n. 92, recante «Introduzione  dell'insegnamento  scolastico
          dell'educazione   civica»,   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Sviluppo delle  competenze  e  obiettivi  di
          apprendimento). - 1. In  attuazione  dell'articolo  2,  con
          decreto del Ministero dell'istruzione  e  del  merito  sono
          definite linee  guida  per  l'insegnamento  dell'educazione
          civica che individuano, ove non  gia'  previsti,  specifici
          traguardi per lo  sviluppo  delle  competenze  e  obiettivi
          specifici di apprendimento, in coerenza con le  Indicazioni
          nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del
          primo  ciclo  di  istruzione,  nonche'  con  il   documento
          Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le  Indicazioni
          nazionali per i licei e le linee  guida  per  gli  istituti
          tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le
          seguenti tematiche: 
                  a) Costituzione, istituzioni dello Stato  italiano,
          dell'Unione  europea  e  degli  organismi   internazionali;
          storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
                  b)  Agenda  2030  per  lo   sviluppo   sostenibile,
          adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  25
          settembre 2015; 
                  c) educazione alla cittadinanza  digitale,  secondo
          le disposizioni dell'articolo 5; 
                  d)   elementi   fondamentali   di   diritto,    con
          particolare riguardo al diritto del lavoro; 
                  e) educazione ambientale, sviluppo  eco-sostenibile
          e tutela del patrimonio ambientale, delle identita',  delle
          produzioni    e    delle    eccellenze    territoriali    e
          agroalimentari; 
                  f) educazione alla legalita' e al  contrasto  delle
          mafie; 
                  g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
          patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
                  h) formazione di  base  in  materia  di  protezione
          civile; 
                  h-bis)  educazione  finanziaria  e  assicurativa  e
          pianificazione   previdenziale,   anche   con   riferimento
          all'utilizzo delle nuove tecnologie  digitali  di  gestione
          del denaro  e  alle  nuove  forme  di  economia  e  finanza
          sostenibile. 
                1-bis. Per l'insegnamento di cui alla  lettera  hbis)
          del comma 1, il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito
          determina i contenuti d'intesa con la  Banca  d'Italia,  la
          Commissione  nazionale  per  le  societa'   e   la   borsa,
          l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  e  la
          Commissione di vigilanza sui  fondi  pensione,  sentito  il
          Comitato per la programmazione  e  il  coordinamento  delle
          attivita'  di   educazione   finanziaria   e   sentite   le
          associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e
          degli utenti bancari, finanziari e assicurativi. 
                2.    Nell'ambito    dell'insegnamento    trasversale
          dell'educazione civica sono altresi' promosse  l'educazione
          stradale,  l'educazione  alla  salute   e   al   benessere,
          l'educazione al volontariato e alla cittadinanza  attiva  e
          solidale e l'educazione finanziaria. Tutte le  azioni  sono
          finalizzate ad alimentare  e  rafforzare  il  rispetto  nei
          confronti delle persone, degli animali e della natura.». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988 S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) ». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno
          1998, n. 249,  recante:  «Regolamento  recante  lo  statuto
          delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 29  luglio
          1998. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante: "Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 19
          agosto 2009. 
              - Si riporta l'articolo 13, comma 10,  lettera  a)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89,    «Regolamento    recante    revisione    dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.137 del 15 giugno 2010, S.O.: 
                «Art.  13  (Passaggio  al   nuovo   ordinamento).   -
          (Omissis). 
                10.   Con    successivi    decreti    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
          definiti: 
                  a)  le  indicazioni   nazionali   riguardanti   gli
          obiettivi specifici di  apprendimento  con  riferimento  ai
          profili di cui all'articolo 2, commi 1 e  3,  in  relazione
          alle attivita' e agli insegnamenti compresi nei piani degli
          studi previsti per i percorsi liceali di  cui  al  presente
          regolamento; 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8, comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15   marzo   2010,   n.   88
          «Regolamento recante norme per il riordino  degli  istituti
          tecnici  a   norma   dell'articolo   64,   comma   4,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133»,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2010, n. 137, S.O.: 
                «Art. 8 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis) 
                3. Il passaggio al nuovo ordinamento e'  definito  da
          linee  guida  a  sostegno  dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica delle istituzioni scolastiche, anche  per  quanto
          concerne  l'articolazione   in   competenze,   abilita'   e
          conoscenze dei  risultati  di  apprendimento  di  cui  agli
          Allegati B) e C), nonche' da misure  nazionali  di  sistema
          per  l'aggiornamento  dei  dirigenti,  dei  docenti  e  del
          personale  amministrativo,  tecnico  e   ausiliario   degli
          istituti tecnici e  per  informare  i  giovani  e  le  loro
          famiglie in relazione alle scelte degli studi  da  compiere
          per l'anno scolastico 2010-2011. 
                (Omissis).» 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione  dei  percorsi
          dell'istruzione professionale  nel  rispetto  dell'articolo
          117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
          dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107», pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  16
          maggio 2017, n. 112, S.O.: 
                «Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis) 
                3.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  determinati  i
          profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma
          1, i relativi  risultati  di  apprendimento,  declinati  in
          termini  di  competenze,  abilita'  e  conoscenze.  Con  il
          medesimo decreto e' indicato il riferimento degli indirizzi
          di studio alle attivita' economiche referenziate ai  codici
          ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le
          rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed
          esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate
          divisioni. Il decreto contiene altresi' le indicazioni  per
          il passaggio al nuovo ordinamento,  di  cui  al  successivo
          articolo 11, e le indicazioni per la  correlazione  tra  le
          qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito
          dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli
          indirizzi   dei   percorsi   quinquennali   dell'istruzione
          professionale anche al fine di facilitare  il  sistema  dei
          passaggi di cui all'articolo 8. 
                (Omissis).».