La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli
studenti
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite
dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica,
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e'
espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli
di apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di cui al
primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro
dell'istruzione e del merito»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La valutazione del comportamento dell'alunna e
dell'alunno della scuola primaria e' espressa collegialmente dai
docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la
valutazione del comportamento e' espressa in decimi, fermo restando
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se la valutazione del comportamento e' inferiore a sei
decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe
successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso di
valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di
classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva
e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del
secondo ciclo»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di
valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di
classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del
percorso di studi»;
d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito della fascia di
attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media
dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere attribuito se
il voto di comportamento assegnato e' pari o superiore a nove
decimi».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il
comma 2-bis e' abrogato.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo
la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare
l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e
formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilita'
e di restituire piena serenita' al contesto lavorativo degli
insegnanti e del personale scolastico, nonche' al percorso formativo
delle studentesse e degli studenti, con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla revisione della
disciplina in materia di valutazione del comportamento delle
studentesse e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto
dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei seguenti principi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di
riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello
studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni,
in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due
giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente
in attivita' di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti
che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due
giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello
studente, di attivita' di cittadinanza solidale presso strutture
convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate
nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica
del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il
rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo
principi di temporaneita', gradualita' e proporzionalita';
b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento
inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe
successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di
comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e
reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal
regolamento di istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento
inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il
coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della
valutazione in attivita' di approfondimento in materia di
cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle
ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato
tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della
studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito
all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti
violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una
valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di
classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza
riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe
successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato
critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata
presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico
successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe comportano la non ammissione della studentessa e dello
studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione
periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e
degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i
licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 2, 6, 13 e 15 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16
maggio 2017, S.O., come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). - 1. La
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo
grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per
ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di
apprendimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025,
la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi
compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne
e degli alunni delle classi della scuola primaria e'
espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione
dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalita' della
valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono
definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del
merito.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai
docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per
gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati
dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita'
alternative all'insegnamento della religione cattolica
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni
che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione
e' integrata dalla descrizione del processo e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I
docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono
attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa,
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato
e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni
di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da
suo delegato.
4.
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e
dell'alunno della scuola primaria e' espressa
collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli
alunni della scuola secondaria di primo grado, la
valutazione del comportamento e' espressa in decimi, fermo
restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione
di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in
cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso
dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno
con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
relativamente alla valutazione dell'insegnamento della
religione cattolica, la valutazione delle attivita'
alternative, per le alunne e gli alunni che se ne
avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio
sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.».
«Art. 6 (Ammissione alla classe successiva nella
scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo
del primo ciclo). - 1. Le alunne e gli alunni della scuola
secondaria di primo grado sono ammessi alla classe
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal
comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o
all'esame conclusivo del primo ciclo.
2-bis. Se la valutazione del comportamento e'
inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la
non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato
conclusivo del percorso di studi.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali
delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per
le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del
primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o
dall'alunno.».
«Art. 13 (Ammissione dei candidati interni). - 1.
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di
candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno
frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E'
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo
studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso,
alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza
scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita',
siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione
all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a
sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato
critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da
trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del
secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi
in una disciplina o in un gruppo di discipline, il
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo
ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per
le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso
di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il
consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del percorso di studi.
3. Sono equiparati ai candidati interni le
studentesse e gli studenti in possesso del diploma
professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei
percorsi del Sistema di istruzione e formazione
professionale, che abbiano positivamente frequentato il
corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito
dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e le regioni o province
autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli
studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della
penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi
nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di
studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore
a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei
due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
non ammissioni alla classe successiva nei due anni
predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all'insegnamento della religione cattolica e alle attivita'
alternative.».
«Art. 15 (Attribuzione del credito scolastico). - 1.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe
attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato
nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo
di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici
per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono
attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti
gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli
insegnanti di religione cattolica e per le attivita'
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli
studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente
decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei
voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico,
nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai
sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno
non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche
ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di
idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato
negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa
tabella reca la conversione del credito scolastico
conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di
corso e nel terzo anno di corso.
2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito della
fascia di attribuzione del credito scolastico spettante
sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio
finale puo' essere attribuito se il voto di comportamento
assegnato e' pari o superiore a nove decimi.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e'
attribuito dal consiglio di classe davanti al quale
sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2
dell'articolo 14, sulla base della documentazione del
curriculum scolastico e dei risultati delle prove
preliminari.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019,
n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di
apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono
definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione
civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici
traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi
specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni
nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento
Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni
nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti
tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le
seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle
mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione
civile;
h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e
pianificazione previdenziale, anche con riferimento
all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione
del denaro e alle nuove forme di economia e finanza
sostenibile.
1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera hbis)
del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito
determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria e sentite le
associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e
degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione
stradale, l'educazione alla salute e al benessere,
l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e
solidale e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei
confronti delle persone, degli animali e della natura.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988 S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, recante: «Regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 29 luglio
1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante: "Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 19
agosto 2009.
- Si riporta l'articolo 13, comma 10, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, «Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.137 del 15 giugno 2010, S.O.:
«Art. 13 (Passaggio al nuovo ordinamento). -
(Omissis).
10. Con successivi decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
definiti:
a) le indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai
profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione
alle attivita' e agli insegnamenti compresi nei piani degli
studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente
regolamento;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
«Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2010, n. 137, S.O.:
«Art. 8 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis)
3. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da
linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto
concerne l'articolazione in competenze, abilita' e
conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli
Allegati B) e C), nonche' da misure nazionali di sistema
per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli
istituti tecnici e per informare i giovani e le loro
famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere
per l'anno scolastico 2010-2011.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo
117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazz. Uff. 16
maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis)
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i
profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma
1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in
termini di competenze, abilita' e conoscenze. Con il
medesimo decreto e' indicato il riferimento degli indirizzi
di studio alle attivita' economiche referenziate ai codici
ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le
rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed
esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate
divisioni. Il decreto contiene altresi' le indicazioni per
il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo
articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le
qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito
dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli
indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione
professionale anche al fine di facilitare il sistema dei
passaggi di cui all'articolo 8.
(Omissis).».