Art. 2
Disposizioni in merito alle sezioni
a metodo didattico differenziato
1. In riconoscimento della centralita' ed efficacia della
metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale,
del senso di responsabilita' e della consapevolezza dei diritti e
doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola
primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi
statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione
didattica Montessori»;
b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento
con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche
statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ove e' praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle
sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono
soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati,
da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle
scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;
c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di
scuola elementare» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo
Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonche' l'ordinamento
dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla
specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, sentita l'Opera nazionale Montessori».
2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere
l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo
Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella
sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il
Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del
decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato
tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto di
cui al primo periodo. L'istituzione delle classi e' autorizzata con
decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico
territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie,
strumentali nonche' di organico assegnate a livello regionale e
tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico
nazionale, la cui attivita', al fine di garantire la necessaria fase
di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, e'
prorogata sino al 31 agosto 2026.
3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a
metodo Montessori puo' essere disposta, nei limiti dell'organico
assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria
a metodo Montessori;
b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui
all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
c) servizio di refezione scolastica;
d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire
l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore
aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio
scolastico territorialmente competente.
4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico
di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle
sezioni a metodo Montessori.
5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo
grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in
possesso di uno specifico titolo di specializzazione in
differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso
di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono
collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per
l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in
analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola
primaria.
6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni
scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli
uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano
avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase
sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta
sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico
2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano
gia' concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30
luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, e'
riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione
didattica nel metodo Montessori.
7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i
soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle
scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono
autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma
4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove
d'esame e' svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti
e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di
Bolzano. Il rilascio dei diplomi e' subordinato allo svolgimento
delle attivita' di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, da attuare nei
limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive
di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti
regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici
territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico
dell'autonomia.
10. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' autorizzare lo
svolgimento, presso universita' ed enti di formazione, di corsi
annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole
dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi
sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto,
che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalita' di
partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il
rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei
partecipanti.
11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10
consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere
per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato
per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le
classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al
funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.
12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' esuberi di personale
docente in una o piu' classi di concorso.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 142 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio 1994, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 142 (Sezioni e classi ad indirizzo didattico
differenziato). - 1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e
le classi di scuola primaria gia' gestite dall'Opera
nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a
funzionare con il metodo di differenziazione didattica
Montessori.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in
dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al
loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria
assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ove e' praticato l'insegnamento con il metodo Montessori,
secondo quanto previsto in apposita convenzione da
stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e
l'Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e
privata secondo quanto previsto in apposite convenzioni da
stipulare tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni ed
alle classi di che attuano il metodo Montessori deve essere
in possesso dell'apposita specializzazione.
4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni
a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo
ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione
nonche' l'ordinamento dei corsi di differenziazione
didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma
4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita
l'Opera nazionale Montessori.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione del 30 luglio
2021 «Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un
corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai
principi del metodo Montessori» e' pubblicato sul sito del
Ministero dell'istruzione e del Merito.
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del decreto del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2009:
«Art. 5 (Scuola secondaria di I grado). - 1. L'orario
annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria
di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29
ore settimanali, piu' 33 ore annuali da destinare ad
attivita' di approfondimento riferita agli insegnamenti di
materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore e'
determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili
fino a 40, comprensive delle ore destinate agli
insegnamenti e alle attivita' e al tempo dedicato alla
mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono
comprensivi della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della
religione cattolica in conformita' all'Accordo modificativo
del Concordato lateranense e relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.
121, ed alle conseguenti intese.
(Omissis).».
- Il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della L. 31
gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare,
post-elementare e sulle opere di integrazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile
1928.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 15
gennaio 2016, n. 7 «Disposizioni in materia di abrogazione
di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie
civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28
aprile 2014, n. 67», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.17 del 22 gennaio 2016.
«Art. 5 (Criteri di commisurazione delle sanzioni
pecuniarie). - 1. L'importo della sanzione pecuniaria
civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti
criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.».