Art. 2 
 
                 Disposizioni in merito alle sezioni 
                  a metodo didattico differenziato 
 
  1.  In  riconoscimento  della  centralita'   ed   efficacia   della
metodologia montessoriana nello  sviluppo  dell'autonomia  personale,
del senso di responsabilita' e della  consapevolezza  dei  diritti  e
doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le  classi  di  scuola
primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori  in  Roma,  poi
statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione
didattica Montessori»; 
    b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento
con» sono sostituite dalle seguenti:  «alle  istituzioni  scolastiche
statali della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione
ove e' praticato l'insegnamento con», le parole:  «da  attuare  nelle
sezioni di scuola materna e nelle  classi  elementari  statali»  sono
soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati,
da associazioni e da privati» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle
scuole paritarie a gestione pubblica e privata»; 
    c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e  le  parole:  «di
scuola elementare» sono soppresse; 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo
Montessori  nelle  istituzioni  scolastiche  del   primo   ciclo   di
istruzione del sistema nazionale d'istruzione  nonche'  l'ordinamento
dei   corsi   di   differenziazione   didattica   finalizzati    alla
specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di  accesso
sono disciplinati con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, sentita l'Opera nazionale Montessori». 
  2.  A  partire  dall'anno  scolastico  2025/2026,  le   istituzioni
scolastiche  del  primo  ciclo  di  istruzione   possono   richiedere
l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a  metodo
Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella
sperimentazione  nazionale  triennale  autorizzata  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021.  A  tal  fine  il
Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione  del
decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  introdotto  dal
comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate un documento tecnico elaborato  dal  Comitato
tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del  decreto  di
cui al primo periodo. L'istituzione delle classi e'  autorizzata  con
decreto    del    dirigente    preposto    all'ufficio     scolastico
territorialmente competente, nei limiti  delle  risorse  finanziarie,
strumentali nonche' di  organico  assegnate  a  livello  regionale  e
tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico
nazionale, la cui attivita', al fine di garantire la necessaria  fase
di accompagnamento dei percorsi  di  cui  al  presente  articolo,  e'
prorogata sino al 31 agosto 2026. 
  3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a
metodo Montessori puo'  essere  disposta,  nei  limiti  dell'organico
assegnato  all'ufficio  scolastico  territorialmente  competente,  al
verificarsi delle seguenti condizioni: 
    a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria
a metodo Montessori; 
    b) tempo  scuola  corrispondente  al  tempo  prolungato,  di  cui
all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
    c) servizio di refezione scolastica; 
    d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti  a  favorire
l'apprendimento secondo i principi montessoriani; 
    e)  quote  di  organico  aggiuntive  corrispondenti  a  nove  ore
aggiuntive settimanali per classe attivata e  assegnate  dall'ufficio
scolastico territorialmente competente. 
  4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico
di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento  delle
sezioni a metodo Montessori. 
  5. Alle classi a metodo Montessori di scuola  secondaria  di  primo
grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in
possesso   di   uno   specifico   titolo   di   specializzazione   in
differenziazione didattica nel metodo Montessori  per  l'insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito  al  corso
di differenziazione didattica di cui all'articolo 142,  comma  4-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono
collocati, a  domanda,  in  appositi  elenchi  a  cui  attingere  per
l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato,  in
analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la  scuola
primaria. 
  6. Salvo il  caso  di  contraria  deliberazione  delle  istituzioni
scolastiche interessate ovvero  di  motivato  parere  negativo  degli
uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano
avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto  del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase
sperimentale   e   sono   disciplinate   a   regime.   La    predetta
sperimentazione si intende autorizzata anche  per  l'anno  scolastico
2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano
gia' concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30
luglio 2021,  a  seguito  del  superamento  di  specifico  esame,  e'
riconosciuto  il  titolo  di  specializzazione  in   differenziazione
didattica nel metodo Montessori. 
  7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i
soggetti che erogano i  corsi  di  differenziazione  didattica  nelle
scuole  dell'infanzia  e  del  primo   ciclo   di   istruzione   sono
autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo  142,  comma
4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,  con  apposito
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. 
  8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi  e  delle  prove
d'esame e' svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti
e  dalle  competenti  amministrazioni  provinciali  di  Trento  e  di
Bolzano. Il rilascio dei  diplomi  e'  subordinato  allo  svolgimento
delle attivita' di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza. 
  9. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  da  attuare  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive
di organico dei docenti sono  reperite  nei  limiti  dei  contingenti
regionali di organico annualmente assegnati  agli  uffici  scolastici
territorialmente      competenti,      nell'ambito      dell'organico
dell'autonomia. 
  10. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo'  autorizzare  lo
svolgimento, presso universita'  ed  enti  di  formazione,  di  corsi
annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per  le  scuole
dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole  primarie.  I  corsi
sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con  decreto,
che stabilisce la durata, gli orari, i  programmi,  le  modalita'  di
partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per  il
rilascio del titolo. I costi  dei  corsi  sono  posti  a  carico  dei
partecipanti. 
  11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di  cui  al  comma  10
consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere
per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e  determinato
per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi  e  per  le
classi  di  scuola  primaria  a  metodo  Pizzigoni   autorizzate   al
funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti. 
  12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di  cui  al  regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati. 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica  ne'  esuberi  di  personale
docente in una o piu' classi di concorso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 142 del decreto legislativo  16
          aprile 1994, n. 297 «Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine  e  grado»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 19  maggio  1994,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 142 (Sezioni e classi  ad  indirizzo  didattico
          differenziato). - 1. Le sezioni di scuola  dell'infanzia  e
          le  classi  di  scuola  primaria  gia'  gestite  dall'Opera
          nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano  a
          funzionare con  il  metodo  di  differenziazione  didattica
          Montessori. 
                2.  Gli  arredi  e  le  attrezzature  didattiche   in
          dotazione alle sezioni e  classi,  rimangono  destinate  al
          loro funzionamento. 
                3. L'Opera nazionale  Montessori  presta  la  propria
          assistenza tecnica  alle  istituzioni  scolastiche  statali
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
          ove e' praticato l'insegnamento con il  metodo  Montessori,
          secondo  quanto  previsto  in   apposita   convenzione   da
          stipulare tra il  Ministero  della  pubblica  istruzione  e
          l'Opera, e alle scuole  paritarie  a  gestione  pubblica  e
          privata secondo quanto previsto in apposite convenzioni  da
          stipulare tra il gestore e l'Opera. 
                4. Il personale docente da assegnare alle sezioni  ed
          alle classi di che attuano il metodo Montessori deve essere
          in possesso dell'apposita specializzazione. 
                4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni
          a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo
          ciclo di  istruzione  del  sistema  nazionale  d'istruzione
          nonche'  l'ordinamento  dei   corsi   di   differenziazione
          didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma
          4 e i relativi requisiti di accesso sono  disciplinati  con
          decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,  sentita
          l'Opera nazionale Montessori.». 
              - Il decreto del Ministro dell'istruzione del 30 luglio
          2021 «Autorizzazione del progetto di sperimentazione di  un
          corso di scuola  secondaria  di  primo  grado  ispirato  ai
          principi del metodo Montessori» e' pubblicato sul sito  del
          Ministero dell'istruzione e del Merito. 
              - Si riporta l'articolo 5, comma  1,  del  decreto  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89, «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo  e
          didattico della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  15  luglio
          2009: 
                «Art. 5 (Scuola secondaria di I grado). - 1. L'orario
          annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola  secondaria
          di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente  a  29
          ore settimanali,  piu'  33  ore  annuali  da  destinare  ad
          attivita' di approfondimento riferita agli insegnamenti  di
          materie letterarie. Nel tempo prolungato il  monte  ore  e'
          determinato mediamente in  36  ore  settimanali,  elevabili
          fino  a  40,   comprensive   delle   ore   destinate   agli
          insegnamenti e alle attivita'  e  al  tempo  dedicato  alla
          mensa.  Gli  orari  di  cui  ai  periodi  precedenti   sono
          comprensivi  della  quota  riservata  alle  regioni,   alle
          istituzioni scolastiche autonome e  all'insegnamento  della
          religione cattolica in conformita' all'Accordo modificativo
          del   Concordato   lateranense   e   relativo    Protocollo
          addizionale, reso esecutivo con legge  25  marzo  1985,  n.
          121, ed alle conseguenti intese. 
                (Omissis).». 
              - Il regio decreto 5 febbraio  1928,  n.  577  recante:
          «Approvazione del testo unico delle  leggi  e  delle  norme
          giuridiche emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della L. 31
          gennaio   1926,   n.   100,   sull'istruzione   elementare,
          post-elementare  e  sulle  opere   di   integrazione»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  23  aprile
          1928. 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  15
          gennaio 2016, n. 7 «Disposizioni in materia di  abrogazione
          di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie
          civili, a norma dell'articolo 2, comma 3,  della  legge  28
          aprile 2014, n. 67», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.17 del 22 gennaio 2016. 
                «Art. 5 (Criteri  di  commisurazione  delle  sanzioni
          pecuniarie).  -  1.  L'importo  della  sanzione  pecuniaria
          civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti
          criteri: 
                  a) gravita' della violazione; 
                  b) reiterazione dell'illecito; 
                  c) arricchimento del soggetto responsabile; 
                  d) opera svolta dall'agente  per  l'eliminazione  o
          attenuazione delle conseguenze dell'illecito; 
                  e) personalita' dell'agente; 
                  f) condizioni economiche dell'agente.».