Art. 3 
 
              Misure a tutela dell'autorevolezza e del 
         decoro delle istituzioni e del personale scolastici 
 
  1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di  un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo,  tecnico  o  ausiliario  della  scuola,  a  causa   o
nell'esercizio del suo  ufficio  o  delle  sue  funzioni,  e'  sempre
ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di
una somma  da  euro  500  a  euro  10.000  a  titolo  di  riparazione
pecuniaria in  favore  dell'istituzione  scolastica  di  appartenenza
della persona offesa. L'importo della somma di cui al  primo  periodo
e'  determinato  dal  giudice,  tenuto  conto  dei  criteri  di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio