Art. 3
Misure a tutela dell'autorevolezza e del
decoro delle istituzioni e del personale scolastici
1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o
nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, e' sempre
ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di
una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione
pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza
della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo
e' determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° ottobre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio