Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) accesso: l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area
marina protetta delle unita' nautiche al solo  scopo  di  raggiungere
porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove
e' consentito l'ancoraggio; 
    b) acquacoltura: l'insieme delle pratiche volte  alla  produzione
di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente  acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto  o  indiretto,  del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
    c) ancoraggio:  l'insieme  delle  operazioni  per  assicurare  la
tenuta al fondale delle unita'  nautiche,  effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
    d) balneazione: l'attivita'  esercitata  a  fine  ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di  maschera  e  boccaglio,  pinne,  calzature  e
guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di
costa fino alla massima escursione di marea; 
    e) campi ormeggio: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta
delle  unita'  da  diporto,  attrezzate  con  gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
    f) centri di immersione: le imprese o  associazioni  che  operano
nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di
immersioni, visite guidate e addestramento  con  personale  abilitato
allo scopo; 
    g) decreto istitutivo: il  decreto  istitutivo  dell'area  marina
protetta «Capo Spartivento» adottato ai sensi dell'articolo 18, comma
1, della legge n. 394 del 1991; 
    h) imbarcazione: qualsiasi imbarcazione da diporto, come definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera  f),  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171; 
    i) immersione subacquea: l'insieme delle attivita' effettuate con
e senza  l'utilizzo  di  apparecchi  ausiliari  per  la  respirazione
(autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unita'  da  diporto
in appoggio,  svolte  senza  la  conduzione  di  guide  o  istruttori
afferenti  a  centri  di  immersione,  finalizzate   all'osservazione
dell'ambiente marino; 
    l) immersioni in apnea: le attivita' ricreative  o  professionali
svolte  senza  l'ausilio  di  autorespiratori   A.R.A.,   anche   con
l'utilizzo di unita' da diporto adibite allo scopo, con  o  senza  la
conduzione di guide o istruttori  in  possesso  del  relativo  titolo
professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto
di primo grado/livello,  finalizzate  all'osservazione  dell'ambiente
marino, anche su bassi fondali; 
    m) liquami di scolo (acque nere e/o grigie): le acque di scarico,
nere e/o grigie, provenienti dai vari servizi  di  bordo  dell'unita'
nautica, quali, a titolo esemplificativo, bagni e cucine; 
    n)  natante:  qualsiasi   unita'   da   diporto   come   definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.  171
del 2005; 
    o) nave da diporto: ogni unita' come  definita  dall'articolo  3,
comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto  legislativo  n.  171  del
2005; 
    p) navigazione: il movimento via mare  di  qualsiasi  costruzione
destinata al trasporto per acqua; 
    q) ormeggio: l'insieme delle operazioni per assicurare le  unita'
nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo  o  pontile,
ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e  predisposti,  quale
pontile o gavitello; 
    r) pesca  ricreativa:  la  pesca  non  commerciale  praticata  da
soggetti non appartenenti a un'organizzazione  sportiva  nazionale  o
che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; 
    s) pesca sportiva: la pesca non commerciale praticata da soggetti
appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso  di
una licenza sportiva nazionale; 
    t) pesca subacquea: l'attivita' di pesca, sia  professionale  sia
sportiva, esercitata in immersione; 
    u) pescaturismo: l'attivita' di piccola pesca costiera svolta con
l'imbarco di  persone  non  facenti  parte  dell'equipaggio  a  scopo
turistico-ricreativo ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera a)  e
4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
    v) piccola pesca costiera:  l'attivita'  di  pesca  praticata  da
unita' di lunghezza fuori tutto  inferiore  ai  12  metri,  abilitate
all'esercizio della piccola pesca costiera locale, entro le 12 miglia
dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate)
GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze
a  mano  e  a  canna  LHP,  arpione  HAR,  palangaro  fisso  LLS,   e
conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  e  dal
regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2015; 
    z) ripopolamento attivo: l'attivita' di traslocazione artificiale
di individui appartenenti  a  una  entita'  faunistica  che  e'  gia'
presente nell'area di rilascio; 
    aa) transito: il  passaggio  delle  unita'  nautiche  all'interno
dell'area marina protetta; 
    bb) trasporto passeggeri:  l'attivita'  professionale  svolta  da
imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di  unita'  nautiche
adibite  e  abilitate  secondo  la  normativa  vigente  al  trasporto
passeggeri,  lungo  itinerari  e  percorsi  prefissati  ed  in  orari
stabiliti; 
    cc) unita' nautica: ogni nave come definita dall'articolo 136 del
codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.
327, motoscafo, galleggiante, unita' da diporto  come  definita  alla
lettera dd), unita' da pesca come definita alla  lettera  ee)  e,  in
generale, ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di
propulsione destinata alla navigazione su acqua; 
    dd)  unita'  da   diporto:   ogni   costruzione   come   definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  171
del 2005; 
    ee) unita' da pesca o peschereccio: unita' definita dall'articolo
4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 11 dicembre 2013, e destinata all'attivita'  di  pesca
professionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  n.  4
del 2012; 
    ff) visite guidate: le attivita' professionali di accompagnamento
svolte   da   guide   turistiche   a   terra   e   a   mare,    guide
ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive,  iscritte  a
imprese e associazioni, con o senza  l'utilizzo  di  unita'  nautiche
adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino
emerso e costiero; 
    gg) visite guidate subacquee: le attivita'  professionali  svolte
da guide o istruttori subacquei afferenti  ai  centri  di  immersione
autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di  unita'  nautiche
adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei  in  immersione,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso  di
autorespiratori A.R.A.; 
    hh)   osservazione   dei   mammiferi   marini   (whale-watching):
l'attivita' di osservazione dei cetacei in  ambienti  liberi,  svolta
individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese; 
    ii) zonazione: la suddivisione dell'area marina protetta in  zone
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  18  della  citata
          legge n. 394, del 1991: 
                «Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). -  1.
          In  attuazione  del  programma  il  Ministro  dell'ambiente
          d'intesa con il Ministro del  tesoro,  istituisce  le  aree
          protette marine,  autorizzando  altresi'  il  finanziamento
          definito dal programma medesimo. L'istruttoria  preliminare
          e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26  della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa  del
          mare dagli inquinamenti. 
                1-bis. L'istituzione delle aree protette marine  puo'
          essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni  e  il
          Ministero dell'ambiente. 
                2. Il decreto  istitutivo  contiene  tra  l'altro  la
          denominazione e la delimitazione dell'area,  gli  obiettivi
          cui e'  finalizzata  la  protezione  dell'area  e  prevede,
          altresi'  la  concessione  d'uso  dei  beni   del   demanio
          marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6. 
                3. Il decreto  di  istituzione  e'  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                4. Per il finanziamento di programmi  e  progetti  di
          investimento per le aree protette marine e' autorizzata  la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993
          e 1994. 
                5. Per le prime spese  di  funzionamento  delle  aree
          protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1  miliardo
          per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 171, del 2005: 
                «Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni  destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate: 
                  a) unita' da diporto: si intende  ogni  costruzione
          di qualunque tipo e  con  qualunque  mezzo  di  propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
                  b)  unita'  utilizzata   a   fini   commerciali   -
          commercial  yacht:  si   intende   ogni   unita'   di   cui
          all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                  c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,
          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; 
                  d) nave da diporto minore: si intende  ogni  unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di
          cui alla lettera e); 
                  e) nave da diporto minore storica: si intende  ogni
          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro
          metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata   UNI/EN/
          ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100  TSL,
          costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; 
                  f) imbarcazione da diporto: si intende ogni  unita'
          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666; 
                  g) natante da diporto: si  intende  ogni  unita'  a
          remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla
          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; 
                  h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da  diporto
          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che
          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto
          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a
          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o
          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; 
                  h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita'
          da diporto a comando remoto  priva  a  bordo  di  personale
          adibito al comando.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 4, del 2012: 
                «Art.  2  (Pesca  professionale).  -  1.   La   pesca
          professionale e' l'attivita' economica  organizzata  svolta
          in ambienti marini o salmastri o di  acqua  dolce,  diretta
          alla ricerca di organismi  acquatici  viventi,  alla  cala,
          alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca,
          al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo,  alla
          conservazione a bordo,  alla  trasformazione  a  bordo,  al
          trasferimento, alla messa in gabbia,  all'ingrasso  e  allo
          sbarco di pesci e prodotti della pesca. 
                2. Rientrano nelle attivita' di pesca  professionale,
          se effettuate dall'imprenditore ittico di cui  all'articolo
          4, le seguenti attivita': 
                  a)   imbarco   di   persone   non   facenti   parte
          dell'equipaggio    su    navi    da    pesca    a     scopo
          turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»; 
                  b)   attivita'    di    ospitalita',    ricreative,
          didattiche,  culturali  e  di  servizi,  finalizzate   alla
          corretta  fruizione  degli  ecosistemi  acquatici  e  delle
          risorse della pesca e  alla  valorizzazione  degli  aspetti
          socio-culturali  delle  imprese  ittiche,   esercitate   da
          imprenditori, singoli o  associati,  attraverso  l'utilizzo
          della   propria   abitazione   o   di    struttura    nella
          disponibilita'   dell'imprenditore    stesso,    denominate
          «ittiturismo». 
                2-bis.   Sono   connesse   all'attivita'   di   pesca
          professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa  ed
          effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo  di
          prodotti provenienti in prevalenza dalla propria  attivita'
          di pesca ovvero di attrezzature o di  risorse  dell'azienda
          normalmente  impiegate  nell'impresa  ittica,  le  seguenti
          attivita': 
                  a)  la  trasformazione,  la  distribuzione   e   la
          commercializzazione dei prodotti della  pesca,  nonche'  le
          azioni di promozione e valorizzazione; 
                  b) l'attuazione di interventi di  gestione  attiva,
          finalizzati   alla   valorizzazione   produttiva,   all'uso
          sostenibile  degli  ecosistemi  acquatici  e  alla   tutela
          dell'ambiente costiero. 
                3.   Alle   opere   ed   alle   strutture   destinate
          all'ittiturismo  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 19,  commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo  24,
          comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
          all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed
          il superamento delle barriere architettoniche. 
                4. L'imbarco di persone di cui al  comma  1,  lettera
          a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di
          iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate
          dalle disposizioni vigenti.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1380/2013
          del 2013, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  n.  2015/812
          del 2015, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  136  del  codice
          della navigazione di cui al citato regio decreto n. 327 del
          1942: 
                «Art. 136  (Navi  e  galleggianti).  -  Per  nave  si
          intende qualsiasi costruzione destinata  al  trasporto  per
          acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto,  o
          ad altro scopo. 
                Le navi si distinguono in  maggiori  e  minori.  Sono
          maggiori le navi alturiere; sono minori le  navi  costiere,
          quelle del servizio marittimo dei porti e le  navi  addette
          alla navigazione interna. 
                Le disposizioni che riguardano le navi si  applicano,
          in  quanto  non  sia  diversamente   disposto,   anche   ai
          galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio  attinente
          alla  navigazione  o  al  traffico  in  acque  marittime  o
          interne.». 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  n.  1380/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio si veda  nelle  note
          alle premesse.