Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) accesso: l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area
marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere
porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove
e' consentito l'ancoraggio;
b) acquacoltura: l'insieme delle pratiche volte alla produzione
di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) ancoraggio: l'insieme delle operazioni per assicurare la
tenuta al fondale delle unita' nautiche, effettuato esclusivamente
dando fondo all'ancora;
d) balneazione: l'attivita' esercitata a fine ricreativo che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e
guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di
costa fino alla massima escursione di marea;
e) campi ormeggio: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta
delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione;
f) centri di immersione: le imprese o associazioni che operano
nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di
immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato
allo scopo;
g) decreto istitutivo: il decreto istitutivo dell'area marina
protetta «Capo Spartivento» adottato ai sensi dell'articolo 18, comma
1, della legge n. 394 del 1991;
h) imbarcazione: qualsiasi imbarcazione da diporto, come definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
i) immersione subacquea: l'insieme delle attivita' effettuate con
e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione
(autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unita' da diporto
in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori
afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione
dell'ambiente marino;
l) immersioni in apnea: le attivita' ricreative o professionali
svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., anche con
l'utilizzo di unita' da diporto adibite allo scopo, con o senza la
conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo
professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto
di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente
marino, anche su bassi fondali;
m) liquami di scolo (acque nere e/o grigie): le acque di scarico,
nere e/o grigie, provenienti dai vari servizi di bordo dell'unita'
nautica, quali, a titolo esemplificativo, bagni e cucine;
n) natante: qualsiasi unita' da diporto come definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 171
del 2005;
o) nave da diporto: ogni unita' come definita dall'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 171 del
2005;
p) navigazione: il movimento via mare di qualsiasi costruzione
destinata al trasporto per acqua;
q) ormeggio: l'insieme delle operazioni per assicurare le unita'
nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile,
ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale
pontile o gavitello;
r) pesca ricreativa: la pesca non commerciale praticata da
soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o
che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
s) pesca sportiva: la pesca non commerciale praticata da soggetti
appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di
una licenza sportiva nazionale;
t) pesca subacquea: l'attivita' di pesca, sia professionale sia
sportiva, esercitata in immersione;
u) pescaturismo: l'attivita' di piccola pesca costiera svolta con
l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo
turistico-ricreativo ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera a) e
4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
v) piccola pesca costiera: l'attivita' di pesca praticata da
unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate
all'esercizio della piccola pesca costiera locale, entro le 12 miglia
dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate)
GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze
a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e
conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal
regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2015;
z) ripopolamento attivo: l'attivita' di traslocazione artificiale
di individui appartenenti a una entita' faunistica che e' gia'
presente nell'area di rilascio;
aa) transito: il passaggio delle unita' nautiche all'interno
dell'area marina protetta;
bb) trasporto passeggeri: l'attivita' professionale svolta da
imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' nautiche
adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto
passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari
stabiliti;
cc) unita' nautica: ogni nave come definita dall'articolo 136 del
codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, motoscafo, galleggiante, unita' da diporto come definita alla
lettera dd), unita' da pesca come definita alla lettera ee) e, in
generale, ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di
propulsione destinata alla navigazione su acqua;
dd) unita' da diporto: ogni costruzione come definita
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 171
del 2005;
ee) unita' da pesca o peschereccio: unita' definita dall'articolo
4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 11 dicembre 2013, e destinata all'attivita' di pesca
professionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4
del 2012;
ff) visite guidate: le attivita' professionali di accompagnamento
svolte da guide turistiche a terra e a mare, guide
ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a
imprese e associazioni, con o senza l'utilizzo di unita' nautiche
adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino
emerso e costiero;
gg) visite guidate subacquee: le attivita' professionali svolte
da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione
autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' nautiche
adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di
autorespiratori A.R.A.;
hh) osservazione dei mammiferi marini (whale-watching):
l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta
individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
ii) zonazione: la suddivisione dell'area marina protetta in zone
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata
legge n. 394, del 1991:
«Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1.
In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente
d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree
protette marine, autorizzando altresi' il finanziamento
definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare
e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti.
1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo'
essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il
Ministero dell'ambiente.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la
denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi
cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede,
altresi' la concessione d'uso dei beni del demanio
marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di
investimento per le aree protette marine e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993
e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree
protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo n. 171, del 2005:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione
di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali -
commercial yacht: si intende ogni unita' di cui
all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di
cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni
unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/
ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL,
costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a
remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto
d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a
essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno;
h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita'
da diporto a comando remoto priva a bordo di personale
adibito al comando.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 4, del 2012:
«Art. 2 (Pesca professionale). - 1. La pesca
professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta
in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta
alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala,
alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca,
al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla
conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al
trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo
sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale,
se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo
4, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte
dell'equipaggio su navi da pesca a scopo
turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative,
didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla
corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle
risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti
socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo
della propria abitazione o di struttura nella
disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate
«ittiturismo».
2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca
professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed
effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di
prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita'
di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) la trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le
azioni di promozione e valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva,
finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso
sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela
dell'ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate
all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed
il superamento delle barriere architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera
a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di
iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate
dalle disposizioni vigenti.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1380/2013
del 2013, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2015/812
del 2015, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 136 del codice
della navigazione di cui al citato regio decreto n. 327 del
1942:
«Art. 136 (Navi e galleggianti). - Per nave si
intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per
acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o
ad altro scopo.
Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono
maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere,
quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette
alla navigazione interna.
Le disposizioni che riguardano le navi si applicano,
in quanto non sia diversamente disposto, anche ai
galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente
alla navigazione o al traffico in acque marittime o
interne.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1380/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note
alle premesse.