Art. 4 
 
                        Attivita' consentite 
 
  1. Nella zona B di riserva generale sono consentiti: 
    a) le attivita' di soccorso e sorveglianza; 
    b) le  attivita'  di  servizio  svolte  per  conto  del  soggetto
gestore; 
    c) le attivita' di ricerca  scientifica  debitamente  autorizzate
dal soggetto gestore dell'area marina protetta; 
    d) la balneazione; 
    e)  la  navigazione,  esclusivamente  in  assetto  dislocante,  a
velocita' non superiore a 5 nodi, entro  la  distanza  di  300  metri
dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro  la  fascia
di mare compresa tra i 300 metri e i  600  metri  di  distanza  dalla
costa; 
    f) l'accesso  alle  unita'  a  vela,  a  remi,  a  pedali  o  con
propulsore elettrico; 
    g) l'accesso  ai  natanti,  a  eccezione  delle  moto  d'acqua  o
acquascooter e mezzi similari; 
    h)  l'accesso  alle  imbarcazioni  conformi  ad  almeno  uno  dei
requisiti di eco-compatibilita' di cui al  comma  4;  l'accesso  alle
imbarcazioni  non  conformi  ad   alcuno   di   tali   requisiti   di
eco-compatibilita' e' consentito solo  per  i  primi  dodici  mesi  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; 
    i)  l'accesso,  alle  unita'  nautiche   adibite   al   trasporto
passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; 
    l)  l'ormeggio,  ai   natanti   e   alle   imbarcazioni,   previa
autorizzazione, in siti individuati  dal  soggetto  gestore  mediante
appositi campi boe, posizionati  compatibilmente  con  l'esigenza  di
tutela dei fondali; 
    m) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle
aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal  soggetto
gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; 
    n) le  visite  guidate  subacquee,  svolte  compatibilmente  alle
esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai  centri  d'immersione
subacquei autorizzati dal soggetto gestore; 
    o) le immersioni subacquee e in apnea svolte compatibilmente alle
esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; 
    p) l'osservazione dei mammiferi  marini,  secondo  il  codice  di
condotta di cui al comma 6; 
    q) l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di  natanti
e imbarcazioni ai sensi del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005
autorizzato  dal  soggetto  gestore,  conformi  ad  almeno  uno   dei
requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4; 
    r) l'esercizio della piccola  pesca  costiera  e  l'attivita'  di
pescaturismo,  riservate  alle  imprese  di  pesca   che   esercitano
l'attivita'  sia   individualmente,   sia   in   forma   cooperativa,
autorizzate  dal  soggetto  gestore  e  svolte  compatibilmente   con
l'esigenza di tutela e di conservazione delle risorse ittiche oggetto
di sfruttamento; 
    s) la pesca sportiva/ricreativa con lenza  e  canna,  autorizzata
dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune di Domus  de
Maria. 
  2. Nella sottozona Bs di riserva generale speciale sono  consentite
le attivita' previste per la zona B dal comma 1, lettere da a) a q). 
  3. Nella zona C di riserva parziale sono consentiti: 
    a) le attivita' consentite nella zona B di riserva  generale,  ai
sensi del comma 1; 
    b) l'accesso alle navi da diporto  conformi  ad  almeno  uno  dei
requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4; 
    c)  l'ormeggio,  previa  autorizzazione,  alle  navi  da  diporto
conformi ai requisiti di eco-compatibilita' di cui  al  comma  4,  in
siti individuati dal soggetto gestore mediante  appositi  campi  boe,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; 
    d) la pesca sportiva/ricreativa, con lenza e canna, autorizzata e
contingentata dal soggetto  gestore  sulla  base  delle  esigenze  di
tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti
nel comune di Domus de Maria sulla  base  della  disciplina  adottata
dall'area marina protetta. 
  4. Ai fini del presente regolamento, sono  individuati  i  seguenti
requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto: 
    a) per i natanti e le imbarcazioni: 
      1) casse per la raccolta dei liquami di scolo per quelle unita'
provviste di servizi igienici e cucina a bordo; 
      2) sistema di raccolta delle acque di sentina; 
      3) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II,  lettere
B e C, del decreto legislativo n. 171 del  2005,  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche. 
    b) per le navi: 
      1) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II,  lettere
B e C, del decreto legislativo n. 171 del  2005,  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche; 
      2) caratteristiche della nave conformi alle disposizioni di cui
agli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78. 
  5. Per le attivita'  di  osservazione  dei  mammiferi  marini  sono
individuate una fascia di osservazione,  entro  la  distanza  di  100
metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento  entro  la
distanza di 300 metri dai cetacei avvistati. 
  6. Nelle fasce di  cui  al  comma  5  vige,  per  le  attivita'  di
avvistamento e per l'osservazione dei cetacei, il seguente codice  di
condotta: 
    a) e' consentito avvicinarsi agli animali fino a una distanza  di
100 metri; 
    b) nella fascia di osservazione puo'  essere  presente  una  sola
unita' nautica o un solo velivolo, quest'ultimo esclusivamente ad una
quota superiore ai 150 metri sul livello del mare e non e' consentita
la balneazione; 
    c)  il  sorvolo  con  elicotteri  e'  consentito  unicamente  per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; 
    d) e' consentito rimanere nella fascia  di  osservazione  per  un
tempo massimo di venti minuti; 
    e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione  e'
consentita alla velocita' massima di 5 nodi; 
    f) e' consentito stazionare con l'unita'  nautica,  assicurandosi
che la stessa non sia all'interno di un gruppo di cetacei  separando,
anche involontariamente, individui o gruppi di individui  dal  gruppo
principale; 
    g) e' fatto obbligo di non fornire cibo agli  animali  e  di  non
gettare in acqua altro materiale; 
    h) e' consentito l'avvicinamento agli animali ma evitando che  lo
stesso avvenga frontalmente ad essi; 
    i)  e'  fatto  obbligo  di  non  interferire   con   il   normale
comportamento degli animali, in particolare in  presenza  di  femmine
con cuccioli; 
    l)  le  unita'  nautiche   devono   navigare   senza   improvvisi
cambiamenti di rotta e di velocita'; 
    m) nel caso di volontario avvicinamento  dei  cetacei  all'unita'
nautica, e'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  velocita'  costante,
inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; 
    n)  nella  fascia  di  avvicinamento  possono   essere   presenti
contemporaneamente al massimo  tre  unita'  nautiche,  in  attesa  di
accedere alla fascia di osservazione, seguendo  l'ordine  cronologico
di arrivo nella zona di avvicinamento; 
    o) nel caso che gli animali mostrino segni  di  intolleranza,  e'
fatto obbligo di allontanarsi  con  rotta  costante  dalle  fasce  di
osservazione e avvicinamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 10 gennaio 2024 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2024 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, reg. n. 1015 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 171  del
          2005, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'Allegato II, lettere B e  C,
          del citato decreto legislativo n. 171 del 2005: 
 
                      «Allegato II (REQUISITI ESSENZIALI) 
 
              (omissis) 
              B. Requisiti  essenziali  relativi  alle  emissioni  di
          scarico dei motori di propulsione 
              I motori di  propulsione  sono  conformi  ai  requisiti
          essenziali per le emissioni  allo  scarico  stabiliti  alla
          presente parte. 
              1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE 
              1.1. Ogni motore riporta in  modo  chiaro  le  seguenti
          informazioni: 
                a) il nome, la denominazione commerciale registrata o
          il marchio registrato e il  recapito  del  fabbricante  del
          motore; e, se applicabile, il  nome  e  il  recapito  della
          persona che adatta il motore; 
                b) il tipo di  motore,  la  famiglia  di  motori,  se
          applicabile; 
                c) il numero di serie unico del motore; 
                d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17. 
              1.2. Le indicazioni di cui al punto  1.1  devono  avere
          una durata pari alla normale durata  del  motore  e  devono
          essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano
          etichette  o  targhette,  esse  devono  essere  apposte  in
          maniera tale che il fissaggio abbia una  durata  pari  alla
          normale durata del motore e che le  etichette  o  targhette
          non  possano  essere  rimosse  senza  essere  distrutte   o
          cancellate. 
              1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una  parte
          del motore necessaria per il  normale  funzionamento  dello
          stesso  e  che  non  deve,  in  linea  di  massima,  essere
          sostituita per tutta la vita del motore. 
              1.4. Le indicazioni devono trovarsi  in  una  posizione
          facilmente visibile dopo che il motore e' stato  assemblato
          con tutti i componenti necessari al suo funzionamento. 
              2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO 
              I motori di propulsione sono  progettati,  costruiti  e
          assemblati 0in modo che, se correttamente installati  e  in
          condizioni d'uso  normale,  le  emissioni  non  superino  i
          valori limite risultanti al punto  2.1,  tabella  1,  e  al
          punto 2.2, tabelle 2 e 3: 
                2.1. Valori applicabili  ai  fini  dell'articolo  45,
          comma 2, e della tabella 2, punto 2.2: 
 
                                   Tabella I 
 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                Se A, B e n sono valori costanti secondo la  tabella,
          PN e' la potenza nominale del motore in kW. 
                2.2. Valori applicabili  a  partire  dal  18  gennaio
          2016: 
 
                                   Tabella 2 
 
                Limiti di emissioni di gas di scarico per  motori  ad
          accensione spontanea (AS) (++) 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (+) In alternativa, i motori ad accensione  spontanea
          con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a
          75 kW e con  una  cilindrata  inferiore  a  0,9  l/cil  non
          superano il limite di emissione  PT  di  0,20  g/kWh  e  il
          limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh. 
                (++) Ogni motore ad accensione spontanea  non  supera
          il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0
          g/kWh. 
 
                                   Tabella 3 
 
                Limiti di emissioni di gas di scarico per  motori  ad
          accensione spontanea (AC) 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                2.3. Cicli di prova: 
                  Cicli  di  prova  e  fattori  di  ponderazione   da
          applicare: 
                    Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO
          8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui  alla  tabella
          in appresso. 
                    Per motori AS a velocita' variabile si applica il
          ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al  di  sopra  di
          130 kW, puo' essere applicato il ciclo  di  prove  E3.  Per
          motori ad AC a velocita' variabile si applica il  ciclo  di
          prova E4. 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  Gli organismi notificati  possono  accettare  prove
          effettuate sulla base di altri cicli di  prova  specificati
          in  una  norma  armonizzata  e  applicabili  al  ciclo   di
          funzionamento del motore. 
                2.4.  Applicazione  della  famiglia  di   motori   di
          propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite  
                Il  fabbricante   del   motore e'   responsabile   di
          stabilire  quali  motori  della  sua  gamma  devono  essere
          inclusi in una famiglia di motori. 
                Il motore capostipite e' scelto da  una  famiglia  di
          motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione
          siano rappresentative di tutti i motori di quella  famiglia
          di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore
          capostipite  della  famiglia  il  motore  che  possiede  le
          caratteristiche che  dovrebbero  risultare  nel  piu'  alto
          quantitativo di emissioni specifiche (espresse  in  g/kWh),
          misurate nel ciclo di prova applicabile. 
                2.5. Carburanti di prova 
                Il carburante di prova utilizzato  per  le  prove  di
          emissione    di    scarico    risponde    alle     seguenti
          caratteristiche: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                Gli  organismi  notificati  possono  accettare  prove
          effettuate  sulla  base  di  altri  carburanti   di   prova
          specificati in una norma armonizzata. 
              3. DURATA 
              Il  fabbricante  del  motore  fornisce  istruzioni  per
          l'installazione  e  la  manutenzione  del  motore  che,  se
          applicate, dovrebbero consentire al  motore  in  condizioni
          d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai
          punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in
          condizioni normali di utilizzo. 
              Tali informazioni sono  ottenute  dal  fabbricante  del
          motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza,
          basata su cicli  di  funzionamento  normali,  e  calcolando
          l'usura dei componenti in modo  che  il  fabbricante  possa
          preparare  le  istruzioni  di  manutenzione  necessarie   e
          rilasciarle con  tutti  i  nuovi  motori  alla  loro  prima
          immissione sul mercato. 
              La durata normale del motore e' la seguente: 
                a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o  dieci
          anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 
                b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o  senza
          scarico integrato: 
                  1) per la categoria di motori PN ? 373 kW: 480  ore
          di funzionamento o dieci anni, a seconda del  caso  che  si
          verifica per primo; 
                  2) per i motori nella categoria 373 < PN ? 485  kW:
          150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che
          si verifica per primo; 
                  3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore
          di funzionamento o un anno,  a  seconda  del  caso  che  si
          verifica per primo; 
                c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o
          cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,  
                d) motori fuoribordo:  350  ore  di  funzionamento  o
          dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo. 
              4. MANUALE DEL PROPRIETARIO 
              Ogni motore e' dotato di un  manuale  del  proprietario
          redatto in una o piu' lingue che possono essere  facilmente
          comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali,
          secondo quanto determinato dallo Stato  membro  in  cui  il
          motore deve essere commercializzato. 
              Il manuale del proprietario: 
                a) fornisce istruzioni per l'installazione,  l'uso  e
          la manutenzione necessarie per  il  corretto  funzionamento
          del motore al fine di soddisfare i requisiti  di  cui  alla
          sezione 3 (durata); 
                b)  specifica  la   potenza   del   motore   misurata
          conformemente alla norma armonizzata.   
              C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche 
              Le imbarcazioni e  i  natanti  da  diporto  con  motori
          entrobordo o entrobordo con comando a poppa  senza  scarico
          integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i  motori
          entrobordo con comando a poppa con scarico  integrato  sono
          conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche
          stabiliti nella presente parte. 
              1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA 
              1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con  motori
          entrobordo o entrobordo con comando a poppa  senza  scarico
          integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i  motori
          entrobordo con comando a poppa con scarico  integrato  sono
          progettati, costruiti e assemblati cosi' che  le  emissioni
          acustiche non superino i  valori  limite  illustrati  nella
          seguente tabella: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               in cui PN = potenza nominale del motore in  kW  di  un
          solo motore alla velocita' nominale  e  LpASmax  =  livello
          massimo di pressione sonora in dB. 
              Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si
          puo' applicare una tolleranza di 3 dB. 
              1.2. In alternativa al test di misurazione  del  suono,
          le  imbarcazioni  e  i  natanti  da  diporto   con   motore
          entrobordo o entrobordo con comando a poppa  senza  scarico
          integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici  di
          cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1  e  se  il
          rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore  e  il
          sistema  di  scarico  sono  installati  conformemente  alle
          specifiche del fabbricante del motore. 
              1.3. Il «numero di Froude» Fn e' calcolato dividendo la
          velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto  V
          (m/s)  per  la   radice   quadrata   della   lunghezza   al
          galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una  data  costante
          di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2. 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Il   «rapporto    potenza/dislocamento» e'    calcolato
          dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per  il
          dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto  D  (in
          tonnellate). 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2. MANUALE DEL PROPRIETARIO 
              Per le imbarcazioni e i natanti da  diporto  dotati  di
          motore entrobordo o entrobordo con comando  a  poppa  senza
          scarico integrato e per le moto  d'acqua,  il  manuale  del
          proprietario di cui alla parte A, punto  2.5,  contiene  le
          informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema
          di  scarico  in  condizioni  che,  per  quanto   possibile,
          garantiscano la conformita'  ai  valori  limite  di  rumore
          specificati per l'uso normale. 
              Per i motori fuoribordo ed  entrobordo  con  comando  a
          poppa con scarico integrato, il  manuale  del  proprietario
          richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni
          necessarie a mantenere il motore  in  condizioni  che,  per
          quanto possibile, garantiranno  la  conformita'  ai  valori
          limite di rumore specificati per l'uso normale. 
              3. DURATA 
              Le disposizioni sulla  durata  di  cui  alla  parte  B,
          sezione 3, si  applicano,  mutatis  mutandis,  al  rispetto
          delle prescrizioni sulle emissioni acustiche  di  cui  alla
          presente parte, sezione 1.)).».