Art. 4
Attivita' consentite
1. Nella zona B di riserva generale sono consentiti:
a) le attivita' di soccorso e sorveglianza;
b) le attivita' di servizio svolte per conto del soggetto
gestore;
c) le attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzate
dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
d) la balneazione;
e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a
velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri
dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia
di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla
costa;
f) l'accesso alle unita' a vela, a remi, a pedali o con
propulsore elettrico;
g) l'accesso ai natanti, a eccezione delle moto d'acqua o
acquascooter e mezzi similari;
h) l'accesso alle imbarcazioni conformi ad almeno uno dei
requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4; l'accesso alle
imbarcazioni non conformi ad alcuno di tali requisiti di
eco-compatibilita' e' consentito solo per i primi dodici mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
i) l'accesso, alle unita' nautiche adibite al trasporto
passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;
l) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, previa
autorizzazione, in siti individuati dal soggetto gestore mediante
appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di
tutela dei fondali;
m) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle
aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto
gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle
esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione
subacquei autorizzati dal soggetto gestore;
o) le immersioni subacquee e in apnea svolte compatibilmente alle
esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;
p) l'osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di
condotta di cui al comma 6;
q) l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di natanti
e imbarcazioni ai sensi del decreto legislativo n. 171 del 2005
autorizzato dal soggetto gestore, conformi ad almeno uno dei
requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4;
r) l'esercizio della piccola pesca costiera e l'attivita' di
pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano
l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa,
autorizzate dal soggetto gestore e svolte compatibilmente con
l'esigenza di tutela e di conservazione delle risorse ittiche oggetto
di sfruttamento;
s) la pesca sportiva/ricreativa con lenza e canna, autorizzata
dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune di Domus de
Maria.
2. Nella sottozona Bs di riserva generale speciale sono consentite
le attivita' previste per la zona B dal comma 1, lettere da a) a q).
3. Nella zona C di riserva parziale sono consentiti:
a) le attivita' consentite nella zona B di riserva generale, ai
sensi del comma 1;
b) l'accesso alle navi da diporto conformi ad almeno uno dei
requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4;
c) l'ormeggio, previa autorizzazione, alle navi da diporto
conformi ai requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4, in
siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
d) la pesca sportiva/ricreativa, con lenza e canna, autorizzata e
contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di
tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti
nel comune di Domus de Maria sulla base della disciplina adottata
dall'area marina protetta.
4. Ai fini del presente regolamento, sono individuati i seguenti
requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto:
a) per i natanti e le imbarcazioni:
1) casse per la raccolta dei liquami di scolo per quelle unita'
provviste di servizi igienici e cucina a bordo;
2) sistema di raccolta delle acque di sentina;
3) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere
B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle
emissioni gassose e acustiche.
b) per le navi:
1) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere
B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle
emissioni gassose e acustiche;
2) caratteristiche della nave conformi alle disposizioni di cui
agli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.
5. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini sono
individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100
metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro la
distanza di 300 metri dai cetacei avvistati.
6. Nelle fasce di cui al comma 5 vige, per le attivita' di
avvistamento e per l'osservazione dei cetacei, il seguente codice di
condotta:
a) e' consentito avvicinarsi agli animali fino a una distanza di
100 metri;
b) nella fascia di osservazione puo' essere presente una sola
unita' nautica o un solo velivolo, quest'ultimo esclusivamente ad una
quota superiore ai 150 metri sul livello del mare e non e' consentita
la balneazione;
c) il sorvolo con elicotteri e' consentito unicamente per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) e' consentito rimanere nella fascia di osservazione per un
tempo massimo di venti minuti;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e'
consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f) e' consentito stazionare con l'unita' nautica, assicurandosi
che la stessa non sia all'interno di un gruppo di cetacei separando,
anche involontariamente, individui o gruppi di individui dal gruppo
principale;
g) e' fatto obbligo di non fornire cibo agli animali e di non
gettare in acqua altro materiale;
h) e' consentito l'avvicinamento agli animali ma evitando che lo
stesso avvenga frontalmente ad essi;
i) e' fatto obbligo di non interferire con il normale
comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine
con cuccioli;
l) le unita' nautiche devono navigare senza improvvisi
cambiamenti di rotta e di velocita';
m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita'
nautica, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante,
inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
n) nella fascia di avvicinamento possono essere presenti
contemporaneamente al massimo tre unita' nautiche, in attesa di
accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico
di arrivo nella zona di avvicinamento;
o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e'
fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di
osservazione e avvicinamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 gennaio 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2024
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, reg. n. 1015
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 171 del
2005, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'Allegato II, lettere B e C,
del citato decreto legislativo n. 171 del 2005:
«Allegato II (REQUISITI ESSENZIALI)
(omissis)
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di
scarico dei motori di propulsione
I motori di propulsione sono conformi ai requisiti
essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla
presente parte.
1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE
1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti
informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o
il marchio registrato e il recapito del fabbricante del
motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della
persona che adatta il motore;
b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se
applicabile;
c) il numero di serie unico del motore;
d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.
1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere
una durata pari alla normale durata del motore e devono
essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano
etichette o targhette, esse devono essere apposte in
maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla
normale durata del motore e che le etichette o targhette
non possano essere rimosse senza essere distrutte o
cancellate.
1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte
del motore necessaria per il normale funzionamento dello
stesso e che non deve, in linea di massima, essere
sostituita per tutta la vita del motore.
1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione
facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato
con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.
2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO
I motori di propulsione sono progettati, costruiti e
assemblati 0in modo che, se correttamente installati e in
condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i
valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al
punto 2.2, tabelle 2 e 3:
2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45,
comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:
Tabella I
Parte di provvedimento in formato grafico
Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella,
PN e' la potenza nominale del motore in kW.
2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio
2016:
Tabella 2
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad
accensione spontanea (AS) (++)
Parte di provvedimento in formato grafico
(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea
con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a
75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non
superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il
limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh.
(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera
il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0
g/kWh.
Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad
accensione spontanea (AC)
Parte di provvedimento in formato grafico
2.3. Cicli di prova:
Cicli di prova e fattori di ponderazione da
applicare:
Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO
8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella
in appresso.
Per motori AS a velocita' variabile si applica il
ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di
130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per
motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di
prova E4.
Parte di provvedimento in formato grafico
Gli organismi notificati possono accettare prove
effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati
in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di
funzionamento del motore.
2.4. Applicazione della famiglia di motori di
propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite
Il fabbricante del motore e' responsabile di
stabilire quali motori della sua gamma devono essere
inclusi in una famiglia di motori.
Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di
motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione
siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia
di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore
capostipite della famiglia il motore che possiede le
caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto
quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh),
misurate nel ciclo di prova applicabile.
2.5. Carburanti di prova
Il carburante di prova utilizzato per le prove di
emissione di scarico risponde alle seguenti
caratteristiche:
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Gli organismi notificati possono accettare prove
effettuate sulla base di altri carburanti di prova
specificati in una norma armonizzata.
3. DURATA
Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per
l'installazione e la manutenzione del motore che, se
applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni
d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai
punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in
condizioni normali di utilizzo.
Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del
motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza,
basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando
l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa
preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e
rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima
immissione sul mercato.
La durata normale del motore e' la seguente:
a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci
anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza
scarico integrato:
1) per la categoria di motori PN ? 373 kW: 480 ore
di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si
verifica per primo;
2) per i motori nella categoria 373 < PN ? 485 kW:
150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che
si verifica per primo;
3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore
di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si
verifica per primo;
c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o
cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o
dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.
4. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario
redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente
comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali,
secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il
motore deve essere commercializzato.
Il manuale del proprietario:
a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e
la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento
del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla
sezione 3 (durata);
b) specifica la potenza del motore misurata
conformemente alla norma armonizzata.
C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico
integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori
entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono
conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche
stabiliti nella presente parte.
1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA
1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico
integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori
entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono
progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni
acustiche non superino i valori limite illustrati nella
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un
solo motore alla velocita' nominale e LpASmax = livello
massimo di pressione sonora in dB.
Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si
puo' applicare una tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa al test di misurazione del suono,
le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico
integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di
cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il
rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il
sistema di scarico sono installati conformemente alle
specifiche del fabbricante del motore.
1.3. Il «numero di Froude» Fn e' calcolato dividendo la
velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V
(m/s) per la radice quadrata della lunghezza al
galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante
di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il «rapporto potenza/dislocamento» e' calcolato
dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il
dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in
tonnellate).
Parte di provvedimento in formato grafico
2. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di
motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del
proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le
informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema
di scarico in condizioni che, per quanto possibile,
garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore
specificati per l'uso normale.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario
richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni
necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per
quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori
limite di rumore specificati per l'uso normale.
3. DURATA
Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B,
sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto
delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla
presente parte, sezione 1.)).».