IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti, altresi', gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il
riutilizzo dell'acqua;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23 che, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 225, comma 9, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data in cui
hanno acquistato efficacia le disposizioni del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 36 del 2023;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione
di crisi aziendali»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto
2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento
3.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12
ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di semplificare i
procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di
investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la
tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC), anche nell'ottica di accrescere il
grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire
certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e
coltivazione di idrocarburi, in modo da coniugare le esigenze di
salvaguardia dell'ambiente con quelle di sicurezza degli
approvvigionamenti energetici;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
disposizioni per la sostenibilita' del suolo e delle acque volte a
prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali, anche mediante
l'adozione di misure che garantiscano la messa a disposizione di un
quadro conoscitivo sistematico per presidiare la realizzazione degli
interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto
idrogeologico;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
indifferibili per l'economia circolare, nell'ottica dell'assolvimento
agli impegni che il Paese ha assunto sul piano europeo e
internazionale, nonche' volte ad assicurare la migliore gestione dei
materiali e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione della diga
foranea di Genova e dei correlati interventi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in
ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti
inquinati e al rafforzamento delle capacita' amministrative, allo
scopo di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste,
degli obiettivi del PNRR e di riqualificazione dei siti medesimi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il
rafforzamento delle capacita' amministrative delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
i Ministri della cultura e per la protezione civile e le politiche
del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali
1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai
progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza,
nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di
preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13
del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, ai progetti»;
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso
priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie
progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto
dei seguenti criteri:
a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del
progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture
esistenti.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il
seguente ordine:
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero
rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte
seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti
alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, e' riservata una quota non
superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale
l'esame e' definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia,
tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al
proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I
progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna
tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di
effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione
uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da
esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al
Ministero della cultura l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto. La
disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei
termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla
normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR ne' di quelli
finanziati a valere sul fondo complementare.»;
3) al comma 2-octies, il terzo periodo e' soppresso;
4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente:
«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di
carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della
commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica
PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla
Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della
legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma
restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle
valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;
b) all'articolo 19:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono
soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere
al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non
sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al
medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il
proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni
richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta
ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma
6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero
delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla
natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e
per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica
tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che
giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista
l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione e', altresi',
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita'
competente.»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal
proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione
dello studio preliminare ambientale»;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di
assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza che il
progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di
una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti
riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di
mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,
anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai
sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo
periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del
termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio
non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato
l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita'
competente procede all'archiviazione.»;
c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole:
«per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente
nonche'»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si
intende accolta per il termine proposto.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione
ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del
proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica
l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui
all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni,
il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta' di
assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta
giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della
documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in
ragione della particolare complessita' del progetto, il Ministero
della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le
integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita' competente.
Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica,
da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di
quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende
respinta e il Ministero della cultura ne da' comunicazione al
proponente e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di
procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della
documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le
motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la
valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma
2-quinquies.»;
e) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al comma 2-quinquies:
2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta
redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle
seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una
valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»;
2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del
concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al
parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato
il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce
a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del
provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono
concesse ai sensi del comma 5.»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di
riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche
progettuali,»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione
ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400
del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;
f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole:
«studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti:
«studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica»
sono soppresse;
g) all'articolo 29-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole «L'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al secondo periodo, le parole «l'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il
proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione
attestante la legittima disponibilita', a qualunque titolo, della
superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla
realizzazione dei progetti medesimi.
3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del
2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici -
GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti
rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di
spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma
1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti dall'attuazione
del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, il Ministero della difesa puo' definire un programma di
interventi per la transizione energetica dei siti, delle
infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in
uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;
b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1,
anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano sottoposti
a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione e' svolta dalla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalita' e le competenze
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli
eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico
provvedimento».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto
compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34.