Art. 10
Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della
sicurezza energetica
1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su
proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per
specifici settori.»;
b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso
delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee
guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico del direttore. Se appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e'
collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga
posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga
all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta
dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento.
Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del
decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al
primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei
componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le
risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».
3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli
organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di
nomina.
4. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di
potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena
realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza
energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo puo'
conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non
generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere
sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.