Art. 10 
 
Disposizioni   urgenti   per   le   funzionalita'   delle   pubbliche
  amministrazioni  operanti  nei  settori   dell'ambiente   e   della
  sicurezza energetica 
 
  1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai fini dello svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  su
proposta  del  Sistema  nazionale,  puo'  adottare  linee  guida  per
specifici settori.»; 
    b) all'articolo 4, comma 4, dopo  le  parole:  «con  il  concorso
delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base  delle  linee
guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  45,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma  1,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico del direttore. Se  appartenente  ai  ruoli  della  pubblica
amministrazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  direttore  dell'ISIN  e'
collocato  in  posizione  di  fuori  ruolo,  aspettativa  o   analoga
posizione  per  l'intera  durata  dell'incarico,  anche   in   deroga
all'ordinamento    di    appartenenza,    mantenendo,    a     scelta
dell'interessato, il trattamento economico complessivo in  godimento.
Resta  salva  l'applicazione  dell'articolo  23-ter,  comma  2,   del
decreto-legge n. 201 del 2011. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al
primo periodo e' altresi' determinato il  trattamento  economico  dei
componenti della Consulta e del  Collegio  dei  revisori.  Gli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente  comma  sono  coperti  con  le
risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.». 
  3. Il trattamento economico stabilito  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli
organi dell'Ispettorato nazionale per  la  sicurezza  nucleare  e  la
radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, con effetti a  decorrere  dalla  relativa  data  di
nomina. 
  4. Allo scopo  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  e  di
potenziare  le  attivita'  necessarie   per   assicurare   la   piena
realizzazione degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della  sicurezza
energetica, fino al 31 dicembre  2026,  il  Ministero  medesimo  puo'
conferire ulteriori quattro incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale di  natura  tecnico-specialistica  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono  conferiti  a  valere
sulle risorse finanziarie disponibili e  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.