Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione dell'articolo
7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.