Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione  dell'articolo
7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
alle attivita' previste  dal  medesimo  decreto  mediante  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.