Art. 2
Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia
dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di
cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;
c) il comma 13 e' abrogato;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in
materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel
settore degli idrocarburi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare
non e' consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in
relazione ad attivita' di ricerca svolte sulla base di permessi
rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le attivita' di
coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni
gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o
da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di
vita utile del giacimento.
3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n.
613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e
del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per
completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di
vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area in
concessione effettivamente funzionale all'attivita' di produzione e
di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle
aree non piu' funzionali in tal senso.
4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e' sostituita
dalla seguente: «nove».
5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di
coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree
considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del
Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di
sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai fini
dell'attivita' di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture
minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano
medesimo e gia' costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non
previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di
coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto
dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa
dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per
la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da
quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia
marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo
6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma
1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla
base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e,
a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «e 3».
6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre 2024»
sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a 1.000 milioni di
euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente».