Art. 2 
 
Disposizioni  urgenti  per  coniugare  le  esigenze  di  salvaguardia
dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti 
 
  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; 
    b) al comma 10, le parole: «Al venir meno  della  sospensione  di
cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»; 
    c) il comma 13 e' abrogato; 
    d) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di canoni per le concessioni e  i  permessi  di  ricerca  nel
settore degli idrocarburi». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di  concessioni  di
coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare
non e' consentito. Il primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi  da  conferire  in
relazione ad attivita' di  ricerca  svolte  sulla  base  di  permessi
rilasciati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le  attivita'  di
coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di  concessioni
gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto  o
da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di
vita utile del giacimento. 
  3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967,  n.
613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre
1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve  e
del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per
completare la produzione delle riserve medesime fino alla  durata  di
vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area  in
concessione effettivamente funzionale all'attivita' di  produzione  e
di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione  delle
aree non piu' funzionali in tal senso. 
  4.  All'articolo  6,  comma  17,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e'  sostituita
dalla seguente: «nove». 
  5.  All'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «esistenti  i  cui  impianti   di
coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree
considerate compatibili nell'ambito  del  Piano  per  la  transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica 28  dicembre  2021,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in  condizione  di
sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai  fini
dell'attivita' di ricerca e  di  sviluppo  con  nuove  infrastrutture
minerarie, i  soli  vincoli  classificati  come  assoluti  dal  Piano
medesimo e gia' costituiti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  nonche'  garantendo,  per  quanto  ivi   non
previsto, il rispetto della normativa  dell'Unione  europea  e  degli
accordi  internazionali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di
coltivazione di gas naturale esistenti o da  conferire  nel  rispetto
dei  limiti  imposti  dalla  legislazione  vigente,  della  normativa
dell'Unione europea e degli accordi internazionali»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo  passante  per
la foce del ramo di Goro del fiume Po  e  il  parallelo  distante  da
quest'ultimo 15  chilometri  a  sud  e  che  dista  almeno  9  miglia
marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo
6, comma 17, primo e  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  e  ai  soli  fini  della  partecipazione  alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui  al  comma
1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas  naturale  sulla
base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento  e,
a  condizione  che  i  relativi  giacimenti  abbiano  un   potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato; 
    e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «,  3  e  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 3». 
  6. All'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2025»; 
    b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre  2024»
sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a  1.000  milioni  di
euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente».