Art. 3
Misure urgenti per la gestione della crisi idrica
1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la
seguente:
«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui
all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque
reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5
alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore
trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la
normativa eurounitaria;»;
b) all'articolo 77:
1) al comma 10, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le
disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di
deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a
circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita'
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;
2) al comma 10-bis:
2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite
le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le
parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;
2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da:
«purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori»
sono soppresse;
3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna
delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di
cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di
cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse
pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori
rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni
per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per
lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e
10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»;
c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi
6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e
10-ter».;
d) all'articolo 104, comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono
inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono
inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa
eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1,
lettera i-bis),»;
e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione»
sono inserite le seguenti: «, nonche' di riuso».
2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui
all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44
e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione
delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di
adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e di
gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali
a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a
contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto
delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2020/741 del
Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della
Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonche' di quelle stabilite
ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.