Art. 3 
 
          Misure urgenti per la gestione della crisi idrica 
 
  1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e'  inserita  la
seguente: 
      «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane  di  cui
all'articolo  3,  punto  4),  del  regolamento  (UE)   2020/741   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  maggio  2020,  le  acque
reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5
alla parte terza  del  presente  decreto  e  sottoposte  a  ulteriore
trattamento in un impianto di  affinamento,  compatibilmente  con  la
normativa eurounitaria;»; 
    b) all'articolo 77: 
      1) al comma  10,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano  le
disposizioni  della  presente  parte  terza  qualora,  in   caso   di
deterioramento temporaneo dello  stato  del  corpo  idrico  dovuto  a
circostanze   naturali   o   di   forza   maggiore   eccezionali    e
ragionevolmente imprevedibili, come  alluvioni  violente  e  siccita'
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente  imprevedibili,
purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»; 
      2) al comma 10-bis: 
        2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni»  sono  inserite
le seguenti: «e le province autonome di Trento e  di  Bolzano»  e  le
parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»; 
        2.2) alla lettera a), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»; 
        2.3) alla lettera b), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche  temporaneo,»  e  le  parole  da:
«purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali  migliori»
sono soppresse; 
      3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti: 
        «10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra  ciascuna
delle seguenti condizioni: 
          a) siano state avviate le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 
          b) siano indicate puntualmente e illustrate  nei  piani  di
cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle  modifiche  o  delle
alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; 
          c) le motivazioni delle modifiche o  delle  alterazioni  di
cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di  prioritario  interesse
pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la  societa',  risultanti  dal
conseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,  siano  inferiori
rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche  o  dalle  alterazioni
per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o  per
lo sviluppo sostenibile; 
          d)  per  motivi  di  fattibilita'  tecnica   o   di   costi
sproporzionati,  i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche   o   dalle
alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con  altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori. 
  10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e
10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»; 
    c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi
6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis  e
10-ter».; 
    d) all'articolo 104, comma 4-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei»  sono
inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole:  «o  sotterranea,»  sono
inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la  normativa
eurounitaria, le acque affinate di  cui  all'articolo  74,  comma  1,
lettera i-bis),»; 
    e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di  depurazione»
sono inserite le seguenti: «, nonche' di riuso». 
  2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18  e  di  cui
all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  44
e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione
delle medesime disposizioni per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sia  da  completarsi  il  processo  di
adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario  unico
nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e  di
gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali
a  garantire  un  utilizzo  razionale  delle  risorse  idriche  e   a
contrastare situazioni di crisi delle risorse  stesse,  nel  rispetto
delle  previsioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2020/741   del
Parlamento  europeo  e  del  consiglio,  del  25  maggio  2020,  come
modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)   n.   2024/1765   della
Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonche' di quelle  stabilite
ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n.  152  del  2006,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.