Art. 5
Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilita' ed
economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi
infrastrutturali
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e
di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il
conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato
dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,
acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL
territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per
la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne
garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano
di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite
indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei
rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al
solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e
l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di
cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di
essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e
2, del medesimo decreto.
1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno
degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma
delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo
dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con
l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei
materiali di cui e' previsto il riutilizzo, suddivisi per opera,
tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di
conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei
materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui
al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al primo
periodo includono la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto
di ogni utilizzo, le attivita' di gestione necessarie, il sito di
origine e di destinazione e le modalita' di impiego previste. Il
Piano comprende, altresi', i risultati delle procedure di
campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui
al comma 1-quater.
1-sexies. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater
sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi
incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti
nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale
restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento
del Piano con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».