Art. 5 
 
Misure urgenti per la promozione di politiche  di  sostenibilita'  ed
  economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi
  infrastrutturali 
 
  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
    «1-quater. Al fine di promuovere politiche di  sostenibilita'  ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e
di riutilizzo dei materiali  provenienti  dalla  realizzazione  degli
interventi di cui al  comma  1-ter,  anche  al  fine  di  ridurre  il
conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo  1,  ricevuto  il  Piano  approvato
dall'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,
acquisiti i pareri vincolanti  della  regione  Liguria,  dell'Agenzia
regionale  per  la  protezione  ambientale   (ARPA)   e   della   ASL
territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per
la gestione integrata e circolare dei  rifiuti  e  materiali  che  ne
garantisca  il  miglior  utilizzo,  nel  rispetto  della   disciplina
comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il  Piano
di cui  al  primo  periodo,  previo  accertamento  mediante  apposite
indagini  analitiche  delle  caratteristiche  dei  materiali  e   dei
rifiuti, prevede l'utilizzo: 
      a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri  o  di
terreni litoranei  emersi,  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1,
lettera a), del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173; 
      b) di inerti, materiali geologici  inorganici  e  manufatti  al
solo fine di utilizzo, ove ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'  e
l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di
cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      d) di inerti e materiali geologici inorganici  che  cessano  di
essere rifiuto a seguito di un'operazione  di  recupero,  incluso  il
riciclaggio,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi  1  e
2, del medesimo decreto. 
    1-quinquies. Il Piano di cui  al  comma  1-quater,  per  ciascuno
degli interventi di cui al comma 1-ter,  contiene  un  cronoprogramma
delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e  al  riutilizzo
dei materiali provenienti dalla realizzazione degli  interventi,  con
l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati  e  dei
materiali di cui e' previsto  il  riutilizzo,  suddivisi  per  opera,
tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di
conformita' di  ciascun  produttore,  detentore  o  utilizzatore  dei
materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui
al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di  cui  al  primo
periodo includono la tipologia e la quantita' dei  materiali  oggetto
di ogni utilizzo, le attivita' di gestione  necessarie,  il  sito  di
origine e di destinazione e le  modalita'  di  impiego  previste.  Il
Piano  comprende,  altresi',   i   risultati   delle   procedure   di
campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di  cui
al comma 1-quater. 
    1-sexies.  L'adozione  del  Piano  di  cui  al   comma   1-quater
sostituisce tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi
incluse le autorizzazioni di  cui  all'articolo  109,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali  interventi  contenuti
nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilita'  ambientale
restano sottoposti alla disciplina di  cui  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario  di
cui all'articolo 1, laddove  necessario,  provvede  all'aggiornamento
del Piano con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies. 
    1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».