Art. 6 
 
                Misure urgenti in materia di bonifica 
 
  1.  Agli  interventi   previsti   dal   Piano   d'azione   per   la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto  del  Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale  per  la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta  del  proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da  parte  dell'Agenzia
regionale   per   la   protezione   dell'ambiente    territorialmente
competente,  il  piano  di  caratterizzazione   e'   concordato   con
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), che si  pronuncia  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni
successivi su segnalazione del proponente; 
    b) i risultati delle indagini di caratterizzazione,  dell'analisi
di  rischio  sanitario  ambientale  sito-specifica,  ove  occorrente,
nonche'  il  progetto  degli  interventi  possono  essere   approvati
congiuntamente dall'autorita' competente. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori  di  fondo  di  cui  all'articolo  242,  comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi  dell'articolo  248,  comma  2,  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione dell'ambiente territorialmente competente  puo'  avvalersi
dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale  a
rete per la protezione  dell'ambiente  (SNPA),  di  enti  di  ricerca
ovvero di laboratori privati accreditati  ai  sensi  della  normativa
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Al titolo V della parte quarta del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 242, comma 13-ter: 
      1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»; 
      2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e'  sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»; 
    b) all'articolo 244: 
      1) al comma 2, dopo  le  parole  «responsabile  dell'evento  di
superamento» sono inserite le  seguenti:  «con  oneri  a  carico  del
medesimo,»; 
      2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi  del
presente articolo, le province medesime  si  avvalgono  del  supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».