Art. 6
Misure urgenti in materia di bonifica
1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi
di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente,
nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati
congiuntamente dall'autorita' competente.
2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente puo' avvalersi
dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca
ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all'articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di
superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del
medesimo,»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del
presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».