Art. 7 
 
Istituzione della struttura di supporto al commissario  straordinario
per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara 
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, secondo periodo, le  parole  «Con  successivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo,
da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma  1  si  avvale
altresi' di una struttura di  supporto  composta  da  un  contingente
massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale
e una unita' di livello dirigenziale non  generale,  appartenenti  ai
ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche,  nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in  relazione
alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del  personale  non
dirigenziale, quanto  previsto  all'articolo  11-ter,  comma  3,  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo del predetto personale, e' reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di  vista  finanziario.  Ferme  restando  le  modalita'  di
reperimento di cui  al  secondo  periodo,  al  personale  di  livello
dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione  in  misura
equivalente ai valori economici massimi  attribuiti  ai  titolari  di
incarico dirigenziale di livello non generale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione  di  risultato,  determinata   con   provvedimento   del
commissario straordinario, di importo non superiore al 50  per  cento
della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui  al
quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  posizione  di  comando,  distacco,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della  medesima,  mentre  il  trattamento  accessorio  e'  a   carico
esclusivo della struttura commissariale.  In  aggiunta  al  personale
della struttura di supporto, il commissario puo'  altresi'  nominare,
con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie  tecniche  e
giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine  di  cui  al
comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a
euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle
annualita' dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per  l'anno  2024  ed
euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al  2029  per  le
spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000  annui
per  ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2029  per  le   spese   di
funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed  euro
121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per  le  spese
degli esperti, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica.». 
  2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e
promuovere  la  realizzazione  degli   interventi   di   bonifica   e
riparazione del danno ambientale nel sito  contaminato  di  interesse
nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, nominato con decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  settembre   2023,   e'
attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino  alla
rideterminazione del compenso stabilito con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso  aggiuntivo,
a  titolo  di  parte  fissa,  fino  al  raggiungimento  del  compenso
determinato nella misura massima di euro  50.000  annui  lordi  e,  a
titolo di parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento
degli obiettivi e  al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli
interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo  di  euro  50.000
annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a  28.117  euro
per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.